Art. 42 
 
                          Misure di tutela 
 
  1. Fatti salvi gli articoli da 14 a 17 del  decreto  legislativo  9
aprile 2003, n. 70, i fornitori di piattaforme per la condivisione di
video soggetti alla giurisdizione  italiana  devono  adottare  misure
adeguate a tutelare: 
    a)  i  minori  da  programmi,  video  generati  dagli  utenti   e
comunicazioni commerciali audiovisive che  possano  nuocere  al  loro
sviluppo fisico, mentale o morale a norma dell'articolo 38, comma 3; 
    b) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e
comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla  violenza  o
all'odio nei confronti di un gruppo di persone  o  un  membro  di  un
gruppo sulla base di uno dei motivi  di  cui  all'articolo  21  della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; 
    c) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e
comunicazioni commerciali audiovisive che includano contenuti la  cui
diffusione costituisce reato ai sensi del diritto vigente negli Stati
membri dell'Unione europea, con particolare riferimento alla pubblica
provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi  dell'articolo
5 della direttiva (UE) 2017/541, ai reati di pedopornografia ai sensi
dell'articolo  5,  paragrafo  4,  della  direttiva   2011/93/UE   del
Parlamento europeo e del Consiglio e ai reati di  stampo  razzista  o
xenofobo  ai   sensi   dell'articolo   1   della   decisione   quadro
2008/913/GAI. 
  2. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti
alla giurisdizione italiana sono tenuti a conformarsi ai requisiti di
cui all'articolo 43,  relativamente  alle  comunicazioni  commerciali
audiovisive  promosse   commercialmente,   vendute   o   organizzate.
L'Autorita' vigila  affinche'  i  fornitori  di  piattaforme  per  la
condivisione di video  adottino  misure  adeguate  a  conformarsi  ai
requisiti di cui all'articolo  43  relativamente  alle  comunicazioni
commerciali  audiovisive  non  promosse  commercialmente,  vendute  o
organizzate  dagli  stessi.  I  fornitori  di  piattaforme   per   la
condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana  informano
chiaramente gli utenti nel caso in cui i programmi e i video generati
dagli utenti  contengano  comunicazioni  commerciali  audiovisive,  a
condizione che tali comunicazioni siano dichiarate a norma del  comma
7, lettera c), o il fornitore  sia  comunque  a  conoscenza  di  tale
fatto. 
  3. L'Autorita', sentito il Comitato di applicazione del  Codice  di
autoregolamentazione   media   e   minori,    promuove    forme    di
co-regolamentazione  e  di  autoregolamentazione  tramite  codici  di
condotta, nel rispetto di quanto  previsto  dagli  articoli  4-bis  e
28-ter della  direttiva  2010/13/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  10  marzo  2010,  come  da  ultimo  modificata  dalla
direttiva 2018/1808/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del  14
novembre 2018. I codici sono comunicati senza indugio  all'Autorita',
che ne verifica la conformita' alla legge e ai propri atti regolatori
e attribuisce loro efficacia con propria  delibera  di  approvazione,
vigilando altresi' sulla loro attuazione. 
  4. I codici di condotta di cui  al  comma  3  individuano  altresi'
misure finalizzate a ridurre in maniera  efficace  l'esposizione  dei
minori di anni  dodici  alle  comunicazioni  commerciali  audiovisive
relative a prodotti alimentari, inclusi gli  integratori,  o  bevande
che  contengono  sostanze  nutritive  e  sostanze  con   un   effetto
nutrizionale o fisiologico, quali in particolare i grassi, gli  acidi
grassi trans, gli zuccheri, il sodio e il  sale,  la  cui  assunzione
eccessiva  nella  dieta  generale  non  e'  raccomandata.  I   codici
garantiscono inoltre che le comunicazioni audiovisive commerciali non
accentuino la qualita' positiva degli aspetti  nutrizionali  di  tali
alimenti e bevande. 
  5.  L'Autorita',  sentiti  l'Autorita'  garante  per  l'infanzia  e
l'adolescenza  e  il  Comitato  di   applicazione   del   Codice   di
autoregolamentazione  media  e  minori,  con  proprio  provvedimento,
adotta apposite linee  guida  con  cui  indica  i  criteri  specifici
informatori dei codici di condotta di cui al comma 3, alla luce della
natura e del contenuto del servizio offerto,  del  danno  che  questo
puo' causare, delle caratteristiche della  categoria  di  persone  da
tutelare nonche' di  tutti  i  diritti  e  gli  interessi  legittimi,
compresi quelli dei fornitori della piattaforma per  la  condivisione
di video e degli  utenti  che  hanno  creato  o  caricato  contenuti,
nonche' dell'interesse pubblico generale. Le misure, n. 70 non mirano
al controllo - preventivo e al filtraggio dei contenuti  nel  momento
in cui vengono caricati, sono praticabili e proporzionate  e  tengono
conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video
e della natura del servizio offerto. L'Autorita' stabilisce, inoltre,
la  procedura  di  vigilanza  concernente  il   monitoraggio   e   la
valutazione periodica di conformita', nel rispetto  dei  principi  di
trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. 
  6. Ai fini della tutela dei minori di cui al comma 1, lettera a), i
contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle piu' rigorose misure
di controllo dell'accesso. 
