Art. 38 
 
              Vigilanza e sanzioni a tutela dei minori 
 
  1.  Alla  verifica  dell'osservanza  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo  37  provvede  l'Autorita',  sentito  il   Comitato   di
applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, anche
sulla base  delle  segnalazioni  effettuate  dal  medesimo  Comitato.
All'attivita'   del   Comitato   il   Ministero   fornisce   supporto
organizzativo  e  logistico  mediante  le  proprie  risorse,   umane,
finanziarie e strumentali. 
  2. Nei casi di inosservanza dei  divieti  di  cui  all'articolo  37
nonche'  di  violazione  delle  disposizioni  a  tutela  dei   minori
contenute negli  articoli  30,  31  e  43,  l'Autorita',  sentito  il
Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione  media  e
minori, previa contestazione della  violazione  agli  interessati  ed
assegnazione di un termine non superiore a  quindici  giorni  per  la
presentazione di documentazione e osservazioni,  tenuto  conto  della
gravita' del fatto e delle conseguenze che ne sono  derivate  nonche'
della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni,  applica  la
sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 600.000.  Nei  casi  di
particolare   gravita'    l'Autorita'    dispone    la    sospensione
dell'efficacia del titolo abilitativo per un periodo non inferiore  a
sette e non superiore a centottanta giorni. 
  3.  In  caso  di  violazione  del  divieto  di  cui  al   comma   3
dell'articolo  37,  si  applica  la  sanzione  amministrativa   della
disattivazione dell'impianto di trasmissione. 
  4. Le sanzioni amministrative previste  dal  presente  articolo  si
applicano anche se il fatto  costituisce  reato  e  indipendentemente
dall'avvio di un'azione penale. Alle sanzioni amministrative inflitte
dall'Autorita'   e   alle   sanzioni   previste   dal    Codice    di
autoregolamentazione media e minori applicate dal Comitato viene data
adeguata pubblicita',  anche  mediante  comunicazione  da  parte  del
soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di massimo  ascolto.
Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689. 
  5.  L'Autorita',  sentiti  l'Autorita'  garante  per  l'infanzia  e
l'adolescenza  e  il  Comitato  di   applicazione   del   Codice   di
autoregolamentazione media e minori, presenta al Parlamento, entro il
31 marzo di ogni anno, una relazione sulla  tutela  dei  diritti  dei
minori, sulle misure adottate, sui procedimenti per la violazione dei
codici di autoregolamentazione e sulle sanzioni  irrogate.  Ogni  sei
mesi, l'Autorita',  sentiti  l'Autorita'  garante  per  l'infanzia  e
l'adolescenza  e  il  Comitato  di   applicazione   del   Codice   di
autoregolamentazione  media  e   minori,   invia   alla   Commissione
parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza  di  cui  alla  legge  23
dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sulle  attivita'  di
sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata
da eventuali segnalazioni, suggerimenti od osservazioni. 
 
          Note all'art. 38: 
              -  Le  sezioni  I  e  II  del  Capo  I   (Le   sanzioni
          amministrative)  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
          (Modifiche al sistema penale),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  30  novembre   1981,   n.   329,   S.O.,   sono,
          rispettivamente, cosi' rubricate: 
                «Principi generali» e «Applicazione». 
              - Per i riferimenti della legge 23  dicembre  1997,  n.
          451 si veda nelle note all'articolo 37.