Art. 5 
 
Principi generali del sistema dei  servizi  di  media  audiovisivi  e
della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza 
 
  1. La disciplina del sistema dei servizi  di  media  audiovisivi  e
della radiofonia a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione
radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi: 
    a) promozione della concorrenza nel sistema dei servizi di  media
audiovisivi e della radiofonia e dei mezzi di comunicazione di  massa
e nel mercato della pubblicita' e tutela del pluralismo,  vietando  a
tale  fine  la  costituzione  o  il  mantenimento  di  posizioni   di
significativo potere fissati nel presente decreto, e  assicurando  la
massima trasparenza degli assetti societari; 
    b) previsione di diversi titoli abilitativi  per  lo  svolgimento
delle attivita' di operatore di rete o di  fornitore  di  servizi  di
media audiovisivi anche a richiesta o radiofonici oppure di fornitore
di  servizi  interattivi  associati   o   di   servizi   di   accesso
condizionato,  con  la  previsione  del  regime   dell'autorizzazione
generale per le attivita' di operatore di rete oppure di fornitore di
servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; 
    c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo  svolgimento,
rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo  coassiale  o  via
satellite o  su  altre  piattaforme,  anche  da  parte  dello  stesso
soggetto, delle attivita' di cui alla lettera b), nonche'  previsione
di una sufficiente durata dei relativi titoli  abilitativi,  comunque
non inferiore a dodici anni, per le attivita' su frequenze  terrestri
in tecnica digitale, con possibilita' di rinnovo per eguali periodi; 
    d)  previsione  di  titoli  distinti  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di fornitura di cui alla  lettera  b),  rispettivamente  in
ambito nazionale e in ambito locale, quando le stesse sono esercitate
su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto
o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non
possono essere, contemporaneamente, titolari  di  autorizzazione  per
fornitore di servizi media radiofonici digitali in ambito nazionale e
in ambito locale; 
    e) obbligo per gli operatori di rete: 
      1)  di  non  effettuare  discriminazioni  nei   confronti   dei
fornitori di servizi di  media  audiovisivi,  anche  a  richiesta,  o
radiofonici non riconducibili a  societa'  collegate  e  controllate,
rendendo disponibili a questi le stesse  piattaforme  e  informazioni
tecniche messe a disposizione  dei  fornitori  di  servizi  di  media
audiovisivi,  anche  a  richiesta,  o  radiofonici  riconducibili   a
societa' collegate e controllate; 
      2)  di  non  effettuare  discriminazioni  nello  stabilire  gli
opportuni accordi  tecnici  in  materia  di  qualita'  trasmissiva  e
condizioni di accesso alla rete fra fornitore  di  servizi  di  media
audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici appartenenti a societa'
controllanti, controllate o collegate e fornitori di servizi di media
audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici e fornitore di  servizi
interattivi  associati  o  di   servizi   di   accesso   condizionato
indipendenti, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete  cedano
la propria capacita trasmissiva a condizioni di mercato nel  rispetto
dei  principi  e  dei  criteri  fissati  dall'Autorita'  con  proprio
regolamento; 
      3)  di  utilizzare,  sotto  la  propria   responsabilita',   le
informazioni ottenute dalle emittenti, anche radiofoniche digitali, o
dai fornitori di servizi di media a  richiesta  non  riconducibili  a
societa' collegate e  controllate,  esclusivamente  per  il  fine  di
concludere accordi tecnici e commerciali di accesso  alla  rete,  con
divieto di trasmettere a societa' controllate o collegate o  a  terzi
le informazioni ottenute; 
      4) per le emittenti radiofoniche e per i fornitori  di  servizi
di media audiovisivi, anche a richiesta, o  radiofonici  in  caso  di
cessione dei diritti  di  sfruttamento  di  programmi,  di  osservare
pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive,
alle condizioni di mercato, nel rispetto dei  diritti  di  esclusiva,
delle norme in tema di diritto d'autore e della  libera  negoziazione
tra le parti; 
      5) con esclusione dei soggetti operanti  unicamente  in  ambito
locale su frequenze terrestri, obbligo di separazione  contabile  per
le imprese, diverse da quelle che trasmettono in  tecnica  analogica,
operanti in almeno due settori  dei  servizi  di  media  audiovisivi,
della emittenza radiofonica e dei servizi interattivi associati o  di
servizi   di   accesso   condizionato,   al   fine   di    consentire
l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione
