Art. 52 
 
Principi generali a tutela della  produzione  audiovisiva  europea  e
                            indipendente 
 
  1. I fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi,  lineari  e  a
richiesta favoriscono lo sviluppo e la  diffusione  della  produzione
audiovisiva europea e indipendente  secondo  il  diritto  dell'Unione
europea e le disposizioni di cui al presente titolo.