Art. 51 
 
Posizioni di significativo potere di mercato  lesive  del  pluralismo
nel sistema integrato delle comunicazioni 
 
  1. Nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati  che  lo
compongono e' vietata la costituzione di posizioni  di  significativo
potere di mercato lesive del pluralismo, nel mercato e nei servizi di
informazione. 
  2. L'Autorita' vigila sull'andamento e sull'evoluzione del  sistema
integrato delle comunicazioni e accerta, con cadenza almeno  annuale,
rendendone pubblici i risultati, il suo valore economico  complessivo
e quello dei mercati che lo compongono, dando altresi' evidenza delle
posizioni di potere di mercato dei soggetti attivi in tali mercati  e
dei  rischi   potenziali   per   il   pluralismo.   Al   fine   delle
quantificazioni di cui al presente  comma  si  considerano  i  ricavi
realizzati in Italia anche da imprese  aventi  sede  all'estero,  che
derivano da finanziamento di servizio  pubblico  radiotelevisivo,  al
netto dei diritti dell'erario,  da  pubblicita'  nazionale  e  locale
anche in forma  diretta,  da  televendite,  da  sponsorizzazioni,  da
convenzioni con soggetti  pubblici  a  carattere  continuativo  e  da
provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti  esercenti  le
attivita' indicate all'articolo 3, comma 1, lettera z), da offerte di
servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici  a  pagamento,  dagli
abbonamenti e dalla vendita  di  quotidiani  e  periodici  inclusi  i
prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato,  nonche'
dalle  agenzie  di  stampa  a  carattere   nazionale,   dall'editoria
elettronica anche per il tramite di internet, da pubblicita' on  line
e sulle diverse  piattaforme  anche  in  forma  diretta,  incluse  le
risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme  sociali  e  di
condivisione,  e  dalla  utilizzazione  delle  opere  audiovisive   e
cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico. 
  3.  I  soggetti   che   operano   nel   sistema   integrato   delle
comunicazioni, con fatturato superiore ai valori di cui  all'articolo
16 della legge 10 ottobre 1990, n.  287,  sono  tenuti  a  notificare
all'Autorita' le intese e le operazioni di  concentrazione,  ai  fini
del presente articolo. Devono inoltre procedere  a  formale  notifica
all'Autorita' i soggetti, che, anche attraverso societa'  controllate
o societa' collegate ed anche a seguito di intese o di operazioni  di
concentrazione, versino nelle  seguenti  ipotesi,  che  costituiscono
indici sintomatici  di  una  posizione  di  significativo  potere  di
mercato potenzialmente lesiva del pluralismo: 
    a) soggetti che conseguono ricavi superiori al 20 per  cento  dei
ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni o ricavi
superiori al  50  per  cento  in  uno  o  piu'  dei  mercati  che  lo
compongono; 
    b) soggetti che conseguano ricavi superiori al 20 per  cento  dei
ricavi complessivi  nei  mercati  della  fornitura  al  dettaglio  di
servizi di comunicazioni elettroniche, per come definiti dal  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che contestualmente  conseguano
piu' del 10 per cento dei ricavi complessivi  del  sistema  integrato
delle comunicazioni e piu' del 25 per cento dei ricavi in uno o  piu'
mercati che lo compongono; 
    c) soggetti che conseguano ricavi superiori all'8 per  cento  dei
ricavi complessivi del sistema integrato delle  comunicazioni  e  che
contestualmente abbiano  o  acquisiscano  partecipazioni  in  imprese
editrici  di  giornali  quotidiani,  con  l'eccezione  delle  imprese
editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente  in  modalita'
elettronica; 
    d)  soggetti  titolari  di  autorizzazioni  che   consentano   di
diffondere piu' del 20 per cento del totale dei programmi  televisivi
o piu' del 20  per  cento  dei  programmi  radiofonici  irradiati  su
frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal
piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale. 
  4. Le procedure di notifica sono definite in  apposito  regolamento
adottato dall'Autorita'. Ai fini della quantificazione  delle  soglie
indicate nel presente  comma,  si  fa  riferimento  alle  stime  piu'
recenti pubblicate dall'Autorita' ai sensi del  comma  2  e,  per  le
societa' collegate, si considera esclusivamente la parte di ricavi, o
di titolarita' di  diritti  di  autorizzazione,  corrispondenti  alla
percentuale di partecipazione azionaria. In caso di imprese  che  non
abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di  cui
al comma 3, l'Autorita' puo' infliggere alle imprese stesse  sanzioni
amministrative  pecuniarie  fino  all'uno  per  cento  del  fatturato
dell'anno precedente a quello in cui e' effettuata la contestazione. 
