Art. 34 Brevi estratti di cronaca 1. Con regolamento dell'Autorita' sono individuate le modalita' attraverso le quali ogni fornitore di servizi di media, anche se operante nel territorio di diverso Stato membro, puo' utilizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un fornitore soggetto alla giurisdizione italiana. 2. Il regolamento disciplina, in particolare: a) la liberta' di scelta dei brevi estratti a partire dal segnale di trasmissione; b) l'indicazione della fonte del breve estratto, salvo che sia nella pratica impossibile; c) l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie; d) l'utilizzazione degli estratti esclusivamente per i notiziari di carattere generale; e) l'utilizzazione degli estratti da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi a richiesta solamente per la trasmissione in differita; f) gli accordi tra gli operatori per individuare la lunghezza massima dei brevi estratti e i limiti di tempo per la loro trasmissione; g) il compenso pattuito in modo che non superi i costi supplementari direttamente sostenuti per consentire l'accesso.