Art. 4 
 
Principi generali del sistema dei  servizi  di  media  audiovisivi  e
  della radiofonia, a garanzia degli utenti e in materia  di  servizi
  di media in ambito locale 
 
  1.  Sono  principi  generali  del  sistema  dei  servizi  di  media
audiovisivi, della radiofonia e dei servizi  di  piattaforma  per  la
condivisione di video la garanzia della liberta' e del pluralismo dei
mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della  liberta'  di
espressione di ogni individuo, inclusa  la  liberta'  di  opinione  e
quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee  senza  limiti
di frontiere, nel rispetto della dignita' umana, del principio di non
discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio, l'obiettivita', la
completezza,  la  lealta'  e  l'imparzialita'  dell'informazione,  il
contrasto alle strategie di disinformazione, la  tutela  dei  diritti
d'autore e  di  proprieta'  intellettuale,  l'apertura  alle  diverse
opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e  religiose  e  la
salvaguardia delle diversita' etniche  e  del  patrimonio  culturale,
artistico e ambientale, in ambito nazionale e  locale,  nel  rispetto
delle liberta' e dei diritti, in  particolare  della  dignita'  della
persona e della protezione dei dati  personali,  della  promozione  e
tutela del benessere, della salute e dell'armonico  sviluppo  fisico,
psichico e morale  del  minore,  garantiti  dalla  Costituzione,  dal
diritto  dell'Unione  europea,  dalle  norme  internazionali  vigenti
nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali. 
  2. La disciplina del sistema dei servizi  di  media  audiovisivi  e
radiofonici, a tutela degli utenti, garantisce: 
    a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione,
ad un'ampia varieta' di informazioni e di contenuti  offerti  da  una
pluralita' di operatori nazionali, locali e  di  altri  Stati  membri
dell'Unione  europea,  favorendo  a  tale  fine  la  fruizione  e  lo
sviluppo, in condizioni di  pluralismo  e  concorrenza  leale,  delle
opportunita'  offerte  dall'evoluzione  tecnologica  da   parte   dei
soggetti che svolgono o  intendono  svolgere  attivita'  nel  sistema
delle comunicazioni; 
    b)  la   diffusione   di   un   congruo   numero   di   programmi
radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro,  garantendo  l'adeguata
copertura del territorio nazionale o locale; 
    c) adeguati livelli qualitativi dei servizi di media audiovisivi. 
  3. Lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale da  parte
dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di  piattaforme  di
condivisione  video  e'  promosso   dal   Ministero,   d'intesa   con
l'Autorita', sentito il Ministero della cultura,  ferme  restando  le
attivita'    di    sostegno    dell'educazione     all'immagine     e
dell'alfabetizzazione alle  tecniche  e  ai  media  di  produzione  e
diffusione delle immagini di cui agli articoli 3 e 27 della legge  14
novembre 2016, n. 220. 
  4.     Il     monitoraggio     dell'attivita'     di     promozione
dell'alfabetizzazione mediatica e digitale e' svolto  dall'Autorita'.
L'Autorita' predispone relazioni periodiche sull'attuazione del comma
3 ai fini della relazione da presentare da parte del  Ministero  alla
Commissione europea entro il 19  dicembre  2022  e,  successivamente,
almeno ogni tre anni. 
  5. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e  degli
enti nel settore  radiotelevisivo  e'  effettuato  nel  rispetto  dei
diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della  dignita'  umana,
con  particolare  riferimento  alla  riservatezza   e   all'identita'
personale, in conformita' alle norme vigenti in materia. 
  6. In ambito locale i servizi di media valorizzano e promuovono  le
culture  regionali  o  locali,  nel  quadro   dell'unita'   politica,
culturale  e  linguistica  del  Paese.  La  tutela  delle   minoranze
linguistiche avviene  tramite  riserva  di  una  quota  di  capacita'
trasmissiva  in  ambito  locale   per   servizi   media   audiovisivi
espressione delle stesse minoranze linguistiche. 
