Art. 46 
 
Disposizioni sui servizi di media audiovisivi e radiofonici  e  sulle
                          sponsorizzazioni 
 
  1. I servizi di  media  audiovisivi  o  i  programmi  sponsorizzati
devono rispondere ai seguenti criteri: 
    a) il contenuto e, nel caso di trasmissioni  radiotelevisive,  la
programmazione di  una  trasmissione  sponsorizzata  non  possono  in
nessun caso essere influenzati  dallo  sponsor  in  maniera  tale  da
ledere la responsabilita' e l'autonomia editoriale dei  fornitori  di
servizi di media audiovisivi  o  della  concessionaria  pubblica  nei
confronti delle trasmissioni; 
    b)  devono  essere  chiaramente  riconoscibili   come   programmi
sponsorizzati e indicare il  nome,  il  logotipo  o  qualsiasi  altro
simbolo o segno distintivo dello sponsor, all'inizio o alla fine  del
programma; 
    c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o
servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti
specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi. 
  2. I servizi di media audiovisivi e i programmi non possono  essere
sponsorizzati da  persone  fisiche  o  giuridiche  la  cui  attivita'
principale consista nella produzione o  vendita  di  sigarette,  come
pure di sigarette elettroniche, contenitori di liquido di ricarica, o
di altri prodotti a base di tabacco o di nicotina. 
  3. La  sponsorizzazione  di  servizi  di  media  audiovisivi  o  di
programmi da  parte  di  imprese  le  cui  attivita'  comprendono  la
produzione o  la  vendita  di  medicinali  e  di  cure  mediche  puo'
riguardare la promozione del nome o  dell'immagine  dell'impresa,  ma
non puo' promuovere specifici medicinali, dispositivi medici  di  cui
al regolamento (UE)  n.  2017/745  o  cure  mediche  che  si  possono
ottenere esclusivamente su prescrizione medica. 
  4. Le sponsorizzazioni di emittenti, anche  analogiche,  in  ambito
locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici  e  visivi,
trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi, accompagnati
dalla citazione del nome, del marchio o di qualsiasi altro simbolo  o
segno distintivo dello sponsor e in tutte  le  forme  consentite  dal
presente articolo. 
  5. E' vietata la sponsorizzazione di telegiornali, radiogiornali  e
notiziari di carattere politico. 
  6. E' vietato mostrare il logo di una  sponsorizzazione  durante  i
programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi. 
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alle
emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti. 
 
          Note all'art. 46: 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  2017/745  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici, che
          modifica la direttiva 2001/83/CE, il  regolamento  (CE)  n.
          178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le
          direttive  90/385/CEE  e  93/42/CEE  del  Consiglio  (Testo
          rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella  G.U.U.E.  5
          maggio 2017, n. L 117.