Art. 41 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. I fornitori di servizi di piattaforma  per  la  condivisione  di
video  stabiliti  sul  territorio  nazionale   sono   soggetti   alla
giurisdizione italiana. 
  2. Un fornitore di piattaforme per la condivisione di video che non
e' stabilito  sul  territorio  nazionale  a  norma  del  comma  1  si
considera stabilito sul territorio italiano se: 
    a) l'impresa  che  lo  controlla  o  un'impresa  controllata  sia
stabilita sul territorio italiano; oppure 
    b) fa parte di un gruppo e un'altra impresa di  detto  gruppo  e'
stabilita sul territorio italiano. 
  3. Ai fini del presente articolo, il «gruppo»  comprende  l'impresa
controllante, tutte le imprese da questa controllate e tutte le altre
imprese aventi legami organizzativi, economici e giuridici con esse. 
  4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2  e  3,  nel  caso  in  cui
l'impresa controllante o la controllata o le altre imprese del gruppo
sono stabilite in Stati membri diversi, il fornitore  di  piattaforme
per la condivisione di video e' considerato stabilito in  Italia,  se
qui e'  stabilita  l'impresa  controllante  o,  in  assenza  di  tale
stabilimento, se e' ivi stabilita una sua impresa controllata  o,  in
assenza di tale stabilimento, se  e'  ivi  stabilita  un'impresa  del
gruppo. 
  5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, nel caso in cui vi  siano
varie imprese controllate  da  un'impresa  e  ciascuna  di  esse  sia
stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme
per la condivisione di video e' considerato stabilito  in  Italia  se
una delle  imprese  controllate  ha  avviato  per  prima  la  propria
attivita' in  Italia,  a  condizione  che  mantenga  un  collegamento
effettivo e stabile con l'economia italiana. 
  6. Ai  fornitori  di  piattaforme  per  la  condivisione  di  video
stabiliti in Italia a norma dei commi  precedenti  si  applicano  gli
articoli 3, 4, 5 e gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo  9
aprile 2003, n. 70. 
  7. Fatti salvi gli articoli da 14 a 17 del  decreto  legislativo  9
aprile 2003, n. 70, e fermo quanto previsto ai commi  precedenti,  la
libera circolazione di  programmi,  video  generati  dagli  utenti  e
comunicazioni commerciali audiovisive veicolati  da  una  piattaforma
per la condivisione di video il cui  fornitore  e'  stabilito  in  un
altro Stato  membro  e  diretti  al  pubblico  italiano  puo'  essere
limitata, con provvedimento dell'Autorita', secondo la  procedura  di
cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 70  del
2003, per i seguenti fini: 
    a) la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al  loro
sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell'articolo 38, comma 1; 
    b) la lotta contro  l'incitamento  all'odio  razziale,  sessuale,
religioso o etnico,  nonche'  contro  la  violazione  della  dignita'
umana; 
    c) la tutela dei consumatori, ivi compresi  gli  investitori,  ai
sensi del presente testo unico. 
  8. Al fine di stabilire se un programma, un  video  generato  dagli
utenti ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva siano diretti
al pubblico italiano valgono criteri quali, a titolo esemplificativo,
la lingua utilizzata, il raggiungimento di un numero significativo di
contatti presenti sul  territorio  italiano  o  il  conseguimento  di
ricavi in Italia. 
  9. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma  7
e' definita dall'Autorita' con proprio regolamento. 
  10.  L'Autorita'  compila  e  mantiene  aggiornato  un  elenco  dei
fornitori di piattaforme per la condivisione di  video  stabiliti  in
Italia, curando la comunicazione alla Commissione europea dell'elenco
e degli eventuali aggiornamenti, o che si  considerano  operanti  sul
territorio nazionale, indicando su quale dei criteri di cui ai  commi
precedenti si fonda l'intervento di cui al comma 7. 
  11. Nell'ipotesi in  cui  non  concordi  con  l'affermazione  della
propria giurisdizione ad opera di un altro Stato membro,  l'Autorita'
sottopone senza indugio la questione alla Commissione europea. 
