Art. 48 
 
                       Inserimento di prodotti 
 
  1. Nei programmi prodotti fino al 19 dicembre  2009,  l'inserimento
di prodotti e' consentito nelle opere  cinematografiche,  in  film  e
serie prodotti per i  servizi  di  media  audiovisivi,  in  programmi
sportivi e in programmi di intrattenimento  leggero,  con  esclusione
dei programmi per bambini. L'inserimento  puo'  avvenire  sia  dietro
corrispettivo  monetario  ovvero   dietro   fornitura   gratuita   di
determinati beni e servizi, quali aiuti alla produzione e  premi,  in
vista della loro inclusione all'interno di un programma. 
  2. Nei programmi prodotti dopo il 19 dicembre  2009,  l'inserimento
di prodotti e' consentito in tutti i servizi  di  media  audiovisivi,
fatta eccezione per i  notiziari  e  i  programmi  di  attualita',  i
programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i programmi  per
bambini. 
  3. I programmi che  contengono  l'inserimento  di  prodotti  devono
rispettare le seguenti disposizioni: 
    a)  il  loro  contenuto  e  l'organizzazione  all'interno  di  un
palinsesto, nel caso di trasmissioni televisive, o all'interno di  un
catalogo, nel caso di servizi di media audiovisivi a  richiesta,  non
sono  in  alcun  caso  influenzati  in  modo  da   compromettere   la
responsabilita' e l'indipendenza editoriale del fornitore di  servizi
di media; 
    b) non incoraggiano direttamente l'acquisto  o  la  locazione  di
beni  o  servizi,  in  particolare  facendo   specifici   riferimenti
promozionali a tali beni o servizi; 
    c) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione; 
    d) i telespettatori sono chiaramente  informati  dell'inserimento
di prodotti tramite apposita identificazione all'inizio e  alla  fine
della   trasmissione   e   quando   il   programma   riprende    dopo
un'interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile  confusione
da parte del telespettatore. 
  4. E' vietato l'inserimento di: 
    a) sigarette e altri prodotti a  base  di  tabacco  o  contenenti
nicotina, come pure le sigarette  elettroniche  e  i  contenitori  di
liquido  di  ricarica,  o  prodotti  di  imprese  la  cui   attivita'
principale e' la produzione o la vendita di tali prodotti; 
    b) specifici medicinali, dispositivi medici di cui al regolamento
(UE)  n.  2017/745  o  cure   mediche   che   si   possono   ottenere
esclusivamente su prescrizione nell'ambito del  territorio  italiano.
Resta salva la previsione di  cui  all'art.  115,  comma  5,  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219; 
  5. I produttori, le emittenti, le concessionarie di  pubblicita'  e
gli  altri  soggetti  interessati,   adottano,   con   procedure   di
auto-regolamentazione,  la  disciplina   applicativa   delle   regole
generali  enunciate   nei   commi   precedenti.   Le   procedure   di
autoregolamentazione sono comunicate all'Autorita'  che  ne  verifica
l'attuazione. 
 
          Note all'art. 48: 
              - Per i riferimenti del regolamento  (UE)  2017/745  si
          veda nelle note all'articolo 46. 
              - Il testo dell'articolo 115 del decreto legislativo 24
          aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva  2001/83/CE
          (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice
          comunitario  concernente  i  medicinali  per  uso   umano),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2006, n. 142,
          S.O., cosi' recita: 
                «Art.  115.  (Limiti  della  pubblicita'  presso   il
          pubblico). -  1.  Possono  essere  oggetto  di  pubblicita'
          presso il pubblico medicinali che, per la loro composizione
          e  il  loro  obiettivo  terapeutico,   sono   concepiti   e
          realizzati per essere utilizzati  senza  intervento  di  un
          medico per la diagnosi, la prescrizione o  la  sorveglianza
          nel  corso  del  trattamento  e,  se  necessario,  con   il
          consiglio del farmacista. 
              2. E' vietata la pubblicita'  presso  il  pubblico  dei
          medicinali  che  possono  essere  forniti  soltanto  dietro
          presentazione di ricetta medica o che  contengono  sostanze
          psicotrope o stupefacenti; in  deroga  a  tale  divieto  il
          Ministero  della  salute  puo'  autorizzare   campagne   di
          vaccinazione promosse da imprese farmaceutiche. 
              3.  E'  vietata  la  distribuzione   al   pubblico   di
          medicinali a scopo promozionale. 
              4. Fatto salvo quanto previsto nella seconda parte  del
          comma 2 del presente articolo, e'  vietata  la  pubblicita'
          presso il pubblico  di  medicinali,  la  cui  dispensazione
          grava, anche se  non  totalmente,  sul  Servizio  sanitario
          nazionale, nonche' dei medicinali di cui alle  lettere  a),
          b) e c) dell'articolo 3, comma 1, e all'articolo 5. 
              5.   In   pubblicazioni    a    stampa,    trasmissioni
          radio-televisive   e   in   messaggi   non   a    carattere
          pubblicitario comunque  diffusi  al  pubblico,  e'  vietato
          mostrare in immagini un medicinale o la  sua  denominazione
          in un contesto che puo' favorire il consumo del prodotto.».