Art. 49 
 
Destinazione di risorse da parte di amministrazioni ed enti  pubblici
  a scopi promozionali e di comunicazione istituzionale 
 
  1. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli  enti  pubblici,
anche economici destinano, a fini di  comunicazione  istituzionale  e
all'acquisto di spazi sui mezzi di  comunicazione  di  massa,  devono
risultare complessivamente impegnate, nel bilancio di  competenza  di
ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per  cento  a  favore
dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale  e  per
almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici. 
  2. Le somme di cui al comma 1 sono quelle destinate alle spese  per
acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla  loro
realizzazione. 
  3. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici
sono tenuti a dare comunicazione all'Autorita' delle somme  impegnate
per l'acquisto, ai fini di pubblicita' istituzionale,  di  spazi  sui
mezzi di comunicazione di  massa.  L'Autorita',  anche  attraverso  i
Comitati regionali per  le  comunicazioni,  vigila  sulla  diffusione
della comunicazione pubblica a carattere  pubblicitario  sui  diversi
mezzi di  comunicazione  di  massa.  Ai  fini  dell'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche'  del  presente  comma,  le
amministrazioni  pubbliche  o  gli  enti  pubblici  anche   economici
nominano un responsabile del procedimento che,  in  caso  di  mancata
osservanza delle disposizioni stesse  e  salvo  il  caso  di  mancata
attuazione per motivi a se' non imputabili, e' soggetto alla sanzione
amministrativa da un minimo di euro 1.040 a un massimo di euro 5.200.
Competente all'accertamento, alla  contestazione  e  all'applicazione
della sanzione e' l'Autorita'. Si applicano le disposizioni contenute
nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  4. Le regioni, nell'ambito  della  propria  autonomia  finanziaria,
possono prevedere quote diverse da quelle indicate al comma 1. 
 
          Note all'art. 49: 
              - Per i riferimenti delle sezioni I e  II  del  Capo  I
          della legge 24 novembre 1981, n. 689  si  veda  nelle  note
          all'articolo 38.