Art. 45 Limiti di affollamento 1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riferito ad ogni singolo canale, non puo' eccedere il 7 per cento, e dal 1° gennaio 2023 il 6 per cento, nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00, ed il 12 per cento di ogni ora. Una eventuale eccedenza, comunque non superiore all'1 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. 2. La conclusione dei contratti di diffusione pubblicitaria da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale avviene sulla base dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, per come dettagliati nel contratto di servizio pubblico, al fine di garantire un corretto assetto del mercato. L'Autorita' verifica il rispetto dei suddetti principi, anche sulla base dei dati forniti dalla concessionaria relativi ai prezzi di vendita degli spazi pubblicitari effettivamente praticati al netto degli sconti rispetto ai listini. Qualora l'Autorita' riscontri una possibile deviazione dai principi del presente comma, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale ove accerti una situazione di violazione, ne inibisce la prosecuzione e provvede alla rimozione degli effetti. 3. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi, di telepromozione e di televendita da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi in chiaro, in ambito nazionale, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico, riferito ad ogni singolo canale, non puo' eccedere il 20 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00. Un identico limite e' fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea. 4. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi, di telepromozione e di televendita da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi a pagamento, riferito ad ogni singolo canale, non puo' eccedere il 15 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 non si applicano agli annunci di autopromozione, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti, agli schermi neutri tra il contenuto editoriale e gli spot televisivi pubblicitari o di televendita, e tra i singoli spot. 6. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti radiofoniche diverse dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale non puo' eccedere, nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00, rispettivamente il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente radiofonica analogica a carattere comunitario. 7. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 6, per le emittenti radiofoniche operanti in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita', ove siano comprese forme di pubblicita' diverse dagli spot, e' del 35 per cento. 8. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non puo' eccedere il 25 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00. 9. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicita' che impongono alle emittenti, televisive o radiofoniche, sia analogiche che digitali, di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari. 10. Non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo i messaggi promozionali, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi dalle emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private gratuitamente o a condizioni di favore, nonche', a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria, i filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalita' europea di prossima programmazione.