Art. 39 
 
                         Valori dello sport 
 
  1. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici  e  le
emittenti televisive e radiofoniche, nei programmi sportivi  e  nelle
trasmissioni sportive,  specialmente  se  riguardanti  lo  sport  del
calcio, sono tenute all'osservanza di specifiche regole,  individuate
con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del  Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Presidente del  Consiglio
dei ministri ovvero, se nominata, con l'Autorita' delegata allo sport
e con il Ministro della giustizia, adottato  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere  delle
Commissioni parlamentari competenti, anche  al  fine  di  contribuire
alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva
leale  e  rispettosa  dell'avversario,  per  prevenire  fenomeni   di
violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo  svolgimento
di manifestazioni sportive. 
 
          Note all'art. 39: 
              - Per il testo dell'articolo 17 della legge  23  agosto
          1988, n. 400 si veda nelle note all'articolo 37.