  12. Qualora una impresa italiana sia controllata da o faccia  parte
dello  stesso  gruppo  di  un  fornitore  di   piattaforme   per   la
condivisione di video operante o che  si  consideri  operante  in  un
altro Stato membro, tale impresa e' tenuta a: 
    a) rendere  disponibile  una  versione  in  lingua  italiana  dei
termini e delle condizioni del servizio di cui all'articolo 42, comma
7, lettera a); 
    b)  rendere  accessibili  agli  utenti  italiani   i   meccanismi
trasparenti e di facile uso di cui all'articolo 42, comma 7,  lettera
d); 
    c) garantire che gli utenti italiani  ottengano  le  informazioni
derivanti dai sistemi di cui all'articolo 42, comma 7, lettera e); 
    d) segnalare all'Autorita' eventuali reclami presentati da utenti
italiani ai sensi di  quanto  previsto  dall'articolo  42,  comma  7,
lettera i). 
  13. In caso di violazioni degli articoli 41 e 42, poste  in  essere
da un fornitore di piattaforme per la condivisione di video stabilito
in  altro  Stato   membro,   l'Autorita'   puo'   inviare   opportuna
segnalazione  all'autorita'  nazionale  di  regolazione  dello  Stato
membro in questione. 
 
          Note all'art. 41: 
              - Il testo degli articoli 3, 4, 5, 14, 15, 16 e 17  del
          decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, citata nelle note
          all'articolo 3, cosi' recita: 
                «Art. 3 (Mercato  Interno).  -  1.  I  servizi  della
          societa'  dell'informazione  forniti   da   un   prestatore
          stabilito  sul  territorio  italiano  si  conformano   alle
          disposizioni     nazionali     applicabili      nell'ambito
          regolamentato e alle norme del presente decreto. 
              2. Le disposizioni relative all'ambito regolamentato di
          cui all'articolo 2, lettera h),  non  possono  limitare  la
          libera   circolazione   dei    servizi    della    societa'
          dell'informazione provenienti da un prestatore stabilito in
          un altro Stato membro. 
              3.  Alle  controversie  che  riguardano  il  prestatore
          stabilito si applicano le disposizioni del  regolamento  CE
          n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente
          la  competenza   giurisdizionale,   il   riconoscimento   e
          l'esecuzione  delle   decisioni   in   materia   civile   e
          commerciale.» 
                «Art.  4  (Deroghe   all'articolo   3).   -   1.   Le
          disposizioni dei commi  1  e  2  dell'articolo  3,  non  si
          applicano nei seguenti casi: 
                  a) diritti d'autore, diritti assimilati, diritti di
          cui alla legge 21  febbraio  1989,  n.  70,  e  al  decreto
          legislativo 6 maggio  1999,  n.  169,  nonche'  diritti  di
          proprieta' industriale; 
                  b) emissione di  moneta  elettronica  da  parte  di
          istituti per i quali gli Stati membri hanno  applicato  una
          delle deroghe di cui all'articolo  8,  paragrafo  1,  della
          direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale
          dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica; 
                  c) l'articolo  44,  paragrafo  2,  della  direttiva
          85/611/CEE, in materia di pubblicita'  degli  organismi  di
          investimento collettivo in valori mobiliari; 
                  d) all'attivita' assicurativa di  cui  all'articolo
          30  e  al  titolo  IV  della  direttiva  92/49/CEE,   terza
          direttiva sulle assicurazioni sui danni, agli articoli 7  e
          8  della  direttiva  88/357/CEE,  seconda  direttiva  sulle
          assicurazioni sui  danni;  al  titolo  IV  della  direttiva
          92/96/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sulla  vita,
          e all'articolo 4 della  direttiva  90/619/CEE,  la  seconda
          direttiva sulle assicurazioni sulla vita,  come  modificate
          dalla direttiva 2002/83/CE; 
                  e) facolta'  delle  parti  di  scegliere  la  legge
          applicabile al loro contratto; 
                  f)   obbligazioni   contrattuali   riguardanti    i
          contratti conclusi dai consumatori; 
                  g)  validita'  dei  contratti  che  istituiscono  o
          trasferiscono diritti relativi a beni immobili nei casi  in
          cui tali contratti devono soddisfare requisiti formali; 
                  h) ammissibilita' delle  comunicazioni  commerciali
          non sollecitate per posta elettronica.» 
