Art. 54 
 
Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di
                      media audiovisivi lineari 
 
  1. I fornitori di servizi di  media  audiovisivi  lineari,  diversi
dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo  e
multimediale,  riservano  al  pre-acquisto  o  all'acquisto  o   alla
produzione di opere europee prodotte da produttori  indipendenti  una
quota dei propri introiti netti annui in Italia non inferiore al 12,5
per cento. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava
da pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da  contratti  e
convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche
e da offerte televisive a pagamento di  programmi  di  carattere  non
sportivo di cui esso ha la  responsabilita'  editoriale,  secondo  le
ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorita'. 
  2. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57  prevedono
che una sotto quota pari almeno alla meta'  delle  quote  di  cui  al
comma 1 sia riservata  a  opere  di  espressione  originale  italiana
ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. 
  3. I fornitori di servizi  di  media  audiovisivi  lineari  diversi
dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo  e
multimediale, tenuto conto del palinsesto,  riservano  altresi'  alle
opere cinematografiche di  espressione  originale  italiana,  ovunque
prodotte da produttori indipendenti,  una  sotto  quota  della  quota
prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad almeno il 3,5
per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del
comma 1. Il regolamento  o  i  regolamenti  di  cui  all'articolo  57
prevedono che una percentuale pari almeno al 75  per  cento  di  tale
quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque
prodotte da produttori indipendenti  negli  ultimi  cinque  anni.  Le
disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  ai  soggetti
che programmano opere cinematografiche in maniera non significativa e
residuale, secondo criteri di soglia annuali contenuti in regolamento
dell'Autorita'. 
  4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,  televisivo
e  multimediale  riserva  al  pre-acquisto  o  all'acquisto  o   alla
produzione di opere europee prodotte da produttori  indipendenti  una
quota dei propri ricavi complessivi annui non  inferiore  al  17  per
cento.  Tali  ricavi  sono  quelli  derivanti  dal  canone   relativo
all'offerta radiotelevisiva, nonche' i ricavi  pubblicitari  connessi
alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con  la
pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo
le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorita'. 
  5. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57  prevedono
che una sotto quota pari almeno alla meta'  delle  quote  di  cui  al
comma 4 sia riservata  a  opere  di  espressione  originale  italiana
ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. 
  6. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,  televisivo
e multimediale, tenuto conto del palinsesto,  riserva  altresi'  alle
opere cinematografiche di  espressione  originale  italiana,  ovunque
prodotte da produttori indipendenti,  una  sotto  quota  della  quota
prevista per le opere europee di cui al comma 4, pari  ad  almeno  il
4,2 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come  definiti  ai
sensi del comma 4. 
  7. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57  prevedono
che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 6 sia riservato
alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche  di
espressione  originale  italiana  ovunque  prodotte   da   produttori
indipendenti. 
  8. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,  televisivo
e multimediale riserva a opere prodotte da produttori indipendenti  e
specificamente destinate ai minori  una  ulteriore  sotto  quota  non
inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di
cui al comma 4, di cui almeno il 65 per cento e' riservato  ad  opere
d'animazione. 
  9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  ai
soggetti aventi un  fatturato  o  un  pubblico  di  modesta  entita',
secondo criteri di soglia contenuti in regolamento dell'Autorita'. 
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
ai fornitori di servizi di media audiovisivi  lineari  che  hanno  la
responsabilita' editoriale  di  offerte  rivolte  ai  consumatori  in
Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro.