Art. 58 Norme in materia di emittenza locale 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale; b) ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito nazionale la cui programmazione consiste esclusivamente nella diffusione in simulcast del medesimo programma di emittenti radiofoniche.