                «Art. 5 (Deroghe). - 1. La libera circolazione di  un
          determinato  servizio  della   societa'   dell'informazione
          proveniente da un altro Stato membro puo' essere  limitata,
          con provvedimento dell'autorita' giudiziaria o degli organi
          amministrativi di vigilanza o delle autorita'  indipendenti
          di settore, per motivi di: 
                  a) ordine pubblico,  per  l'opera  di  prevenzione,
          investigazione, individuazione e perseguimento di reati, in
          particolare  la  tutela  dei  minori  e  la  lotta   contro
          l'incitamento  all'odio  razziale,  sessuale,  religioso  o
          etnico, nonche' contro la violazione della dignita' umana; 
                  b) tutela della salute pubblica; 
                  c) pubblica  sicurezza,  compresa  la  salvaguardia
          della sicurezza e della difesa nazionale; 
                  d)  tutela  dei  consumatori,  ivi   compresi   gli
          investitori. 
              2. I provvedimenti di cui al  comma  1  possono  essere
          adottati se, nel caso concreto, sono: 
                a) necessari  riguardo  ad  un  determinato  servizio
          della societa'  dell'informazione  lesivo  degli  obiettivi
          posti a tutela degli interessi pubblici di cui al comma  1,
          ovvero  che  costituisca  un  rischio  serio  e  grave   di
          pregiudizio agli stessi obiettivi; 
                b) proporzionati a tali obiettivi. 
              3. Fatti salvi i procedimenti  giudiziari  e  gli  atti
          compiuti nell'ambito  di  un'indagine  penale,  l'autorita'
          competente, per il tramite del  Ministero  delle  attivita'
          produttive  ovvero  l'autorita'  indipendente  di  settore,
          deve, prima di adottare il provvedimento: 
                a) chiedere allo Stato membro di cui al  comma  1  di
          prendere provvedimenti e verificare che essi non sono stati
          presi o che erano inadeguati; 
                b) notificare alla Commissione europea e  allo  Stato
          membro di cui al comma 1, la  sua  intenzione  di  adottare
          tali  provvedimenti.  Dei  provvedimenti   adottati   dalle
          autorita'    indipendenti,    e'    data     periodicamente
          comunicazione al Ministero competente. 
              4. In caso di urgenza, i soggetti di  cui  al  comma  3
          possono derogare alle condizioni poste nello stesso  comma.
          I provvedimenti, in tal  caso,  sono  notificati  nel  piu'
          breve tempo possibile alla Commissione e allo Stato membro,
          insieme ai motivi dell'urgenza.» 
                «Art. 14 (Responsabilita' nell'attivita' di  semplice
          trasporto - Mere conduit). - 1.  Nella  prestazione  di  un
          servizio della societa' dell'informazione  consistente  nel
          trasmettere, su una  rete  di  comunicazione,  informazioni
          fornite da un destinatario del servizio, o nel  fornire  un
          accesso alla rete di comunicazione, il  prestatore  non  e'
          responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: 
                  a) non dia origine alla trasmissione; 
                  b)   non   selezioni    il    destinatario    della
          trasmissione; 
                  c) non  selezioni  ne'  modifichi  le  informazioni
          trasmesse. 
              2. Le attivita'  di  trasmissione  e  di  fornitura  di
          accesso, di cui al comma  1,  includono  la  memorizzazione
          automatica, intermedia  e  transitoria  delle  informazioni
          trasmesse,  a  condizione  che  questa  serva   solo   alla
          trasmissione sulla rete  di  comunicazione  e  che  la  sua
          durata non ecceda il  tempo  ragionevolmente  necessario  a
          tale scopo. 
              3.  L'autorita'  giudiziaria  o  quella  amministrativa
          avente funzioni di vigilanza puo'  esigere,  anche  in  via
          d'urgenza,  che   il   prestatore,   nell'esercizio   delle
          attivita' di cui al comma 2, impedisca o  ponga  fine  alle
          violazioni commesse.» 
