Art. 44 
 
                     Interruzioni pubblicitarie 
 
  1.  La  pubblicita'  televisiva  e  le  televendite  devono  essere
chiaramente riconoscibili e distinguibili dal  contenuto  editoriale.
Senza  pregiudicare  l'uso  di  nuove  tecniche   pubblicitarie,   la
pubblicita'  televisiva  e  le  televendite  devono   essere   tenute
nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici
o  spaziali.  Il  livello  sonoro  delle  comunicazioni   commerciali
audiovisive non deve essere di potenza superiore a  quella  ordinaria
dei programmi e deve essere contenuto  entro  i  limiti  fissati  con
delibera dell'Autorita'. 
  2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, fatta  eccezione
per il caso in cui siano inseriti in trasmissioni di eventi sportivi,
costituiscono eccezioni. La pubblicita'  televisiva  e  gli  spot  di
televendita possono essere inseriti anche nel corso di  un  programma
in modo tale che non ne sia pregiudicata l'integrita',  tenuto  conto
degli intervalli naturali dello stesso nonche'  della  sua  durata  e
natura, e dei diritti dei titolari. 
  3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante  la  trasmissione
di opere teatrali, liriche e musicali e' consentito nel rispetto  dei
principi di cui ai  commi  precedenti  e  comunque  negli  intervalli
abitualmente effettuati nelle sale teatrali. 
  4. La trasmissione televisiva di notiziari, opere  cinematografiche
e film prodotti per la televisione, ad esclusione di  serie,  film  a
episodi  e  documentari,  puo'  essere  interrotta   da   pubblicita'
televisiva ovvero televendite o entrambi soltanto una volta per  ogni
periodo programmato di almeno trenta minuti. 
  5. La pubblicita' televisiva e le televendite  non  possono  essere
inserite  durante  la  trasmissione   di   funzioni   religiose.   La
trasmissione di programmi  per  bambini  puo'  essere  interrotta  da
pubblicita'  televisiva  soltanto  una   volta   per   ogni   periodo
programmato di almeno trenta minuti, purche'  la  durata  programmata
della trasmissione sia complessivamente superiore a trenta minuti. La
pubblicita' televisiva e le televendite relative al  gioco  d'azzardo
sono in ogni caso proibite durante la trasmissione di  programmi  per
bambini. Resta fermo quanto disposto dall'art. 9 del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n. 96. 
  6. Alle emittenti televisive che operano in ambito locale e le  cui
trasmissioni sono destinate unicamente al  territorio  nazionale,  ad
eccezione  delle  trasmissioni  effettuate  in  interconnessione,  in
deroga  alle  disposizioni  di  cui  al   presente   articolo,   sono
consentite,   durante   la   trasmissione    di    opere    teatrali,
cinematografiche, liriche e musicali, oltre a quelle  inserite  nelle
pause naturali delle opere medesime, due  interruzioni  pubblicitarie
per ogni atto o tempo  indipendentemente  dalla  durata  delle  opere
stesse. Per le opere di durata programmata non inferiore a centodieci
minuti, sono consentite  tre  interruzioni  pubblicitarie,  piu'  una
interruzione supplementare ogni trenta minuti di  durata  programmata
ulteriore rispetto ai centodieci minuti. 
  7. Ai fini del presente articolo, per durata programmata si intende
il tempo  di  trasmissione  compreso  tra  l'inizio  della  sigla  di
apertura e la fine della sigla di chiusura del  programma,  calcolato
al  lordo   della   pubblicita'   inserita,   come   previsto   nella
programmazione del palinsesto. 
  8. Fermo restando il divieto di televendita  di  cure  mediche,  la
pubblicita'  radiofonica  e  televisiva  di  strutture  sanitarie  e'
regolata  dalla  apposita  disciplina  in  materia   di   pubblicita'
sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175. 
  9.  La  pubblicita'  televisiva  e  la  televendita  delle  bevande
alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri: 
    a) non rivolgersi espressamente ai minori, ne',  in  particolare,
presentare minori intenti a consumare tali bevande; 
    b) non collegare il consumo di alcolici con  prestazioni  fisiche
di particolare rilievo o con la guida di automobili; 
    c)  non  creare  l'impressione  che  il   consumo   di   alcolici
contribuisca al successo sociale o sessuale; 
    d) non indurre a credere  che  le  bevande  alcoliche  possiedano
qualita' terapeutiche stimolanti o calmanti o  che  contribuiscano  a
risolvere situazioni di conflitto psicologico; 
    e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato  di  bevande
alcoliche e non presentare in una luce negativa l'astinenza  dall'uso
di alcol o la sobrieta'; 
    f) non usare l'indicazione  del  rilevante  grado  alcolico  come
qualita' positiva delle bevande. 
  10. La trasmissione di dati e di  informazioni  all'utenza  di  cui
all'articolo 27, comma 3, puo' comprendere  anche  la  diffusione  di
inserzioni pubblicitarie. 
  11. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  altresi'
alla  pubblicita'  ed  alle  televendite  trasmesse  dalle  emittenti
radiofoniche. 
 