  7. Alla diffusione dei  servizi  di  media  audiovisivi  in  ambito
locale e' riservata una quota della capacita' trasmissiva determinata
con l'adozione del piano di assegnazione delle  frequenze  coordinate
in ambito internazionale per la diffusione  televisiva  su  frequenze
terrestri. 
  8. L'Autorita' adotta il  Piano  nazionale  di  assegnazione  delle
frequenze da destinare al  servizio  televisivo  digitale  terrestre,
individuando, per la pianificazione in  ambito  locale,  in  ciascuna
area tecnica, piu' frequenze in banda UHF  per  la  realizzazione  di
reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90  per  cento
della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di
capacita' trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in
ambito locale. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo  degli  articoli  3  e  27  della  legge  14
          novembre  2016,   n.   220   (Disciplina   del   cinema   e
          dell'audiovisivo), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  26
          novembre 2016, n. 277, cosi' recita: 
                «Art. 3. (Principi). -  1.  L'intervento  pubblico  a
          sostegno del cinema e dell'audiovisivo: 
                  a)   garantisce    il    pluralismo    dell'offerta
          cinematografica e audiovisiva; 
                  b)   favorisce   il   consolidarsi   dell'industria
          cinematografica nazionale nei suoi  diversi  settori  anche
          tramite strumenti di sostegno finanziario; 
                  c) promuove le  coproduzioni  internazionali  e  la
          circolazione   e   la   distribuzione   della    produzione
          cinematografica e  audiovisiva,  italiana  ed  europea,  in
          Italia e all'estero; 
                  d) assicura la  conservazione  e  il  restauro  del
          patrimonio filmico e audiovisivo nazionale; 
                  e) cura la formazione professionale,  favorendo  il
          riconoscimento  dei  percorsi  formativi  seguiti  e  delle
          professionalita' acquisite, e promuove studi e ricerche nel
          settore cinematografico; 
                  f) dispone  e  sostiene  l'educazione  all'immagine
          nelle scuole e favorisce tutte le  iniziative  idonee  alla
          formazione del pubblico; 
                  g) promuove e favorisce la piu' ampia fruizione del
          cinema e dell'audiovisivo,  tenendo  altresi'  conto  delle
          specifiche esigenze delle persone con disabilita',  secondo
          i  principi  stabiliti  dalle  convenzioni   internazionali
          sottoscritte dall'Italia in materia; 
                  h) riserva particolare attenzione  alla  scrittura,
          progettazione, preparazione,  produzione,  post-produzione,
          promozione, distribuzione  e  programmazione  dei  prodotti
          cinematografici   e    audiovisivi    italiani    e    alla
          valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche e  dei
          festival cinematografici quali momenti di fruizione sociale
          collettiva del prodotto cinematografico.» 
                «Art.  27.  (Contributi   alle   attivita'   e   alle
          iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).  -
          1. Il Ministero,  a  valere  sul  Fondo  per  il  cinema  e
          l'audiovisivo, realizza ovvero concede  contributi  per  il
          finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a: 
                  a)   favorire    lo    sviluppo    della    cultura
          cinematografica e audiovisiva in Italia; 
                  b)      promuovere      le       attivita'       di
          internazionalizzazione del settore; 
                  c) promuovere, anche a fini  turistici,  l'immagine
          dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo; 
                  d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne
          e premi di rilevanza nazionale ed internazionale; 
                  e)  promuovere  le  attivita'   di   conservazione,
          restauro  e  fruizione  del  patrimonio  cinematografico  e
          audiovisivo, anche con riguardo alle attivita' svolte dalle
          cineteche di cui all'articolo 7; 
                  f) sostenere  la  programmazione  di  film  d'essai
          ovvero di ricerca e sperimentazione; 
                  g) sostenere, secondo le modalita' fissate  con  il
          decreto  di  cui  al  comma  4   del   presente   articolo,
          l'attivita' di  diffusione  della  cultura  cinematografica
          svolta   dalle   associazioni    nazionali    di    cultura
          cinematografica, dalle sale delle  comunita'  ecclesiali  e
          religiose   nell'ambito   dell'esercizio   cinematografico,
          intese  come  le   sale   cinematografiche   di   cui   sia
          proprietario o titolare di un diritto  reale  di  godimento
          sull'immobile il legale  rappresentante  di  istituzioni  o
          enti  ecclesiali  o  religiosi  dipendenti   dall'autorita'
