Art. 37 
 
  Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva 
 
  1. Sono vietate le trasmissioni televisive gravemente  nocive  allo
sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, e, in  particolare,  i
programmi che presentano scene di violenza  gratuita  o  insistita  o
efferata ovvero scene pornografiche, nonche' i film la cui proiezione
o rappresentazione in pubblico ai minori di anni diciotto  sia  stata
vietata dalle Autorita' a cio' competenti, salve le previsioni di cui
al comma 3 applicabili unicamente ai servizi a richiesta. Al fine  di
conformare la programmazione alla disposizione  di  cui  al  presente
comma, i fornitori di servizi di media audiovisivi  si  attengono  ai
criteri   fissati   dall'Autorita'   con   apposite   procedure    di
co-regolamentazione. 
  2. Le  trasmissioni  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e  delle
emittenti radiofoniche non contengono programmi che  possono  nuocere
allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o film vietati  ai
minori  di  anni  quattordici  a  meno  che  la  scelta  dell'ora  di
trasmissione, fra le ore 23 e le ore 7 o qualsiasi altro accorgimento
tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione
vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi
siano  trasmessi,  sia  in  chiaro  sia  a  pagamento,  nel  caso  di
trasmissioni radiofoniche devono essere  preceduti  da  un'avvertenza
acustica  e,  in  caso  di  trasmissioni  televisive,  devono  essere
identificati, per l'intera durata della trasmissione, da  un  simbolo
visivo   chiaramente   percepibile   e   riconoscibile   dall'utente.
L'Autorita', ricorrendo  a  procedure  di  co-regolamentazione,  puo'
individuare misure tecniche diverse e aggiuntive  rispetto  a  quelle
indicate dal presente comma. 
  3.  Le  trasmissioni  di  cui  al  comma  1  possono  essere   rese
disponibili  dai  fornitori  di  servizi  di  media   audiovisivi   a
richiesta, in deroga ai divieti di cui al comma 1,  solo  in  maniera
tale da escludere che i minori vedano o  ascoltino  normalmente  tali
servizi e  comunque  con  imposizione  di  un  sistema  di  controllo
specifico e selettivo che vincoli alla introduzione  del  sistema  di
protezione di cui al comma 5, alla disciplina del comma  11  ed  alla
segnaletica di cui al comma 2. 
  4. Le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione
o distribuzione in pubblico sono soggette a tutte le limitazioni e ai
vincoli   comunque   previsti   per   la   trasmissione    dell'opera
cinematografica di cui costituiscono promozione. 
  5. L'Autorita', d'intesa  con  il  Ministero,  sentiti  l'Autorita'
garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di  applicazione
del Codice  di  autoregolamentazione  media  e  minori,  al  fine  di
garantire un adeguato livello di tutela della dignita' umana e  dello
sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta,  con  procedure
di  co-regolamentazione,  la  disciplina  di   dettaglio   contenente
l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei  a  escludere  che  i
minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma  3,
fra cui l'uso di numeri di identificazione  personale  e  sistemi  di
filtraggio, di verifica dell'eta' o di identificazione, nel  rispetto
dei seguenti criteri generali: 
    a) il contenuto classificabile «a visione non libera» sulla  base
dei criteri fissati dall'Autorita' e' offerto  con  una  funzione  di
controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva
la possibilita' per l'utente  di  disattivare  la  predetta  funzione
tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che  ne  renda
possibile la visione. L'effettiva imposizione della predetta funzione
di controllo specifica e selettiva e' condizione  per  l'applicazione
del comma 3; 
    b)  il  codice  segreto  deve  essere  comunicato  con  modalita'
riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla  responsabilita'
nell'utilizzo  e  nella  custodia   del   medesimo,   al   contraente
maggiorenne che stipula il  contratto  relativo  alla  fornitura  del
contenuto o del servizio. 
  6. I fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale
o piattaforma sono obbligati ad osservare le  disposizioni  a  tutela
dei minori  previste  dal  Codice  di  autoregolamentazione  media  e
minori.  Il  Codice  e  l'adozione  di  eventuali   nuovi   atti   di
autoregolamentazione sono recepiti con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, adottato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere  della  Commissione
parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive
modificazioni. 
  7. I fornitori di  servizi  di  media  sono  altresi'  obbligati  a
garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al  comma
6, l'applicazione di specifiche misure  a  tutela  dei  minori  nella
fascia oraria di programmazione compresa tra le ore 16 e le ore 19  e
all'interno  dei  programmi  direttamente  rivolti  ai  minori,   con
particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni
altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva. 
  8.  L'impiego  di  minori  di   anni   quattordici   in   programmi
radiotelevisivi e' disciplinato con regolamento  del  Ministro  dello
sviluppo economico, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri del lavoro e
delle politiche sociali e della salute. 
  9. I  dati  personali  relativi  a  minori  comunque  raccolti  dai
fornitori di servizi  di  media  audiovisivi  in  applicazione  delle
disposizioni del presente articolo non possono essere trattati a fini
commerciali  e,  in  particolare,  a  fini  di   marketing   diretto,
profilazione  e  pubblicita'  mirata  sulla  base  dei  comportamenti
rilevati. 
  10. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il  Ministro
dell'istruzione,   con   l'Autorita'   garante   per   l'infanzia   e
l'adolescenza e con il Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero,
se  nominata,  con  l'Autorita'  delegata  all'editoria,  dispone  la
realizzazione  di  iniziative  scolastiche  per  un  uso  corretto  e
consapevole del mezzo televisivo, nonche' di programmi con le  stesse
finalita' rivolti ai genitori, utilizzando  a  tale  fine  anche  gli
stessi mezzi radiotelevisivi, in orari caratterizzati da ascolti medi
elevati e soprattutto nella fascia oraria compresa tra le ore 19 e le
ore 23, e in particolare i mezzi della  societa'  concessionaria  del
pubblico servizio radiofonico, televisivo e multimediale. 
  11. Le quote di riserva  per  la  trasmissione  di  opere  europee,
previste   dall'articolo   52   devono   comprendere   anche    opere
cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione,
specificamente rivolte ai  minori,  nonche'  produzioni  e  programmi
adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori oltre
che degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione  riservato  a  tali
opere e programmi  delle  emittenti  radiotelevisive  e'  determinato
dall'Autorita' con proprio regolamento. 
  12. L'Autorita' stabilisce con propri  regolamenti  i  criteri  per
l'individuazione dei programmi e servizi di cui ai commi  1  e  2.  I
fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici  e  le
emittenti radiofoniche si conformano ai  menzionati  criteri  e  alla
disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore dei regolamenti emessi dall'Autorita', garantendo il  rispetto
delle  condizioni  direttamente  poste  dal  presente   articolo,   e
assicurando che i contenuti classificati ai sensi del comma  1  siano
ricevibili  e  fruibili  unicamente  nel  rispetto  delle  condizioni
fissate ai sensi del comma 5. 
 
          Note all'art. 37: 
              - Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
                «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione  della
          Commissione parlamentare per l'infanzia e  l'adolescenza  e
          dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.