          Note all'art. 44: 
              - Il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 12  luglio
          2018, n. 87  (Disposizioni  urgenti  per  la  dignita'  dei
          lavoratori e  delle  imprese),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 luglio 2018, n. 161, cosi' recita: 
                «Art. 9. (Divieto di pubblicita' giochi e scommesse).
          - 1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore
          e per un piu' efficace  contrasto  del  disturbo  da  gioco
          d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'articolo  7,
          commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
          n. 189, e in conformita' ai divieti contenuti nell'articolo
          1, commi da 937 a 940, della legge  28  dicembre  2015,  n.
          208, a decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e' vietata qualsiasi forma di pubblicita',
          anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con  vincite
          di denaro nonche' al gioco d'azzardo, comunque effettuata e
          su qualunque mezzo,  incluse  le  manifestazioni  sportive,
          culturali  o  artistiche,  le  trasmissioni  televisive   o
          radiofoniche,  la  stampa  quotidiana   e   periodica,   le
          pubblicazioni  in  genere,  le  affissioni   e   i   canali
          informatici,  digitali  e  telematici,  compresi  i  social
          media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di  cui  al  presente
          comma si applica anche  alle  sponsorizzazioni  di  eventi,
          attivita', manifestazioni, programmi, prodotti o servizi  e
          a tutte  le  altre  forme  di  comunicazione  di  contenuto
          promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la
          sovraimpressione del nome, marchio,  simboli,  attivita'  o
          prodotti  la  cui  pubblicita',  ai  sensi   del   presente
          articolo, e' vietata. Sono esclusi dal divieto  di  cui  al
          presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita
          di cui all'articolo  21,  comma  6,  del  decreto-legge  1º
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102,  le  manifestazioni  di  sorte
          locali di cui all'articolo 13 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430,  e  i  loghi  sul
          gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei
          monopoli. 
              1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonche'
          negli atti e nelle  comunicazioni  comunque  effettuate  su
          qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o  scommesse
          con vincite di denaro  sono  definiti  «disturbi  da  gioco
          d'azzardo (DGA)». 
              1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis,  del  decreto-legge
          13 settembre 2012, n. 158, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e' aggiunto, in  fine,
          il seguente periodo: «Per le  lotterie  istantanee  indette
          dal 1° gennaio 2019 o ristampate  da  tale  data,  i  premi
          eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi
          nelle indicazioni sulla probabilita' di vincita». 
              2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  7,  comma
          6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,
          l'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,
          comporta a carico del  committente,  del  proprietario  del
          mezzo  o  del  sito  di  diffusione  o  di  destinazione  e
          dell'organizzatore   della   manifestazione,    evento    o
          attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981,  n.  689,
          l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di
          importo  pari  al   20   per   cento   del   valore   della
          sponsorizzazione o della pubblicita' e  in  ogni  caso  non
          inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000. 
              3.  L'Autorita'   competente   alla   contestazione   e
          all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente  articolo
          e' l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che  vi
          provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              4. I proventi  delle  sanzioni  amministrative  per  le
          violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti  da
          pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, sono  versati  ad  apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio  statale  e  riassegnati
          allo stato di previsione della spesa  del  Ministero  della
          salute per essere destinati al fondo per  il  contrasto  al
          gioco d'azzardo patologico di  cui  all'articolo  1,  comma
          946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
              5. Ai contratti di pubblicita' in corso  di  esecuzione
          alla data di entrata in vigore del presente  decreto  resta
          applicabile, fino alla loro scadenza  e  comunque  per  non
          oltre un anno dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, la normativa vigente anteriormente  alla  medesima
          data di entrata in vigore. 
              6.  La  misura  del  prelievo  erariale   unico   sugli
          apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a)  e
          lettera b), del testo unico di  cui  al  regio  decreto  18
          giugno 1931, n. 773, e' fissata, rispettivamente, nel 19,25
          per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare  delle  somme
          giocate a decorrere dal 1° settembre  2018,  nel  19,6  per
          cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio  2019,
          nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1°
          gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75  per  cento  a
          decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per  cento  e  nel
          6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023. 
              6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, il Governo
          propone  una  riforma  complessiva  in  materia  di  giochi
          pubblici in modo da assicurare  l'eliminazione  dei  rischi
          connessi al disturbo da gioco d'azzardo  e  contrastare  il
          gioco illegale e le frodi a danno dell'erario,  e  comunque
          tale da garantire almeno l'invarianza delle  corrispondenti
          entrate, ivi comprese le  maggiori  entrate  derivanti  dal
          comma 6. 
              7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni
          di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota  parte
          delle maggiori entrate di cui al comma 6.». 
              - La legge 9 agosto 2018, n. 96 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
          recante disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori
          e delle imprese) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  11
          agosto 2018, n. 186. 
              - La legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di
          pubblicita'  sanitaria  e  di  repressione   dell'esercizio
          abusivo delle professioni sanitarie)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1992, n. 50.