Art. 41 Disposizioni generali 1. I fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video stabiliti sul territorio nazionale sono soggetti alla giurisdizione italiana. 2. Un fornitore di piattaforme per la condivisione di video che non e' stabilito sul territorio nazionale a norma del comma 1 si considera stabilito sul territorio italiano se: a) l'impresa che lo controlla o un'impresa controllata sia stabilita sul territorio italiano; oppure b) fa parte di un gruppo e un'altra impresa di detto gruppo e' stabilita sul territorio italiano. 3. Ai fini del presente articolo, il «gruppo» comprende l'impresa controllante, tutte le imprese da questa controllate e tutte le altre imprese aventi legami organizzativi, economici e giuridici con esse. 4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, nel caso in cui l'impresa controllante o la controllata o le altre imprese del gruppo sono stabilite in Stati membri diversi, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video e' considerato stabilito in Italia, se qui e' stabilita l'impresa controllante o, in assenza di tale stabilimento, se e' ivi stabilita una sua impresa controllata o, in assenza di tale stabilimento, se e' ivi stabilita un'impresa del gruppo. 5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, nel caso in cui vi siano varie imprese controllate da un'impresa e ciascuna di esse sia stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video e' considerato stabilito in Italia se una delle imprese controllate ha avviato per prima la propria attivita' in Italia, a condizione che mantenga un collegamento effettivo e stabile con l'economia italiana. 6. Ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia a norma dei commi precedenti si applicano gli articoli 3, 4, 5 e gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 7. Fatti salvi gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e fermo quanto previsto ai commi precedenti, la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore e' stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano puo' essere limitata, con provvedimento dell'Autorita', secondo la procedura di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 70 del 2003, per i seguenti fini: a) la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell'articolo 38, comma 1; b) la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonche' contro la violazione della dignita' umana; c) la tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del presente testo unico. 8. Al fine di stabilire se un programma, un video generato dagli utenti ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva siano diretti al pubblico italiano valgono criteri quali, a titolo esemplificativo, la lingua utilizzata, il raggiungimento di un numero significativo di contatti presenti sul territorio italiano o il conseguimento di ricavi in Italia. 9. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7 e' definita dall'Autorita' con proprio regolamento. 10. L'Autorita' compila e mantiene aggiornato un elenco dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia, curando la comunicazione alla Commissione europea dell'elenco e degli eventuali aggiornamenti, o che si considerano operanti sul territorio nazionale, indicando su quale dei criteri di cui ai commi precedenti si fonda l'intervento di cui al comma 7. 11. Nell'ipotesi in cui non concordi con l'affermazione della propria giurisdizione ad opera di un altro Stato membro, l'Autorita' sottopone senza indugio la questione alla Commissione europea. 12. Qualora una impresa italiana sia controllata da o faccia parte dello stesso gruppo di un fornitore di piattaforme per la condivisione di video operante o che si consideri operante in un altro Stato membro, tale impresa e' tenuta a: a) rendere disponibile una versione in lingua italiana dei termini e delle condizioni del servizio di cui all'articolo 42, comma 7, lettera a); b) rendere accessibili agli utenti italiani i meccanismi trasparenti e di facile uso di cui all'articolo 42, comma 7, lettera d); c) garantire che gli utenti italiani ottengano le informazioni derivanti dai sistemi di cui all'articolo 42, comma 7, lettera e); d) segnalare all'Autorita' eventuali reclami presentati da utenti italiani ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, lettera i). 13. In caso di violazioni degli articoli 41 e 42, poste in essere da un fornitore di piattaforme per la condivisione di video stabilito in altro Stato membro, l'Autorita' puo' inviare opportuna segnalazione all'autorita' nazionale di regolazione dello Stato membro in questione.
Note all'art. 41: - Il testo degli articoli 3, 4, 5, 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, citata nelle note all'articolo 3, cosi' recita: «Art. 3 (Mercato Interno). - 1. I servizi della societa' dell'informazione forniti da un prestatore stabilito sul territorio italiano si conformano alle disposizioni nazionali applicabili nell'ambito regolamentato e alle norme del presente decreto. 2. Le disposizioni relative all'ambito regolamentato di cui all'articolo 2, lettera h), non possono limitare la libera circolazione dei servizi della societa' dell'informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro. 3. Alle controversie che riguardano il prestatore stabilito si applicano le disposizioni del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.» «Art. 4 (Deroghe all'articolo 3). - 1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, non si applicano nei seguenti casi: a) diritti d'autore, diritti assimilati, diritti di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 70, e al decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, nonche' diritti di proprieta' industriale; b) emissione di moneta elettronica da parte di istituti per i quali gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica; c) l'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE, in materia di pubblicita' degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari; d) all'attivita' assicurativa di cui all'articolo 30 e al titolo IV della direttiva 92/49/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sui danni, agli articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE, seconda direttiva sulle assicurazioni sui danni; al titolo IV della direttiva 92/96/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sulla vita, e all'articolo 4 della direttiva 90/619/CEE, la seconda direttiva sulle assicurazioni sulla vita, come modificate dalla direttiva 2002/83/CE; e) facolta' delle parti di scegliere la legge applicabile al loro contratto; f) obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori; g) validita' dei contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili nei casi in cui tali contratti devono soddisfare requisiti formali; h) ammissibilita' delle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica.» «Art. 5 (Deroghe). - 1. La libera circolazione di un determinato servizio della societa' dell'informazione proveniente da un altro Stato membro puo' essere limitata, con provvedimento dell'autorita' giudiziaria o degli organi amministrativi di vigilanza o delle autorita' indipendenti di settore, per motivi di: a) ordine pubblico, per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, in particolare la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonche' contro la violazione della dignita' umana; b) tutela della salute pubblica; c) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale; d) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati se, nel caso concreto, sono: a) necessari riguardo ad un determinato servizio della societa' dell'informazione lesivo degli obiettivi posti a tutela degli interessi pubblici di cui al comma 1, ovvero che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio agli stessi obiettivi; b) proporzionati a tali obiettivi. 3. Fatti salvi i procedimenti giudiziari e gli atti compiuti nell'ambito di un'indagine penale, l'autorita' competente, per il tramite del Ministero delle attivita' produttive ovvero l'autorita' indipendente di settore, deve, prima di adottare il provvedimento: a) chiedere allo Stato membro di cui al comma 1 di prendere provvedimenti e verificare che essi non sono stati presi o che erano inadeguati; b) notificare alla Commissione europea e allo Stato membro di cui al comma 1, la sua intenzione di adottare tali provvedimenti. Dei provvedimenti adottati dalle autorita' indipendenti, e' data periodicamente comunicazione al Ministero competente. 4. In caso di urgenza, i soggetti di cui al comma 3 possono derogare alle condizioni poste nello stesso comma. I provvedimenti, in tal caso, sono notificati nel piu' breve tempo possibile alla Commissione e allo Stato membro, insieme ai motivi dell'urgenza.» «Art. 14 (Responsabilita' nell'attivita' di semplice trasporto - Mere conduit). - 1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non e' responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse. 2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso, di cui al comma 1, includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.» «Art. 15 (Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione temporanea - caching). - 1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere piu' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni e' stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. 2. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.» «Art. 16 (Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting). - 1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione. consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceita' dell'attivita' o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorita' competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore. 3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.» «Art. 17 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza). - 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non e' assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne' ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita' illecite. 2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore e' comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l'autorita' giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attivita' o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della societa' dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorita' competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attivita' illecite. 3. Il prestatore e' civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorita' giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorita' competente.».