Art. 55 
 
 Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta 
 
  1. L'insieme dei  cataloghi  dei  fornitori  di  servizi  di  media
audiovisivi a richiesta soggetti  alla  giurisdizione  italiana  deve
contenere almeno il 30 per cento di opere europee poste in rilievo. 
  2. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti
alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee
e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente: 
    a) gli obblighi di programmazione di  opere  audiovisive  europee
realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non  inferiore  al
trenta per cento dei titoli  del  proprio  catalogo,  secondo  quanto
previsto con regolamento dell'Autorita'. Per i fornitori  di  servizi
di media audiovisivi a richiesta che prevedono  il  pagamento  di  un
corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi non  si
applica l'obbligo di  programmazione  di  opere  audiovisive  europee
realizzate negli ultimi cinque anni; 
    b) gli obblighi di  investimento  in  opere  audiovisive  europee
prodotte da produttori indipendenti  in  misura  pari  ad  una  quota
percentuale dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto
previsto con regolamento dell'Autorita', cosi' definite: 17 per cento
fino al 31 dicembre 2022, 18 per cento dal 1° gennaio  2023,  20  per
cento dal 1° gennaio 2024. 
  3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera b) si applicano anche ai
fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta  che  hanno  la
responsabilita' editoriale  di  offerte  rivolte  ai  consumatori  in
Italia, anche se operanti in altro Stato membro. 
  4.   L'Autorita'   predispone    periodicamente    una    relazione
sull'attuazione del comma 1, 2 e 3 da  presentarsi  alla  Commissione
europea, entro il 31 dicembre 2022 e, in seguito, ogni due anni. 
  5. La prescrizione relativa ai fornitori di servizi di media che si
rivolgono ai consumatori in Italia di cui ai commi 1, 2 e  3  non  si
applica ai fornitori di servizi di media aventi  un  fatturato  o  un
pubblico di modesta entita', secondo criteri di soglia  contenuti  in
regolamento dell'Autorita'. La deroga a tali prescrizioni opera anche
nei casi in cui gli adempimenti siano impraticabili o  ingiustificati
a causa della natura o dell'oggetto dei servizi di media audiovisivi. 
  6. Il  regolamento  dell'Autorita'  di  cui  al  presente  articolo
prevede, tra l'altro, le modalita' con cui il fornitore  di  servizio
di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei
cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione  degli
obblighi con riferimento alle opere europee  prodotte  da  produttori
indipendenti. 
  7. Il regolamento dell'Autorita' di cui  al  presente  articolo  e'
adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto  compatibili,  di
cui agli  articoli  52,  53,  54  e  56,  nonche'  del  principio  di
promozione  delle  opere  audiovisive  europee.  In  particolare,  il
regolamento, nel definire le modalita' di assolvimento degli obblighi
di programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali metodi,
procedimenti  o  algoritmi  usati  dai  fornitori  di  servizi  media
audiovisivi a richiesta per la personalizzazione  dei  profili  degli
utenti, anche l'adozione di strumenti  quali  la  previsione  di  una
sezione  dedicata  nella  pagina  principale  di  accesso  o  di  una
specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo e l'uso di
una  quota  di  opere  europee  nelle  campagne  pubblicitarie  o  di
promozione dei servizi forniti. Per i fornitori di servizi  di  media
audiovisivi  a  richiesta  che   prevedono   il   pagamento   di   un
corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le
modalita' di assolvimento  degli  obblighi  sono  compresi  anche  il
riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata  al
successo  commerciale  dell'opera  e  i  costi   sostenuti   per   la
distribuzione  digitale   dell'opera   medesima   sulla   piattaforma
digitale. 
  8. Una quota non  inferiore  al  50  per  cento  della  percentuale
prevista per le opere europee rispettivamente ai commi 1, 2  e  3  e'
riservata alle  opere  di  espressione  originale  italiana,  ovunque
prodotte negli ultimi cinque anni,  da  produttori  indipendenti.  Il
regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che  una
percentuale  pari  almeno  ad  un  quinto  della   sotto   quota   di
investimento  di  cui  al  presente  comma  sia  riservato  a   opere
cinematografiche di espressione originale italiana  ovunque  prodotte
negli ultimi cinque anni da produttori indipendenti. 
  9. Ai fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi  lineari,  che
conseguono non meno dell'80 per cento dei propri introiti netti annui
da tale attivita' e che svolgono anche l'attivita'  di  fornitura  di
servizi media a richiesta, si applicano le disposizioni di  cui  agli
articoli 53 e 54.