  7. I fornitori di piattaforma per la condivisione di video sono  in
ogni caso tenuti a: 
    a) includere i requisiti di cui al comma 1, nei termini  e  nelle
condizioni dei servizi di piattaforma per la condivisione  di  video,
la cui accettazione da parte degli utenti costituisce  condizione  di
accesso al servizio; 
    b) includere e applicare, nei  termini  e  nelle  condizioni  dei
servizi di piattaforme per la condivisione di video, i  requisiti  di
cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE)2018/1808 per le
comunicazioni commerciali audiovisive non  promosse  commercialmente,
vendute  o  organizzate  dai  fornitori   di   piattaforme   per   la
condivisione di video; 
    c) avere una funzionalita' che consente agli utenti che  caricano
video generati dagli utenti di dichiarare se  tali  video  contengono
comunicazioni commerciali audiovisive di cui sono a conoscenza  o  si
possa ragionevolmente presumere che sono a conoscenza; 
    d) predisporre meccanismi trasparenti e di facile  uso  affinche'
gli utenti delle piattaforme per la  condivisione  di  video  possano
segnalare o  indicare  al  fornitore  di  piattaforme  interessato  i
contenuti di cui al comma 1 caricati sulla sua piattaforma; 
    e)  predisporre  sistemi  mediante  i  quali   i   fornitori   di
piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali
piattaforme  quale  seguito  sia  stato  dato  alla  segnalazione   e
all'indicazione di cui alla lettera d); 
    f)  predisporre  sistemi  per  verificare,  nel  rispetto   della
normativa in materia di protezione dei dati personali,  l'eta'  degli
utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto  attiene
ai contenuti che possono nuocere  allo  sviluppo  fisico,  mentale  o
morale dei minori; 
    g) predisporre sistemi di facile uso che consentano  agli  utenti
delle piattaforme per la condivisone di video di valutare i contenuti
di cui al comma 1; 
    h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto  la  vigilanza
dell'utente finale  per  quanto  attiene  ai  contenuti  che  possano
nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori; 
    i) predisporre procedure trasparenti, di facile uso  ed  efficaci
per la gestione  e  la  risoluzione  dei  reclami  degli  utenti  nei
confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione  di  video
in relazione all'attuazione delle misure di cui alle lettere da d)  a
h); 
    l) predisporre misure e strumenti  efficaci  di  alfabetizzazione
mediatica e sensibilizzare gli utenti  in  merito  a  tali  misure  e
strumenti. 
  8. I dati personali dei minori raccolti o altrimenti  generati  dai
fornitori di piattaforme per la condivisione di  video  a  norma  del
comma 7, lettere f) ed h), non sono trattati a fini commerciali. 
  9.  Ferma  restando  la  possibilita'  di  ricorrere  all'Autorita'
giudiziaria,  per  la  risoluzione   delle   controversie   derivanti
dall'applicazione del presente articolo, e' ammesso il  ricorso  alle
procedure  alternative  e   stragiudiziali   di   risoluzione   delle
controversie  fra  utenti  e  fornitori   di   piattaforme   per   la
condivisione di video dettate, nel rispetto del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28, da un apposito regolamento  emesso  dall'Autorita'
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente  testo
unico. 
  10. In caso di violazione, ad opera del  fornitore  di  servizi  di
piattaforma  per  la  condivisione  di  video,   delle   disposizioni
contenute  nel  presente   articolo,   si   applicano   le   sanzioni
amministrative di cui all'articolo 67, comma 9. 
 
          Note all'art. 42: 
              - Per il testo degli articoli da 14 a  17  del  decreto
          legislativo 9  aprile  2003,  n.  70  si  veda  nelle  note
          all'articolo 41. 
              -  Per  i   riferimenti   della   Carta   dei   diritti
          fondamentali  dell'Unione  europea  si  veda   nelle   note
          all'articolo 30. 
              - Per i riferimenti della direttiva  (UE)  2017/541  si
          veda nelle note all'articolo 7. 
              - La direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  relativa  alla  lotta  contro   l'abuso   e   lo
          sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
          e che  sostituisce  la  decisione  quadro  2004/68/GAI  del
          Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2011, n.
          L 335. 
              - La decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio  sulla
          lotta contro talune forme  ed  espressioni  di  razzismo  e
          xenofobia mediante il diritto penale  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 6 dicembre 2008, n. L 328. 
              - Per i  riferimenti  della  direttiva  2010/13/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 10  marzo  2010  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti della  direttiva  2018/1808/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018  si
          veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  decreto  legislativo  4  marzo   2010,   n.   28
          (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
          69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
          delle controversie  civili  e  commerciali)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53.