Art. 34 
 
                      Brevi estratti di cronaca 
 
  1. Con regolamento dell'Autorita'  sono  individuate  le  modalita'
attraverso le quali ogni fornitore di  servizi  di  media,  anche  se
operante nel territorio di  diverso  Stato  membro,  puo'  utilizzare
brevi estratti di cronaca di  eventi  di  grande  interesse  pubblico
trasmessi in esclusiva da un fornitore  soggetto  alla  giurisdizione
italiana. 
  2. Il regolamento disciplina, in particolare: 
    a) la liberta' di scelta dei brevi estratti a partire dal segnale
di trasmissione; 
    b) l'indicazione della fonte del breve estratto,  salvo  che  sia
nella pratica impossibile; 
    c)   l'accesso   a   condizioni   eque,   ragionevoli    e    non
discriminatorie; 
    d) l'utilizzazione degli estratti esclusivamente per i  notiziari
di carattere generale; 
    e) l'utilizzazione degli estratti  da  parte  dei  fornitori  dei
servizi  di  media  audiovisivi  a   richiesta   solamente   per   la
trasmissione in differita; 
    f) gli accordi tra gli operatori  per  individuare  la  lunghezza
massima  dei  brevi  estratti  e  i  limiti  di  tempo  per  la  loro
trasmissione; 
    g)  il  compenso  pattuito  in  modo  che  non  superi  i   costi
supplementari direttamente sostenuti per consentire l'accesso.