Art. 56 
 
                     Attribuzioni dell'Autorita' 
 
  1. Con uno o piu' regolamenti  dell'Autorita',  emanati  nella  sua
funzione di autorita'  di  regolazione  indipendente,  sono  altresi'
stabilite: 
    a)  le  specifiche  relative  alla  definizione   di   produttore
indipendente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q); 
    b) le ulteriori  definizioni  e  specificazioni  delle  voci  che
rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui di  cui
all'articolo 54, commi  1  e  3,  con  particolare  riferimento  alle
modalita' di calcolo nel caso di offerte  aggregate  di  contenuti  a
pagamento riconducibili a soggetti che sono al contempo fornitori  di
servizi  di  media  audiovisivi  e  piattaforme  commerciali,   fermo
restando il rispetto del principio della responsabilita' editoriale; 
    c) fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  57,  comma  3,  le
modalita'  tecniche  di  assolvimento  degli  obblighi  di  cui  agli
articoli 53, 54 e 55, tenuto conto dello sviluppo del mercato,  della
disponibilita' delle opere, nonche' delle tipologie e caratteristiche
delle opere audiovisive  e  delle  tipologie  e  caratteristiche  dei
palinsesti e delle linee editoriali dei fornitori di servizi di media
audiovisivi, con particolare riferimento, nel caso di palinsesti  che
includono  opere  cinematografiche,   alle   opere   cinematografiche
europee; 
    d) le misure  finalizzate  a  rafforzare  meccanismi  di  mercato
funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante  l'adozione  di
specifiche regole  dirette  a  evitare  situazioni  di  conflitto  di
interessi tra produttori e  agenti  che  rappresentino  artisti  e  a
incentivare la pluralita' di linee editoriali; 
    e)  le  procedure  dirette  ad  assicurare  sia   l'adozione   di
meccanismi semplici e  trasparenti  nei  rapporti  tra  fornitori  di
servizi  media   audiovisivi   e   Autorita',   anche   mediante   la
predisposizione e la pubblicazione on line dell'apposita modulistica,
sia un sistema efficace di monitoraggio e controlli; 
    f) le modalita' della procedura istruttoria e la graduazione  dei
richiami formali da comunicare prima dell'irrogazione delle sanzioni,
nonche' i criteri di determinazione  delle  sanzioni  medesime  sulla
base dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' e  adeguatezza,
anche  tenuto  conto   della   differenziazione   tra   obblighi   di
programmazione e obblighi di investimento. 
  2. I fornitori di servizi di  media  audiovisivi  possono  chiedere
all'Autorita' deroghe  agli  obblighi  di  cui  al  presente  titolo,
illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto  nel
caso in cui ricorrano una o piu' delle seguenti circostanze: 
    a) il carattere  tematico  del  palinsesto  o  del  catalogo  non
consente di rispettare le quote di cui al presente titolo; 
    b) il fornitore di servizi media  audiovisivi  ha  una  quota  di
mercato o di fatturato inferiore ad una determinata soglia  stabilita
dall'Autorita' con regolamento; 
    c) il fornitore di servizi di media audiovisivi non ha realizzato
utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio; 
    d) gli obblighi risultano comunque impraticabili o ingiustificati
alla  luce  della  natura  o  dell'oggetto  del  servizio  di   media
audiovisivi erogato da determinati fornitori. 
  3. Gli obblighi di cui al presente titolo sono verificati  su  base
annua dall'Autorita', secondo le  modalita'  e  i  criteri  stabiliti
dalla Autorita' medesima  con  proprio  regolamento.  In  ogni  caso,
qualora un fornitore  di  servizi  di  media  audiovisivi  non  abbia
interamente  assolto  gli  obblighi  previsti  nel  corso   dell'anno
considerato, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo
del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono
essere recuperate nell'anno  successivo  in  aggiunta  agli  obblighi
dovuti per tale anno. Nel caso in cui  il  fornitore  di  servizi  di
media audiovisivi abbia superato  la  quota  dovuta  annualmente,  la
quota eccedente puo' essere conteggiata ai  fini  del  raggiungimento
della quota dovuta nell'anno successivo. 
  4. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorita'  comunica  annualmente  a
ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi  il  raggiungimento
della quota annuale ovvero l'eventuale  oscillazione  in  difetto  da
recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento  della
quota stessa da conteggiare nell'anno successivo. 
  5. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo  67,  in  caso  di
mancato recupero della quota in difetto  nell'anno  successivo  o  di
scostamento annuale superiore al 15  per  cento  della  quota  dovuta
nell'anno di riferimento. 
  6. L'Autorita' presenta alle Camere, entro  il  31  marzo  di  ogni
anno, una relazione sull'assolvimento degli  obblighi  di  promozione
delle opere audiovisive europee e italiane da parte dei fornitori  di
servizi  di  media  audiovisivi,   lineari   e   a   pagamento,   sui
provvedimenti  adottati  e  sulle  sanzioni  irrogate.  La  relazione
fornisce, altresi', i dati e gli indicatori  micro  e  macroeconomici
del settore rilevanti ai fini della promozione delle  opere  europee,
quali i volumi produttivi in termini di ore trasmesse,  il  fatturato
delle  imprese  di  produzione,  i  ricavi  dei  servizi   di   media
audiovisivi, la quota  e  l'indicazione  delle  opere  europee  e  di
espressione  originale  italiana  presenti  nei  palinsesti   e   nei
cataloghi, il numero di occupati nel  settore  della  produzione  dei
servizi di  media  audiovisivi,  la  circolazione  internazionale  di
opere, il numero di deroghe richieste, accolte e  rigettate,  con  le
relative motivazioni, nonche' le  tabelle  di  sintesi  in  cui  sono
indicate le percentuali degli obblighi di  investimento  assolti  dai
diversi fornitori che offrono servizi al pubblico  italiano,  con  le
relative opere europee e di espressione originale italiana.