Art. 40 Risoluzione extragiudiziale delle controversie 1. L'Autorita' definisce con proprio regolamento procedure trasparenti, non discriminatorie e facilmente accessibili per la risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi di media audiovisivi che si rivolgono al pubblico italiano. 2. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie inerenti alle condizioni contrattuali o all'esecuzione dei contratti stipulati prevedendo altresi', in caso di disservizio, un sistema di indennizzo. 3. Resta ferma la facolta' di adire il giudice competente ai fini della definizione in sede giudiziale della controversia. 4. Alle controversie, tra gli operatori, e tra gli operatori e gli utenti, inerenti ai diritti e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture, si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 5. L'Autorita' svolge il monitoraggio delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al presente articolo e all'art. 42, comma 9. A tal fine presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sul numero delle procedure avviate e concluse, sui tempi di conclusione, sugli esiti, sulle misure adottate e su quelle da adottare per incrementare il livello di soddisfazione dell'utenza.
Note all'art. 40: - Per il testo dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 si veda nelle note all'articolo 9.