  5. L'Autorita', a seguito delle notifiche di cui al comma 3, ovvero
d'ufficio sulla  base  degli  elementi  derivanti  dell'attivita'  di
accertamento di cui al comma 2 o su  segnalazione  di  chi  vi  abbia
interesse, procede ad istruttoria al fine di  verificare  l'esistenza
di posizioni vietate ai sensi del comma 1, e adotta quando necessario
i provvedimenti, secondo la procedura di cui ai  commi  6  e  7,  per
eliminare o impedire il formarsi  delle  posizioni  di  significativo
potere di mercato lesive del pluralismo. Al fine di stabilire se  una
imprese od un gruppo di imprese  si  trovino  in  una  situazione  di
significativo potere di mercato lesiva  del  pluralismo,  l'Autorita'
tiene conto, fra l'altro,  oltre  che  dei  ricavi,  del  livello  di
concorrenza  statica  e  dinamica  all'interno  del  sistema,   delle
barriere all'ingresso nello stesso, della convergenza fra i settori e
mercati, delle sinergie derivanti dalle attivita' svolte  in  mercati
differenti ma contigui, della integrazione verticale  e  conglomerale
delle societa', della disponibilita' e del  controllo  di  dati,  del
controllo diretto o indiretto di risorse scarse necessarie, quali  le
frequenze  trasmissive,  delle  dimensioni  di  efficienza  economica
dell'impresa, anche in termini di economie di scala,  gamma  e  rete,
nonche'  degli  indici  quantitativi  di  diffusione  dei   programmi
radiotelevisivi, anche con riferimento ai programmi di  informazione,
delle opere cinematografiche, dei prodotti  e  servizi  editoriali  e
online.  Sulla  base  di  tali  criteri,  l'Autorita'  definisce   la
metodologia specifica per  la  verifica  di  cui  al  presente  comma
mediante linee guida, che sono oggetto  di  revisione  periodica  con
cadenza almeno triennale. 
  6. Qualora l'Autorita', a seguito dell'istruttoria aperta ai  sensi
del comma 5, riscontri  l'esistenza  di  posizioni  di  significativo
potere di mercato lesive del pluralismo,  interviene  affinche'  esse
vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti
o di operazioni idonee  a  determinare  una  situazione  vietata,  ne
inibisce la prosecuzione e ordina la  rimozione  degli  effetti.  Ove
l'Autorita' ritenga di  dover  disporre  misure  che  incidano  sulla
struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di
azienda, e' tenuta a determinare nel provvedimento stesso un  congruo
termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine  non
puo' essere comunque superiore a dodici mesi. I soggetti  oggetto  di
istruttoria  da  parte  dell'Autorita'  possono  presentare   impegni
comportamentali  e  strutturali,  che,  se  ritenuti   dall'Autorita'
sufficienti a eliminare o impedire il  formarsi  delle  posizioni  di
significativo potere di mercato lesive  del  pluralismo,  vengono  da
quest'ultima resi vincolanti. 
  7. L'Autorita', con proprio regolamento adottato nel  rispetto  dei
principi di contraddittorio, partecipazione e trasparenza, disciplina
i provvedimenti di cui al comma  6,  i  relativi  procedimenti  e  le
modalita' di comunicazione. In particolare, debbono essere assicurati
la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai  soggetti  interessati,
la possibilita' di questi di presentare  proprie  deduzioni  in  ogni
stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorita'  di  richiedere  ai
soggetti interessati e a terzi che ne siano in  possesso  di  fornire
informazioni e di esibire  documenti  utili  all'istruttoria  stessa.
L'Autorita' e' tenuta  a  rispettare  gli  obblighi  di  riservatezza
inerenti alla tutela  delle  persone  o  delle  imprese  su  notizie,
informazioni e dati in  conformita'  alla  normativa  in  materia  di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al  trattamento  di
dati personali.  Dell'avvio  del  procedimento  e  del  provvedimento
conclusivo  e'  data  notizia   mediante   pubblicazione   sul   sito
dell'Autorita'. 
  8.  Ai  fini  del  presente  articolo,  si  considerano  anche   le
partecipazioni al capitale acquisite  o  comunque  possedute  per  il
tramite di societa' anche  indirettamente  controllate,  di  societa'
fiduciarie o per interposta  persona.  Si  considerano  acquisite  le
partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto  diverso  da
quello cui appartenevano precedentemente anche in  conseguenza  o  in
connessione  ad   operazioni   di   fusione,   scissione,   scorporo,
trasferimento d'azienda  o  simili  che  interessino  tali  soggetti.
Allorche' tra i diversi soci esistano  accordi,  in  qualsiasi  forma
conclusi, in ordine all'esercizio concertato  del  voto,  o  comunque
alla gestione della societa', diversi dalla  mera  consultazione  tra
soci, ciascuno dei soci e' considerato come titolare della  somma  di
azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate. 
