Art. 39 Valori dello sport 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e le emittenti televisive e radiofoniche, nei programmi sportivi e nelle trasmissioni sportive, specialmente se riguardanti lo sport del calcio, sono tenute all'osservanza di specifiche regole, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominata, con l'Autorita' delegata allo sport e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
Note all'art. 39: - Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si veda nelle note all'articolo 37.