Art. 40 
 
           Risoluzione extragiudiziale delle controversie 
 
  1.  L'Autorita'  definisce  con   proprio   regolamento   procedure
trasparenti, non discriminatorie  e  facilmente  accessibili  per  la
risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di  servizi  di
media audiovisivi che si rivolgono al pubblico italiano. 
  2. Tali procedure consentono  una  equa  e  tempestiva  risoluzione
delle  controversie   inerenti   alle   condizioni   contrattuali   o
all'esecuzione dei contratti stipulati prevedendo altresi',  in  caso
di disservizio, un sistema di indennizzo. 
  3. Resta ferma la facolta' di adire il giudice competente  ai  fini
della definizione in sede giudiziale della controversia. 
  4. Alle controversie, tra gli operatori, e tra gli operatori e  gli
utenti, inerenti ai diritti e gli obblighi derivanti  dall'attuazione
dei piani di assegnazione delle frequenze e  in  materia  di  accesso
alle infrastrutture, si applica la disposizione di  cui  all'articolo
1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
  5.  L'Autorita'  svolge  il   monitoraggio   delle   procedure   di
risoluzione extragiudiziale delle controversie  di  cui  al  presente
articolo e all'art. 42, comma 9. A tal fine presenta  al  Parlamento,
entro il 31 marzo di  ogni  anno,  una  relazione  sul  numero  delle
procedure avviate e concluse, sui tempi di conclusione, sugli  esiti,
sulle misure adottate e su quelle da  adottare  per  incrementare  il
livello di soddisfazione dell'utenza. 
 
          Note all'art. 40: 
              - Per il testo dell'articolo 1 della  legge  31  luglio
          1997, n. 249 si veda nelle note all'articolo 9.