Art. 33 
 
Eventi  di  particolare  rilevanza  per  la  societa'  ed  eventi  di
          interesse sociale o di grande interesse pubblico 
 
  1. Il Ministero,  sentita  l'Autorita',  compila  una  lista  degli
eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per  la
societa', dei quali i fornitori dei servizi di  media  assicurano  la
diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta  o  in  differita,  in
forma  integrale  oppure  parziale.  La  lista  e'  comunicata   alla
Commissione  europea  secondo  quanto  previsto   dall'articolo   14,
paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE. 
  2. L'Autorita', con propria deliberazione, individua  le  modalita'
idonee per assicurare che  i  fornitori  dei  servizi  di  media  non
esercitino i diritti esclusivi da loro acquistati, in relazione  agli
eventi di cui al comma 1, in modo da privare  una  parte  consistente
del pubblico di un altro Stato membro della possibilita'  di  seguire
gli eventi considerati da tale Stato di rilevanza per la  societa'  e
per i quali il medesimo Stato assicura la diffusione su palinsesti in
chiaro, in diretta integrale o parziale oppure in differita, in forma
integrale o parziale. 
  3. Il Ministero con proprio  decreto  individua,  inoltre,  sentita
l'Autorita', gli eventi di interesse sociale o  di  grande  interesse
pubblico, come anche definiti ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo del 9 gennaio  del  2008,  n.  9,
offerti, in diretta o in differita,  in  chiaro  o  a  pagamento,  al
pubblico  italiano,  di  cui  deve   essere   garantita,   a   tutela
dell'utenza, la  fruizione  nel  rispetto  di  adeguati  standard  di
regolarita', continuita' del servizio e qualita' delle immagini, come
determinati dall'Autorita' ai sensi del comma 4. 
  4. L'Autorita', d'intesa con il Ministero, determina le  condizioni
e i parametri di regolarita' del servizio e qualita' delle  immagini,
che  devono  essere  assicurati  dai  fornitori  di   servizi   media
audiovisivi che trasmettono gli eventi di cui al comma 3, al fine  di
garantire l'integrita' della rete e soluzioni di  interconnessione  e
modalita' di distribuzione del traffico volte ad evitare fenomeni  di
congestione della rete,  secondo  modalita'  eque,  ragionevoli,  non
discriminatorie  e  proporzionali   alla   tipologia   di   servizio.
L'operatore  predispone  inoltre  adeguati,  efficaci  e   tempestivi
strumenti di assistenza tecnica, nonche' idonee procedure di gestione
di reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, singoli o associati,
conformemente ai criteri e parametri fissati con la medesima delibera
dell'Autorita' di cui alla prima parte del presente comma. 
  5. L'Autorita' vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui  ai
commi 3 e 4, esercitando le connesse funzioni  sanzionatorie  di  cui
all'articolo 67 e di risoluzione extragiudiziali  delle  controversie
ai sensi dell'articolo 40. 
 
          Note all'art. 33: 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  10
          marzo 2010 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo  del
          9 gennaio del 2008, n. 9 (Disciplina  della  titolarita'  e
          della commercializzazione dei diritti audiovisivi  sportivi
          e relativa ripartizione delle  risorse),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2008, n. 27, cosi' recita: 
                «Art. 2. (Definizioni). - 1.  Ai  fini  del  presente
          decreto legislativo si intende per: 
                  a) «legge delega»: la legge 19 luglio 2007, n. 106; 
                  b) «evento»: l'evento sportivo  costituito  da  una
          gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra
          loro secondo modalita' e durata stabilite  dai  regolamenti
          sportivi, organizzata di  norma  dal  soggetto  che  ha  la
          disponibilita'  dell'impianto   sportivo   e   delle   aree
          riservate e con la partecipazione  dell'altro  soggetto  in
          qualita' di ospite, destinata alla fruizione del pubblico e
          comprensiva degli accadimenti di contorno che si verificano
          nell'area tecnica, nel campo di destinazione,  negli  spazi
          circostanti il campo di gioco e all'interno del recinto  di
          gioco dell'impianto sportivo, come definiti dai regolamenti
          sportivi; 
                  c)   «organizzatore   dell'evento»:   la   societa'
          sportiva  che  assume  la  responsabilita'  e   gli   oneri
          dell'organizzazione  dell'evento  disputato   nell'impianto
          sportivo di cui essa ha la disponibilita'; 
                  d) «competizione»: qualunque competizione sportiva,
          organizzata in  forma  ufficiale  di  campionato,  coppa  o
          torneo professionistico cui  partecipa  una  pluralita'  di
          squadre secondo modalita' e durata previste dai regolamenti
          sportivi, nonche' gli ulteriori  eventi  organizzati  sulla
          base dell'esito delle predette competizioni; 
                  e) «organizzatore della competizione»: il  soggetto
          cui  e'  demandata  o   delegata   l'organizzazione   della
