Art. 53 
 
Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori
di servizi di media audiovisivi lineari 
 
  1. I fornitori di servizi di media  audiovisivi  lineari  riservano
alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di  diffusione,
escluso il tempo  destinato  a  notiziari,  manifestazioni  sportive,
giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite. 
  2. Alle opere di espressione originale italiana, ovunque  prodotte,
e' riservata una sotto  quota  della  quota  prevista  per  le  opere
europee di cui al comma 1 nella misura di: 
    a) almeno la meta', per la concessionaria del  servizio  pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale; 
    b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di servizi  di  media
audiovisivi lineari. 
  3.  Nella  fascia  oraria  dalle   ore   18:00   alle   23:00,   la
concessionaria  del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo   e
multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di  diffusione,
escluso il tempo  destinato  a  notiziari,  manifestazioni  sportive,
giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite,  a
opere cinematografiche e  audiovisive  di  finzione,  di  animazione,
documentari originali  di  espressione  originale  italiana,  ovunque
prodotte. Almeno un  quarto  di  tale  quota  e'  riservata  a  opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. 
  4. Le percentuali  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  debbono  essere
rispettate su base annua.