Art. 47 
 
                   Disposizioni sulle televendite 
 
  1. Sono vietate le televendite contenenti messaggi che  vilipendono
la dignita' umana, comportano discriminazioni fondate su sesso, etnia
o nazionalita', offendono convinzioni religiose e politiche, inducono
a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o per la
tutela  dell'ambiente.  E'  vietata  la  televendita  di   sigarette,
sigarette elettroniche, contenitori di liquido di  ricarica  o  altri
prodotti del tabacco o contenenti nicotina. 
  2. La televendita, fermo  restando  quanto  previsto  all'art.  44,
comma 5,  non  deve  esortare  i  minori  a  stipulare  contratti  di
compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita
non deve arrecare pregiudizio  morale  o  fisico  ai  minori  e  deve
rispettare i seguenti criteri a loro tutela: 
    a) non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o
un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita'; 
    b) non esortare direttamente i minori  a  persuadere  genitori  o
altri ad acquistare tali prodotti o servizi; 
    c) non sfruttare la particolare fiducia che  i  minori  ripongono
nei genitori, negli insegnanti o in altri; 
    d) non mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose. 
  3. Le finestre di televendita sono  chiaramente  identificate  come
tali  con  mezzi  ottici  e  acustici  e  hanno  una  durata   minima
ininterrotta di quindici minuti. Nel caso della radiofonia la  durata
minima e' ridotta a tre minuti. 
  4. Ai palinsesti dedicati  esclusivamente  alla  pubblicita',  alle
televendite, ovvero all'autopromozione non  si  applicano  l'articolo
44, commi da 1 a 7, l'articolo 45, comma 2, e l'articolo 52.