          competizione   da   parte   della   federazione    sportiva
          riconosciuta  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano,
          competente per la rispettiva disciplina sportiva; 
                  f) «giornata»:  il  turno  della  competizione  che
          comprende tutti gli eventi  disputati  in  uno  o  in  piu'
          giorni   solari,   secondo   il   calendario    predisposto
          dall'organizzatore della competizione; 
                  g)  «diretta»:  la  trasmissione  in  tempo   reale
          dell'evento; 
                  h) «differita»: la trasmissione dell'evento dopo la
          conclusione dell'evento medesimo; 
                  i) «prima  differita»:  la  prima  trasmissione  in
          differita integrale dell'evento; 
                  j) «replica»: la trasmissione integrale dell'evento
          successivamente alla prima  messa  in  onda  o  alla  prima
          differita; 
                  k) «sintesi»: la trasmissione dell'evento di durata
          non superiore ai 45 minuti; 
                  l)  «immagini  salienti»:  le   immagini   salienti
          dell'evento, ivi compresi i fermi immagine, le immagini  al
          rallentatore, l'instant replay e qualsiasi altro fotogramma
          o elaborazione delle azioni di gioco in grafica animata; 
                  m)  «immagini  correlate»:  le   immagini   filmate
          all'interno dell'impianto sportivo e  delle  relative  aree
          riservate prima  e  dopo  l'evento,  comprese  le  immagini
          filmate degli accadimenti sportivi e delle interviste negli
          spazi al di fuori del recinto di gioco, in sala stampa,  in
          area spogliatoi, nei passaggi dagli spogliatoi al campo  di
          gioco, nonche' le interviste ai tifosi e le immagini  degli
          spalti filmate anche nel corso dell'evento; 
                  n) «prima messa in  onda»:  la  diretta,  la  prima
          differita e la prima trasmissione delle immagini salienti; 
                  o) «diritti audiovisivi»: i diritti  esclusivi,  di
          durata pari a cinquanta anni dalla data in  cui  si  svolge
          l'evento, che comprendono: 
                    1) la fissazione e  la  riproduzione,  diretta  o
          indiretta, temporanea o permanente,  in  qualunque  modo  o
          forma, in tutto o in parte, delle immagini dell'evento,  in
          qualunque luogo in cui l'evento si svolga; 
                    2) la comunicazione al  pubblico  delle  riprese,
          fissazioni  e  riproduzioni,  nonche'  la  loro   messa   a
          disposizione del pubblico  in  maniera  tale  che  ciascuno
          possa  avervi  accesso  dal  luogo  e  nel  momento  scelti
          individualmente, su reti di comunicazione elettronica. Tale
          diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al
          pubblico o di  messa  a  disposizione  del  pubblico  delle
          immagini dell'evento; 
                    3)  la  distribuzione  con  qualsiasi  modalita',
          compresa la vendita, dell'originale  e  delle  copie  delle
          riprese, fissazioni o riproduzioni dell'evento. Il  diritto
          di distribuzione non  si  esaurisce  nel  territorio  della
          Comunita'  europea  se  non  nel  caso  di  prima   vendita
          effettuata o consentita dall'avente diritto  in  uno  Stato
          membro; 
                    4) il noleggio ed il  prestito  dell'originale  e
          delle copie delle fissazioni dell'evento. La vendita  o  la
          distribuzione, sotto qualsiasi forma,  non  esauriscono  il
          diritto di noleggio e di prestito; 
                    5) la fissazione, elaborazione o riproduzione, in
          tutto o in parte, delle  emissioni  dell'evento  per  nuove
          trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi
          ad oggetto l'evento; 
                    6) l'utilizzazione delle immagini dell'evento per
          finalita'  promozionali  e  pubblicitarie  di  prodotti   e
          servizi,  nonche'  per  finalita'  di   abbinamento   delle
          immagini  dell'evento  a  giochi  e  scommesse  e  per   lo
          svolgimento delle relative attivita'; 
                    7)  la  conservazione  delle   fissazioni   delle
          immagini dell'evento  ai  fini  della  costituzione  di  un
          archivio o banca dati da riprodurre, elaborare,  comunicare
          al pubblico e distribuire in qualunque  modo  e  forma  nei
          termini  che  precedono,   a   partire   dalla   mezzanotte
          dell'ottavo  giorno  che  segue  alla  disputa  dell'evento
          medesimo; 
                  p) «diritto di archivio»: il diritto  di  cui  alla
          lettera o), numero 7); 
                  q) «diritti  audiovisivi  di  natura  primaria»:  i
          diritti di prima messa in onda; 
                  r) «diritti audiovisivi di  natura  secondaria»:  i
          diritti di trasmissione  della  replica,  della  sintesi  e
          delle immagini salienti; 
                  s) «pacchetto»: un complesso di diritti audiovisivi
