Art. 58 
 
                Norme in materia di emittenza locale 
 
  1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: 
    a) ai fornitori di  servizi  di  media  audiovisivi  operanti  in
ambito locale; 
    b) ai fornitori di  servizi  di  media  audiovisivi  operanti  in
ambito nazionale la cui programmazione consiste esclusivamente  nella
diffusione  in  simulcast  del  medesimo   programma   di   emittenti
radiofoniche.