Art. 45 
 
                       Limiti di affollamento 
 
  1.  La  trasmissione  di  messaggi  pubblicitari  da  parte   della
concessionaria  del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo   e
multimediale, riferito ad ogni singolo canale, non puo' eccedere il 7
per cento, e dal 1° gennaio 2023 il 6 per cento, nella fascia  oraria
compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa  fra
le 18:00 e le 24:00, ed il 12 per cento di ogni  ora.  Una  eventuale
eccedenza, comunque non  superiore  all'1  per  cento  nel  corso  di
un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. 
  2. La conclusione dei  contratti  di  diffusione  pubblicitaria  da
parte  della  concessionaria  del  servizio   pubblico   radiofonico,
televisivo  e  multimediale  avviene  sulla  base  dei  principi   di
concorrenza, trasparenza e non discriminazione, per come  dettagliati
nel contratto di servizio pubblico, al fine di garantire un  corretto
assetto del mercato. L'Autorita' verifica il  rispetto  dei  suddetti
principi, anche sulla base  dei  dati  forniti  dalla  concessionaria
relativi ai prezzi di vendita degli spazi pubblicitari effettivamente
praticati  al  netto  degli  sconti  rispetto  ai  listini.   Qualora
l'Autorita' riscontri  una  possibile  deviazione  dai  principi  del
presente comma, apre un'istruttoria nel rispetto  del  principio  del
contraddittorio, al termine della quale ove accerti una situazione di
violazione, ne inibisce la prosecuzione  e  provvede  alla  rimozione
degli effetti. 
  3.  La   trasmissione   di   spot   pubblicitari   televisivi,   di
telepromozione e di televendita da parte  dei  fornitori  di  servizi
media audiovisivi in  chiaro,  in  ambito  nazionale,  diversi  dalla
concessionaria  del  servizio  pubblico,  riferito  ad  ogni  singolo
canale, non puo'  eccedere  il  20  per  cento  nella  fascia  oraria
compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa  fra
le 18:00 e le 24:00. Un identico limite e'  fissato  per  i  soggetti
autorizzati,  ai   sensi   dell'articolo   29,   a   trasmettere   in
contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con  riferimento  al
tempo di programmazione in contemporanea. 
  4.  La   trasmissione   di   spot   pubblicitari   televisivi,   di
telepromozione e di televendita da parte  dei  fornitori  di  servizi
media audiovisivi a pagamento, riferito ad ogni singolo  canale,  non
puo' eccedere il 15 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore
06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 non si  applicano  agli
annunci di autopromozione, agli annunci di  sponsorizzazione  e  agli
inserimenti  di  prodotti,  agli  schermi  neutri  tra  il  contenuto
editoriale e gli spot televisivi pubblicitari o di televendita, e tra
i singoli spot. 
  6. La trasmissione di messaggi pubblicitari  radiofonici  da  parte
delle  emittenti  radiofoniche  diverse  dalla   concessionaria   del
servizio pubblico radiofonico, televisivo  e  multimediale  non  puo'
eccedere, nella fascia oraria compresa fra le  ore  06:00  e  le  ore
18:00  e  nella  fascia  compresa  fra   le   18:00   e   le   24:00,
rispettivamente il 20 per cento  per  la  radiodiffusione  sonora  in
ambito nazionale, il 25 per cento per la  radiodiffusione  sonora  in
ambito  locale,  il  10  per  cento  per  la  radiodiffusione  sonora
nazionale o locale da parte  di  emittente  radiofonica  analogica  a
carattere comunitario. 
  7. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al  comma
6, per le emittenti radiofoniche operanti in ambito locale  il  tempo
massimo di trasmissione quotidiana  dedicato  alla  pubblicita',  ove
siano comprese forme di pubblicita' diverse dagli spot, e' del 35 per
cento. 
  8. La trasmissione di messaggi  pubblicitari  televisivi  da  parte
delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non puo'
eccedere il 25 per cento nella fascia  oraria  compresa  fra  le  ore
06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00. 
  9. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei  contratti
di  pubblicita'  che   impongono   alle   emittenti,   televisive   o
radiofoniche, sia analogiche che digitali, di  trasmettere  programmi
diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari. 
  10. Non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi  di
cui al presente articolo i messaggi promozionali,  facenti  parte  di
iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di  categoria,
produttori editoriali e librai,  volte  a  sensibilizzare  l'opinione
pubblica nei confronti del libro e  della  lettura,  trasmessi  dalle
emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private gratuitamente
o a condizioni di favore, nonche', a condizione che abbiano  autonoma
collocazione  nella  programmazione  e   che   non   siano   inseriti
all'interno di un'interruzione pubblicitaria, i filmati  promozionali
o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalita'  europea
di prossima programmazione.