Art. 43 
 
Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive
                           e radiofoniche 
 
  1. Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite  dai  fornitori
di servizi di media soggetti alla giurisdizione  italiana  rispettano
le seguenti disposizioni: 
    a)  le  comunicazioni  commerciali  audiovisive   devono   essere
prontamente riconoscibili come tali e sono proibite le  comunicazioni
commerciali audiovisive occulte; 
    b)  le  comunicazioni  commerciali  audiovisive  non   utilizzano
tecniche  subliminali  e  devono  mantenere  un  livello  sonoro  non
superiore a quello ordinario dei programmi; 
    c) le comunicazioni commerciali audiovisive: 
      1) non pregiudicano il rispetto della dignita' umana; 
      2) non comportano ne'  promuovono  discriminazioni  fondate  su
sesso, razza o origine etnica, nazionalita', religione o  convinzioni
personali, disabilita', eta' o orientamento sessuale; 
      3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute
o la sicurezza; 
      4) non incoraggiano  comportamenti  gravemente  pregiudizievoli
per la protezione dell'ambiente; 
    d)  e'  vietata  qualsiasi  forma  di  comunicazione  commerciale
audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco o
contenenti nicotina, comprese quelle  per  sigarette  elettroniche  e
contenitori di liquido di ricarica. Tali comunicazioni  sono  vietate
anche se effettuate in forma indiretta, mediante  utilizzo  di  nomi,
marchi, simboli o di altri elementi caratteristici  di  prodotti  del
tabacco o di aziende  la  cui  attivita'  principale  consiste  nella
produzione o nella  vendita  di  tali  prodotti,  quando  per  forme,
modalita' e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro  univoco
elemento  tale  utilizzo  sia  idoneo  a  perseguire  una   finalita'
pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine di determinare  quale  sia
l'attivita'   principale   dell'azienda   deve   farsi    riferimento
all'incidenza del fatturato delle  singole  attivita',  di  modo  che
quella principale sia comunque prevalente rispetto a  ciascuna  delle
altre attivita' di impresa nell'ambito del territorio nazionale; 
    e)  le  comunicazioni  commerciali  audiovisive  per  le  bevande
alcoliche  non  si   rivolgono   specificatamente   ai   minori   ne'
incoraggiano il consumo smodato di tali bevande; 
    f) sono vietate  le  comunicazioni  commerciali  audiovisive  dei
medicinali e delle cure mediche  che,  nel  territorio  italiano,  si
possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica; 
    g)  le  comunicazioni  commerciali   audiovisive   non   arrecano
pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto i minori
ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando  la  loro
inesperienza o credulita', ne' li incoraggiano a  persuadere  i  loro
genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati,  ne'
sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori,
negli insegnanti o in altre persone, ne' mostrano senza motivo minori
che si trovano in situazioni pericolose; 
    h) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive relative
al gioco d'azzardo. 
  2. L'Autorita', sentito il Ministero e d'intesa con il Ministro per
le   pari   opportunita'   e   la   famiglia,   promuove   forme   di
co-regolamentazione e di  autoregolamentazione  con  i  fornitori  di
servizi di media, attraverso codici di condotta volti a garantire  il
rispetto del divieto di cui al comma 1,  lettera  c.  I  codici,  una
volta adottati, sono trasmessi senza indugio all'Autorita', la  quale
ne verifica la conformita' alla legge e ai propri atti  regolatori  e
conferisce loro efficacia,  con  propria  delibera  di  approvazione,
vigilando sulla relativa attuazione. 
  3. Le comunicazioni  commerciali  audiovisive  relative  a  bevande
alcoliche, nei  servizi  di  media  audiovisivi  a  richiesta,  fatta
eccezione per la sponsorizzazione e per l'inserimento di prodotti, si
conformano ai criteri dettati dall'articolo 44, comma 9. 
  4. L'Autorita', sentito il Ministero e d'intesa  con  il  Ministero
della  salute,   promuove   forme   di   co-regolamentazione   e   di
autoregolamentazione con i fornitori di servizi di media,  attraverso
codici  di  condotta   concernenti   le   comunicazioni   audiovisive
commerciali  relative  a  bevande  alcoliche   e   le   comunicazioni
audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i  programmi
per bambini o  vi  sono  incluse,  relative  a  prodotti  alimentari,
inclusi gli integratori, o bevande che contengono sostanze  nutritive
e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in  particolare
quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il  sodio
o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta  generale  non  e'
raccomandata. Tali codici sono intesi  a  ridurre  l'esposizione  dei
minori  alle  comunicazioni  commerciali  audiovisive   relative   ai
prodotti alimentari e alle bevande da  ultimo  indicati  e,  in  ogni
caso, non accentuano la qualita' positiva degli aspetti  nutrizionali
di tali alimenti e  bevande.  I  codici,  una  volta  adottati,  sono
trasmessi senza  indugio  all'Autorita',  la  quale  ne  verifica  la
conformita' alla legge e ai propri atti regolatori e conferisce  loro
efficacia, vigilando sulla relativa attuazione. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alle
emittenti radiofoniche e ai servizi dalle stesse forniti, nonche'  ai
fornitori di piattaforme video secondo specifiche modalita'  definite
dall'Autorita'.