alle infrastrutture di comunicazione,  l'evidenziazione  degli  oneri
relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attivita'
di installazione e gestione delle infrastrutture separata  da  quella
di fornitura dei contenuti o dei servizi,  ove  svolte  dallo  stesso
soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di
pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che: 
        5.1) per il fornitore di servizi di media audiovisivi,  anche
a richiesta, o radiofonici che sia anche  fornitore  di  servizi,  di
adottare  un  sistema   di   contabilita'   separata   per   ciascuna
autorizzazione; 
        5.2) per il fornitore di servizi di media audiovisivi,  anche
a richiesta, o radiofonici che sia anche operatore di rete in  ambito
nazionale, o fornitore di servizi interattivi associati o di  servizi
di accesso condizionato, di tenere la separazione societaria; 
    f) e' fatto salvo il diritto dei fornitori di  servizi  di  media
audiovisivi,  anche  a  richiesta,  o   radiofonici   di   effettuare
collegamenti  in  diretta  e  di  trasmettere  dati  e   informazioni
all'utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall'operatore
di rete; 
    g) resta fermo l'obbligo,  per  le  emittenti  radiofoniche,  per
fornitori di servizi di  media  audiovisivi,  anche  a  richiesta,  o
radiofonici operanti in ambito nazionale e per la concessionaria  del
servizio  pubblico  radiofonico   televisivo   e   multimediale,   di
diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per il  quale
e' stato rilasciato il titolo abilitativo, fatti salvi: 
      1) la deroga di cui all'articolo 26, comma 1, per le  emittenti
radiofoniche locali  nonche'  l'articolazione,  anche  locale,  delle
trasmissioni  radiotelevisive  della  societa'   concessionaria   del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale; 
      2)  quanto  previsto   dall'articolo   59   per   la   societa'
concessionaria  del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo   e
multimediale; 
      3) la trasmissione di eventi di  carattere  occasionale  ovvero
eccezionale e non prevedibili; 
    h) previsione di specifiche forme di tutela dei servizi di  media
in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. 
  2. Ai fini del presente testo unico il  controllo  sussiste,  anche
con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi  previsti
dall'articolo 2359, commi primo e  secondo,  del  codice  civile.  Il
controllo  si  considera   esistente   nella   forma   dell'influenza
dominante, salvo prova contraria, quando ricorre una  delle  seguenti
condizioni: 
    a) esistenza  di  un  soggetto  che,  da  solo  o  in  base  alla
concertazione con altri soci, ha la  possibilita'  di  esercitare  la
maggioranza  dei  voti  nell'assemblea  ordinaria  o  di  nominare  o
revocare la maggioranza degli amministratori; 
    b)  sussistenza  di  rapporti,  anche  tra  soci,  di   carattere
finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire  uno  dei
seguenti effetti: 
      1) la trasmissione degli utili e delle perdite; 
      2) il coordinamento della gestione dell'impresa con  quella  di
altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; 
      3)  l'attribuzione  di  poteri  maggiori  rispetto   a   quelli
derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; 
      4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli  legittimati  in
base  all'assetto  proprietario  di   poteri   nella   scelta   degli
amministratori e dei dirigenti delle imprese; 
    c) esistenza dell'assoggettamento a direzione  comune,  che  puo'
risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli
organi  amministrativi  o  per  altri  significativi  e   qualificati
elementi. 
  3. L'autorizzazione generale di cui al comma  1,  lettera  b),  non
comporta  l'assegnazione  delle  radiofrequenze,  da  conferire   con
distinto provvedimento. L'autorizzazione all'attivita'  di  fornitore
di servizi di media audiovisivi anche a richiesta o  radiofonici  non
puo' essere rilasciata a societa' che non hanno per  oggetto  sociale
l'esercizio dell'attivita'  radiotelevisiva,  editoriale  o  comunque
attinente all'informazione ed allo  spettacolo.  Fatto  salvo  quanto
previsto  per  la  societa'  concessionaria  del  servizio   pubblico
generale radiotelevisivo,  le  amministrazioni  pubbliche,  gli  enti
pubblici, anche economici, le societa'  a  prevalente  partecipazione
pubblica e le  aziende  ed  istituti  di  credito  non  possono,  ne'
direttamente  ne'   indirettamente,   essere   titolari   di   titoli
abilitativi per lo svolgimento delle attivita' di operatore di rete o
di fornitore di servizi di media anche a richiesta o radiofonici. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo dell'articolo 2359 del codice civile  si
          veda nelle note all'articolo 3.