Art. 38 Vigilanza e sanzioni a tutela dei minori 1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37 provvede l'Autorita', sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attivita' del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse, umane, finanziarie e strumentali. 2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 37 nonche' di violazione delle disposizioni a tutela dei minori contenute negli articoli 30, 31 e 43, l'Autorita', sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di documentazione e osservazioni, tenuto conto della gravita' del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonche' della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni, applica la sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 600.000. Nei casi di particolare gravita' l'Autorita' dispone la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo per un periodo non inferiore a sette e non superiore a centottanta giorni. 3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 37, si applica la sanzione amministrativa della disattivazione dell'impianto di trasmissione. 4. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale. Alle sanzioni amministrative inflitte dall'Autorita' e alle sanzioni previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori applicate dal Comitato viene data adeguata pubblicita', anche mediante comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di massimo ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. L'Autorita', sentiti l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sulle misure adottate, sui procedimenti per la violazione dei codici di autoregolamentazione e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita', sentiti l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sulle attivita' di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti od osservazioni.
Note all'art. 38: - Le sezioni I e II del Capo I (Le sanzioni amministrative) della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., sono, rispettivamente, cosi' rubricate: «Principi generali» e «Applicazione». - Per i riferimenti della legge 23 dicembre 1997, n. 451 si veda nelle note all'articolo 37.