Art. 35 
 
              Telegiornali e giornali radio. Rettifica 
 
  1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme  sulla
registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5  e
6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. I direttori dei telegiornali  e
dei giornali radio sono considerati, ad ogni  fine  di  legge,  quali
direttori responsabili. 
  2. Chiunque si ritenga leso nei suoi  interessi  morali,  quali  in
particolare l'onore e la reputazione,  o  materiali  da  trasmissioni
contrarie a verita' ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di
media audiovisivi e radiofonici, ivi inclusa  la  concessionaria  del
servizio   pubblico   radiofonico,   televisivo    e    multimediale,
all'emittente radiofonica oppure alle persone  da  loro  delegate  al
controllo della trasmissione, che sia trasmessa  apposita  rettifica,
purche' quest'ultima non abbia un contenuto che  possa  dar  luogo  a
responsabilita' penali. 
  3. La rettifica e' effettuata entro quarantotto ore dalla  data  di
ricevimento della relativa richiesta,  in  fascia  oraria  e  con  il
rilievo corrispondenti  a  quelli  della  trasmissione  che  ha  dato
origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto  termine  senza
che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato puo' trasmettere
la richiesta all'Autorita'. 
  4. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media  audiovisivi  o
radiofonici,  l'emittente  radiofonica,  o  la   concessionaria   del
servizio pubblico radiofonico, televisivo  e  multimediale  ritengono
che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della  rettifica,
sottopongono la questione all'Autorita' entro  il  giorno  successivo
alla data di ricevimento della richiesta.  L'Autorita'  si  pronuncia
nel termine di cinque giorni dalla ricezione della suddetta richiesta
o di quella  inviata  dall'interessato  ai  sensi  del  comma  3.  Se
l'Autorita' ritiene fondata la richiesta, provvede alla rettifica, la
quale, preceduta  dall'indicazione  della  pronuncia  dell'Autorita',
deve  essere  trasmessa  entro   le   ventiquattro   ore   successive
all'emissione della pronuncia. 
 
          Note all'art. 35: 
              - Il testo degli articoli 5 e 6 della legge 8  febbraio
          1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1948, n. 43, cosi' recita: 
                «Art. 5. (Registrazione). 
              Nessun giornale o periodico puo' essere  pubblicato  se
          non  sia  stato  registrato  presso  la   cancelleria   del
          tribunale, nella cui circoscrizione la  pubblicazione  deve
          effettuarsi. 
              Per la registrazione occorre che siano depositati nella
          cancelleria: 
                1) una dichiarazione, con le  firme  autenticate  del
          proprietario e del direttore o vice direttore responsabile,
          dalla quale risultino il nome e  il  domicilio  di  essi  e
          della persona  che  esercita  l'impresa  giornalistica,  se
          questa e' diversa dal proprietario, nonche' il titolo e  la
          natura della pubblicazione; 
                2) i documenti comprovanti il possesso dei  requisiti
          indicati negli artt. 3 e 4; 
                3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo
          dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle
          leggi sull'ordinamento professionale; 
                4) copia dell'atto di costituzione o  dello  statuto,
          se proprietario e' una persona giuridica. 
              Il  presidente  del  tribunale  o  un  giudice  da  lui
          delegato,   verificata   la   regolarita'   dei   documenti
          presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del
          giornale o periodico  in  apposito  registro  tenuto  dalla
          cancelleria. 
              Il registro e' pubblico.» 
                «Art. 6. (Dichiarazione dei mutamenti). 
              Ogni mutamento che intervenga  in  uno  degli  elementi
          enunciati nella dichiarazione prescritta  dall'articolo  5,
          deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi,
          nelle   forme   ivi   previste,   entro   quindici   giorni
          dall'avvenuto  mutamento,   insieme   con   gli   eventuali
          documenti. 
              L'annotazione  del  mutamento  e'  eseguita  nei   modi
          indicati nel terzo comma dell'art. 5. 
              L'obbligo previsto nel presente  articolo  incombe  sul
          proprietario  o  sulla  persona  che   esercita   l'impresa
          giornalistica, se diversa dal proprietario.».