                «Art.   15   (Responsabilita'    nell'attivita'    di
          memorizzazione  temporanea   -   caching).   -   1.   Nella
          prestazione    di    un     servizio     della     societa'
          dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete
          di comunicazione, informazioni fornite da  un  destinatario
          del servizio,  il  prestatore  non  e'  responsabile  della
          memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di  tali
          informazioni effettuata  al  solo  scopo  di  rendere  piu'
          efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a  loro
          richiesta, a condizione che: 
                  a) non modifichi le informazioni; 
                  b) si conformi  alle  condizioni  di  accesso  alle
          informazioni; 
                  c) si conformi alle norme  di  aggiornamento  delle
          informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e
          utilizzato dalle imprese del settore; 
                  d) non interferisca con l'uso lecito di  tecnologia
          ampiamente  riconosciuta  e  utilizzata  nel  settore   per
          ottenere dati sull'impiego delle informazioni; 
                  e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni
          che ha  memorizzato,  o  per  disabilitare  l'accesso,  non
          appena venga effettivamente a conoscenza del fatto  che  le
          informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano
          inizialmente sulla rete o che l'accesso  alle  informazioni
          e' stato disabilitato oppure che un organo  giurisdizionale
          o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o
          la disabilitazione. 
              2.  L'autorita'  giudiziaria  o  quella  amministrativa
          avente funzioni di vigilanza puo'  esigere,  anche  in  via
          d'urgenza,  che   il   prestatore,   nell'esercizio   delle
          attivita' di cui al comma 1, impedisca o  ponga  fine  alle
          violazioni commesse.» 
                «Art.   16   (Responsabilita'    nell'attivita'    di
          memorizzazione di  informazioni  -  hosting).  -  1.  Nella
          prestazione    di    un     servizio     della     societa'
          dell'informazione.  consistente  nella  memorizzazione   di
          informazioni fornite da un destinatario  del  servizio,  il
          prestatore   non   e'   responsabile   delle   informazioni
          memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio,  a
          condizione che detto prestatore: 
                  a) non sia effettivamente a  conoscenza  del  fatto
          che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per  quanto
          attiene ad azioni risarcitorie,  non  sia  al  corrente  di
          fatti o di circostanze che rendono  manifesta  l'illiceita'
          dell'attivita' o dell'informazione; 
                  b) non  appena  a  conoscenza  di  tali  fatti,  su
          comunicazione   delle    autorita'    competenti,    agisca
          immediatamente  per  rimuovere  le   informazioni   o   per
          disabilitarne l'accesso. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita'  o
          il controllo del prestatore. 
              3.  L'autorita'  giudiziaria  o  quella  amministrativa
          competente puo' esigere, anche in  via  d'urgenza,  che  il
          prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al  comma
          1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.» 
                «Art.   17   (Assenza   dell'obbligo   generale    di
          sorveglianza). - 1. Nella prestazione dei  servizi  di  cui
          agli  articoli  14,  15  e  16,  il   prestatore   non   e'
          assoggettato ad un obbligo generale di  sorveglianza  sulle
          informazioni che trasmette o memorizza, ne' ad  un  obbligo
          generale di ricercare attivamente fatti o  circostanze  che
          indichino la presenza di attivita' illecite. 
              2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14,
          15 e 16, il prestatore e' comunque tenuto: 
                a) ad informare senza indugio l'autorita' giudiziaria
          o  quella  amministrativa  avente  funzioni  di  vigilanza,
          qualora  sia  a  conoscenza   di   presunte   attivita'   o
          informazioni illecite riguardanti un suo  destinatario  del
          servizio della societa' dell'informazione; 
                b)  a  fornire  senza  indugio,  a  richiesta   delle
          autorita' competenti, le informazioni in suo  possesso  che
          consentano  l'identificazione  del  destinatario  dei  suoi
          servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei  dati,  al
          fine di individuare e prevenire attivita' illecite. 
              3.  Il  prestatore  e'  civilmente   responsabile   del
          contenuto di  tali  servizi  nel  caso  in  cui,  richiesto
          dall'autorita' giudiziaria o amministrativa avente funzioni
          di  vigilanza,  non  ha  agito  prontamente  per   impedire
          l'accesso  a  detto  contenuto,  ovvero  se,  avendo  avuto
          conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per  un
          terzo del  contenuto  di  un  servizio  al  quale  assicura
          l'accesso, non  ha  provveduto  ad  informarne  l'autorita'
          competente.».