  9. Ai fini del presente testo unico il  controllo  sussiste,  anche
con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi  previsti
dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. 
  10. Il controllo si considera esistente nella forma  dell'influenza
dominante,  salvo  prova  contraria,  allorche'  ricorra  una   delle
seguenti situazioni: 
    a) esistenza  di  un  soggetto  che,  da  solo  o  in  base  alla
concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di esercitare  la
maggioranza  dei  voti  dell'assemblea  ordinaria  o  di  nominare  o
revocare la maggioranza degli amministratori; 
    b)  sussistenza  di  rapporti,  anche  tra  soci,  di   carattere
finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire  uno  dei
seguenti effetti: 
      1) la trasmissione degli utili e delle perdite; 
      2) il coordinamento della gestione dell'impresa con  quella  di
altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; 
      3)  l'attribuzione  di  poteri  maggiori  rispetto   a   quelli
derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; 
      4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli  legittimati  in
base  all'assetto  proprietario  di   poteri   nella   scelta   degli
amministratori e dei dirigenti delle imprese; 
    c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo' risultare anche
in  base  alle  caratteristiche  della  composizione   degli   organi
amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi. 
 
          Note all'art. 51: 
              - Il testo dell'articolo  16  della  legge  10  ottobre
          1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza  e  del
          mercato), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  13  ottobre
          1990, n. 240, cosi' recita: 
                «Art. 16 (Comunicazione delle concentrazioni).  -  1.
          Le operazioni  di  concentrazione  di  cui  all'articolo  5
          devono  essere  preventivamente  comunicate   all'Autorita'
          qualora il fatturato totale realizzato a livello  nazionale
          dall'insieme delle  imprese  interessate  sia  superiore  a
          quattrocentonovantadue  milioni  di  euro  e   qualora   il
          fatturato  totale  realizzato  individualmente  a   livello
          nazionale da  almeno  due  delle  imprese  interessate  sia
          superiore a  trenta  milioni  di  euro.  Tali  valori  sono
          incrementati  ogni  anno  di   un   ammontare   equivalente
          all'aumento  dell'indice  del  deflatore  dei  prezzi   del
          prodotto interno lordo. 
              2. Per gli istituti bancari e finanziari  il  fatturato
          e' considerato pari al  valore  di  un  decimo  del  totale
          dell'attivo  dello  stato  patrimoniale,  esclusi  i  conti
          d'ordine, e per  le  compagnie  di  assicurazione  pari  al
          valore dei premi incassati. 
              3. Entro  cinque  giorni  dalla  comunicazione  di  una
          operazione di concentrazione l'Autorita' ne da' notizia  al
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ed  al  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
              4.  Se  l'Autorita'  ritiene   che   un'operazione   di
          concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai  sensi
          dell'art. 6, avvia  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
          della notifica, o dal momento  in  cui  ne  abbia  comunque
          avuto  conoscenza,  l'istruttoria  attenendosi  alle  norme
          dell'art. 14. L'Autorita', a  fronte  di  un'operazione  di
          concentrazione ritualmente comunicata, qualora non  ritenga
          necessario avviare l'istruttoria  deve  dare  comunicazione
          alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni  nel
          merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica. 
              5. L'offerta pubblica di acquisto che possa  dar  luogo
          ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione
          di cui al comma  1  deve  essere  comunicata  all'Autorita'
          contestualmente alla  sua  comunicazione  alla  Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa. 
              6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto  comunicata
          all'Autorita'  ai  sensi  del  comma  5,  l'Autorita'  deve
          notificare l'avvio dell'istruttoria entro  quindici  giorni
          dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne
          comunicazione alla Commissione nazionale per le societa'  e
          la borsa. 
              7.  L'Autorita'  puo'  avviare  l'istruttoria  dopo  la
          scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel  caso
          in  cui  le  informazioni  fornite  dalle  imprese  con  la
          comunicazione risultino gravemente inesatte,  incomplete  o
          non veritiere. 
              8.  L'Autorita',  entro  il   termine   perentorio   di
          quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria  di  cui
          al presente articolo, deve dare comunicazione alle  imprese
          interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato, delle  proprie  conclusioni  nel  merito.
          Tale   termine   puo'   essere    prorogato    nel    corso
          dell'istruttoria per un  periodo  non  superiore  a  trenta
          giorni, qualora le imprese non  forniscano  informazioni  e
          dati   a   loro   richiesti   che    siano    nella    loro
          disponibilita'.». 
              - Per i  riferimenti  del  Codice  delle  comunicazioni
          elettroniche si veda nelle note all'articolo 13. 
              - Per il testo dell'articolo 2359 del codice civile  si
          veda nelle note all'articolo 3.