          ecclesiale o religiosa  competente  in  campo  nazionale  e
          riconosciuti dallo Stato, nonche' dai  circoli  di  cultura
          cinematografica, intesi come associazioni  senza  scopo  di
          lucro, costituite anche con atto  privato  registrato,  che
          svolgono attivita' di cultura cinematografica; 
                  h) sostenere ulteriori attivita'  finalizzate  allo
          sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico,
          culturale, tecnico ed  economico  ovvero  finalizzate  alla
          crescita  economica,  culturale,  civile,  all'integrazione
          sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo
          del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le  proprie
          strutture e anche in accordo e  in  collaborazione  con  il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, con il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione  internazionale,  con   il   Ministero   dello
          sviluppo economico, con il Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e con altri soggetti pubblici e  privati,
          nonche' per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e
          valutazioni   di   impatto   economico,    industriale    e
          occupazionale delle misure  di  cui  alla  presente  legge,
          ovvero di supporto alle  politiche  pubbliche  nel  settore
          cinematografico e audiovisivo; 
                  i)  sostenere,  di  concerto   con   il   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  per  un
          importo complessivo pari ad almeno il  3  per  cento  della
          dotazione  del  Fondo  per  il  cinema   e   l'audiovisivo,
          aggiuntivo  rispetto   al   limite   previsto,   ai   sensi
          dell'articolo  13,  comma  5,  per  i  contributi  di   cui
          all'articolo 26 e al presente  articolo,  il  potenziamento
          delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media  di
          produzione e di diffusione  delle  immagini  e  dei  suoni,
          nonche' l'alfabetizzazione all'arte,  alle  tecniche  e  ai
          media di produzione e diffusione delle immagini,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della  legge  13
          luglio 2015, n. 107. 
              2. Le richieste di contributo possono essere presentate
          da enti pubblici e privati, universita' ed enti di ricerca,
          istituti  dell'alta  formazione   artistica,   musicale   e
          coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e
          di categoria, anche in forma confederale. 
              2-bis. I contributi di cui al comma 1  sono  attribuiti
          dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, in relazione
          alla qualita' artistica, al valore culturale e  all'impatto
          economico del progetto. 
              3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il
          Ministero provvede altresi': 
                a) alle finalita' di cui all'articolo 14,  comma  10,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente
          le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecitta' s.r.l.
          per la  realizzazione  del  programma  di  attivita'  e  il
          funzionamento  della  societa'   e   del   Museo   italiano
          dell'audiovisivo e del cinema (MIAC); 
                b) alle  finalita'  di  cui  all'articolo  19,  comma
          1-quater, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e
          successive modificazioni,  inerente  i  contributi  che  il
          Ministero  assegna  per  lo  svolgimento  delle   attivita'
          istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel
          campo del cinema; 
                c) alle finalita' di cui  all'articolo  9,  comma  1,
          lettera b), e  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  18
          novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti
          i contributi  che  il  Ministero  assegna  alla  Fondazione
          Centro sperimentale di cinematografia  per  lo  svolgimento
          dell'attivita' istituzionale; 
                d) al sostegno delle attivita'  del  Museo  nazionale
          del  cinema  Fondazione  Maria  Adriana  Prolo-Archivi   di
          fotografia, cinema ed immagine, della  Fondazione  Cineteca
          di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano  e
          della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro,   da   emanare   entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  acquisiti  i  pareri   della   Conferenza
          unificata e del Consiglio superiore,  sono  individuate  le
          specifiche tipologie di attivita' ammesse, sono definiti  i
          criteri e le modalita' per la concessione dei contributi  e
          sono  ripartite  le  risorse  disponibili  fra   le   varie
          finalita' indicate nel presente articolo.».