Art. 50 
 
Gestione  dello  spettro  elettromagnetico  e  pianificazione   delle
frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre 
  1. Tenuto conto che lo  spettro  elettromagnetico  costituisce  una
risorsa essenziale ai fini del servizio di radiodiffusione terrestre,
i soggetti che svolgono attivita' di  operatore  di  rete  per  detto
servizio sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle  frequenze
radio ad essi assegnate, ed in particolare a: 
    a) garantire l'integrita' e l'efficienza della propria rete; 
    b) minimizzare l'impatto ambientale in conformita' alla normativa
urbanistica  e  ambientale  nazionale,  regionale,  dell'ente  locale
territorialmente competente; 
    c) evitare  rischi  per  la  salute  umana,  nel  rispetto  della
normativa nazionale e internazionale; 
    d) garantire la qualita'  dei  segnali  irradiati,  conformemente
alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorita' ed a quelle emanate
in sede internazionale; 
    e)  assicurare  la  prevista  copertura  del  bacino  di   utenza
assegnato e risultante dal titolo abilitativo; 
    f)  assicurare  che   le   proprie   emissioni   non   provochino
interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze; 
    g)  rispettare  le  norme   concernenti   la   protezione   delle
radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del  volo
di  cui  alla  legge  8  aprile  1983,  n.  110,  estese,  in  quanto
applicabili, alle bande di frequenze assegnate ai servizi di  polizia
ed agli altri servizi pubblici essenziali. 
  2. L'assegnazione  delle  radiofrequenze  avviene  secondo  criteri
pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. 
  3. Il Ministero adotta il piano  nazionale  di  ripartizione  delle
frequenze da approvare con decreto del Ministro, sentiti l'Autorita',
i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e  della
mobilita'  sostenibili,  la  concessionaria  del  servizio   pubblico
radiotelevisivo e gli operatori di comunicazione elettronica  ad  uso
pubblico. 
  4. Il piano di ripartizione delle frequenze e' aggiornato,  con  le
modalita' previste dal comma 3, ogni cinque anni e comunque ogni qual
volta il Ministero ne ravvisi la necessita'. 
  5. L'Autorita' adotta e aggiorna i piani nazionali di  assegnazione
delle  frequenze  per  il  servizio  di   radiodiffusione   terrestre
considerando le codifiche o standard piu' avanzati per consentire  un
uso piu' efficiente dello spettro  nonche'  garantendo  su  tutto  il
territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico  della  risorsa
radioelettrica, una uniforme copertura, una  razionale  distribuzione
delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale,  in
conformita'  con  i  principi  di  cui  all'articolo   11.   Per   la
pianificazione delle  frequenze  in  ambito  locale  e'  adottato  il
criterio delle aree tecniche. 
  6. Al  fine  di  escludere  interferenze  nei  confronti  di  Paesi
radioelettricamente confinanti, in  ciascuna  area  di  coordinamento
definita dagli accordi internazionali sottoscritti  dal  Ministero  e
dalle autorita'  degli  Stati  radioelettricamente  confinanti,  sono
oggetto di  pianificazione  esclusivamente  le  frequenze  attribuite
all'Italia  dagli  accordi  stessi.  Le  frequenze   non   attribuite
internazionalmente all'Italia nelle aree  di  coordinamento  definite
dagli accordi internazionali di cui al presente  comma,  non  possono
essere pianificate dall'Autorita' ne' assegnate dal Ministero.  Nella
predisposizione  dei  piani  di  assegnazione  di  cui  al  comma   5
l'Autorita'  adotta  il  criterio  di  utilizzazione   efficiente   e
razionale dello spettro radioelettrico, suddividendo  le  risorse  in
relazione alla tipologia del servizio  e  prevedendo  di  norma  reti
isofrequenziali per macroaree di diffusione. 
  7. Nella banda  470-694  MHz  l'Autorita'  pianifica  le  frequenze
necessarie alla realizzazione di una rete  con  decomponibilita'  per
macroaree destinata alla diffusione  dell'informazione  regionale  da
parte  del  concessionario   del   servizio   pubblico   radiofonico,
televisivo e multimediale. 
  8. Le frequenze della banda 174-230 MHz  sono  pianificate  per  il
servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica  digitale  e,
ove  necessario,  per  il  servizio  di  radiodiffusione   televisiva
terrestre in tecnica digitale. 
  9. L'Autorita' elabora i piani di assegnazione di cui  al  comma  5
tenendo conto delle decisioni assunte dalle regioni e dalle  province
autonome in ordine all'ubicazione dei siti trasmissivi  nonche',  ove
esistenti,  delle  specifiche  disposizioni  adottate  dalle  Regioni
autonome Valle d'Aosta  e  Friuli-Venezia  Giulia  e  dalle  Province
autonome di Trento e di Bolzano al  fine  di  tutelare  le  minoranze
linguistiche. 
  10. L'Autorita' adotta il piano  nazionale  di  assegnazione  delle
frequenze radiofoniche in tecnica analogica, tenendo conto del  grado
di sviluppo della radiodiffusione sonora in tecnica  digitale.  Nelle
more di una effettiva  diffusione  della  radiodiffusione  sonora  in
tecnica digitale e dello sviluppo del relativo mercato, il Ministero,
in coordinamento con l'Autorita',  puo'  procedere  ad  attivita'  di
ricognizione e progressiva razionalizzazione dell'uso  delle  risorse
frequenziali in tecnica analogica in particolare al fine di eliminare
o   minimizzare    situazioni    interferenziali    con    i    paesi
radio-elettricamente confinanti, ed incoraggiare l'efficiente  uso  e
gestione  delle  radiofrequenze,   tutelando   gli   investimenti   e
promuovendo l'innovazione. 
  11. L'Autorita' definisce il programma di attuazione dei  piani  di
assegnazione delle frequenze radiofoniche  e  televisive  in  tecnica
digitale, valorizzando la sperimentazione  e  osservando  criteri  di
qualita', gradualita'  e  di  salvaguardia  del  servizio,  a  tutela
dell'utenza che gli operatori sono tenuti a rispettare. 
 
          Note all'art. 50: 
              - La legge 8 aprile  1983,  n.  110  (Protezione  delle
          radiocomunicazioni   relative   all'assistenza   ed    alla
          sicurezza del volo) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          12 aprile 1983, n. 99.