          relativi agli eventi di una o piu' competizioni; 
                  t) «contratto di licenza»: il contratto  avente  ad
          oggetto  la  licenza   a   termine,   all'operatore   della
          comunicazione o all'intermediario indipendente, dei diritti
          audiovisivi relativi agli eventi della competizione; 
                  u) «piattaforma»: sistema  di  distribuzione  e  di
          diffusione dei prodotti audiovisivi mediante  tecnologie  e
          mezzi di trasmissione e di ricezione delle immagini, sia in
          chiaro che ad accesso condizionato, anche a  pagamento,  su
          reti di comunicazione elettronica; 
                  v) «prodotti audiovisivi»:  i  prodotti  editoriali
          aventi ad oggetto eventi della  competizione,  confezionati
          sulla base delle diverse modalita' di trasmissione, nonche'
          delle diverse piattaforme, in conformita' agli orari e agli
          schemi approvati dall'organizzatore della competizione; 
                  w)  «in  chiaro»:  modalita'  di  trasmissione  dei
          prodotti   audiovisivi   in   forma   non   codificata    e
          gratuitamente accessibile a tutti gli utenti; 
                  x) «a pagamento»:  modalita'  di  trasmissione  dei
          prodotti  audiovisivi  attraverso  un  sistema  ad  accesso
          condizionato e dietro il pagamento di un corrispettivo  per
          la  visione  da  parte  dell'utente,  anche  su   richiesta
          individuale; 
                  y) «reti di comunicazione elettronica»:  i  sistemi
          di trasmissione e,  se  del  caso,  le  apparecchiature  di
          commutazione  o  di  instradamento  e  altre  risorse   che
          consentono di trasmettere segnali via cavo,  via  radio,  a
          mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi  elettromagnetici,
          comprese le reti satellitari, le reti  terrestri  mobili  e
          fisse, a commutazione  di  circuito  e  a  commutazione  di
          pacchetto, compresa Internet, le  reti  utilizzate  per  la
          diffusione circolare dei programmi sonori e  televisivi,  i
          sistemi per il trasporto della  corrente  elettrica,  nella
          misura in cui siano utilizzati per trasmettere  i  segnali,
          le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo  di
          informazione trasportato; 
                  z) «operatore della comunicazione»: il soggetto che
          ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione  dei
          programmi  televisivi  o   radiofonici   e   dei   relativi
          programmi-dati destinati, anche su  richiesta  individuale,
          alla diffusione anche ad accesso condizionato su  frequenze
          terrestri in tecnica digitale, via cavo o via  satellite  o
          con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che  e'
          legittimato  a  svolgere  le   attivita'   commerciali   ed
          editoriali connesse alla diffusione delle  immagini  o  dei
          suoni e dei dati relativi all'evento, nonche'  il  soggetto
          che presta servizi di comunicazione elettronica; 
                  aa) «intermediario indipendente»: il  soggetto  che
          svolge attivita' di intermediazione nel mercato dei diritti
          audiovisivi sportivi e  che  non  si  trovi  in  una  delle
          situazioni di controllo o collegamento ai sensi  dei  commi
          13, 14 e 15 dell'articolo 43  del  decreto  legislativo  31
          luglio 2005, n. 177, con operatori della comunicazione, con
          l'organizzatore  della  competizione  e  con  organizzatori
          degli  eventi,  ovvero  in  una  situazione  di   controllo
          analogo. Ai fini della presente legge, si ha situazione  di
          controllo  analogo  quando  le  offerte  dell'intermediario
          indipendente  sono  imputabili,  sulla  base   di   univoci
          elementi, ad  un  unico  centro  decisionale  riferibile  a
          operatori  della  comunicazione,  all'organizzatore   della
          competizione e agli organizzatori degli eventi; 
                  bb)  «canale  tematico  ufficiale»:  l'insieme   di
          programmi audiovisivi originali, di  durata  non  inferiore
          alle otto ore settimanali, distribuito anche all'estero  su
          qualsiasi  piattaforma  distributiva,  predisposto  da   un
          fornitore di contenuti e unificati da un  medesimo  marchio
          editoriale,   riferito   prevalentemente   alla   attivita'
          sportiva e societaria dell'organizzatore  dell'evento,  che
          concede in esclusiva al fornitore di  contenuti  l'uso  del
          proprio marchio e  della  propria  immagine,  veicolati  su
          qualsiasi mezzo di comunicazione, in chiaro o pagamento; 
                  cc) «stagione  sportiva»:  il  periodo,  secondo  i
          regolamenti sportivi, che intercorre tra il 1° luglio e  il
          30 giugno dell'anno solare successivo; 
                  dd) «utente»: il consumatore finale che, attraverso
          l'accesso ad  una  piattaforma  distributiva,  fruisce  dei
          prodotti audiovisivi.».