Art. 59 
 
Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo
                           e multimediale 
 
  1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e  multimediale  e'
affidato  in  concessione  a  una  societa'  per   azioni,   la   RAI
Radiotelevisione italiana S.p.a., che, nel rispetto dei  principi  di
cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di
servizio stipulato con il Ministero, previa  delibera  del  Consiglio
dei ministri, nonche' sulla base di contratti di  servizio  regionali
e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali,  con
i quali sono individuati i diritti  e  gli  obblighi  della  societa'
concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni. 
  2. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale,  ai
sensi dell'articolo 8, comma 4, in ogni caso garantisce: 
    a)  la  diffusione  di  tutte  le   trasmissioni   televisive   e
radiofoniche  di  pubblico  servizio  con  copertura  integrale   del
territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza
e della tecnica; 
    b) un  numero  adeguato  di  ore  di  trasmissioni  televisive  e
radiofoniche   dedicate   all'educazione,   all'informazione,    alla
formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo  alla
valorizzazione delle opere  teatrali,  cinematografiche,  televisive,
anche in lingua originale, e musicali riconosciute  di  alto  livello
artistico o maggiormente innovative. Tale numero di ore  e'  definito
ogni tre anni con deliberazione dell'Autorita'; e  dal  computo  sono
escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori; 
    c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla  lettera  b),  in
modo proporzionato, in tutte  le  fasce  orarie,  anche  di  maggiore
ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici; 
    d)  l'accesso  alla  programmazione,  nei  limiti  e  secondo  le
modalita' indicati dalla legge, in favore dei partiti  e  dei  gruppi
rappresentati  in  Parlamento,  e  nei  Consigli   regionali,   delle
organizzazioni associative  delle  autonomie  locali,  dei  sindacati
nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici dotati
di un sufficiente grado di rappresentativita',  degli  enti  e  delle
associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali  del
movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri  nazionale  e  regionali,
dei gruppi etnici e linguistici e degli  altri  gruppi  di  rilevante
interesse sociale che ne facciano richiesta; 
    e) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi
radiotelevisivi  all'estero,  finalizzati  alla  conoscenza  e   alla
valorizzazione della lingua, della cultura  e  dell'impresa  italiane
attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione  delle  piu'
significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale; 
    f) la realizzazione di trasmissioni radiofoniche e televisive  in
lingua tedesca e ladina per la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  in
lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese
per la Regione autonoma Valle d'Aosta e  in  lingua  slovena  per  la
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
    g) la trasmissione gratuita  dei  messaggi  di  utilita'  sociale
ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri e la  trasmissione  di  adeguate  informazioni
sulla viabilita' delle strade e delle autostrade italiane; 
    h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti  destinati
specificamente ai minori, che tengano conto delle  esigenze  e  della
sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva; 
    i)  la  conservazione  degli  archivi   storici   radiofonici   e
televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi; 
    l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei
ricavi complessivi  annui  alla  produzione  di  opere  europee,  ivi
comprese quelle realizzate da  produttori  indipendenti;  tale  quota
trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo
il 6 maggio 2004; 
    m) la realizzazione nei termini previsti  dalla  legge  3  maggio
2004,   n.   112,   delle   infrastrutture   per   la    trasmissione
radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale; 
    n) la realizzazione di servizi interattivi digitali  di  pubblica
utilita'; 
    o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario  previsti
dall'articolo 45; 
    p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello
regionale attraverso la presenza  in  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma di proprie redazioni e strutture  adeguate  alle  specifiche
produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f); 
    q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici
di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 32, comma 7; 
    r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di  produzione
decentrati, in particolare per le finalita' di cui alla lettera b)  e
per le  esigenze  di  promozione  delle  culture  e  degli  strumenti
linguistici locali; 
    s) la realizzazione di attivita' di insegnamento a distanza. 
  3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2,  lettera
f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione
all'adempimento degli obblighi di  pubblico  servizio  affidati  alle
stesse e fungono anche da centro  di  produzione  decentrato  per  le
esigenze di promozione delle culture e  degli  strumenti  linguistici
locali. 
  4. Con la convenzione stipulata tra la societa' concessionaria e la
Provincia autonoma di  Bolzano  sono  individuati  i  diritti  e  gli
obblighi  relativi,  in  particolare  i  tempi  e  gli  orari   delle
trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la  trasparenza
e  la  responsabilita'  nell'utilizzo  del   finanziamento   pubblico
dell'ente locale territorialmente competente, i  costi  di  esercizio
per il servizio in lingua tedesca  e  ladina  sono  rappresentati  in
apposito centro di costo del bilancio della societa' concessionaria e
gli oneri relativi sono assunti dalla Provincia autonoma  di  Bolzano
nell'ambito delle risorse  individuate  ai  sensi  dell'articolo  79,
comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo  non  superiore
ad euro 10.313.000 annui. Gli  eventuali  ulteriori  oneri  derivanti
dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente  a  carico  della
Provincia autonoma di Bolzano. 
  5. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 4  e'  incrementato
di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui
a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede,  quanto  a
euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di
pari importo all'entrata del bilancio dello Stato,  per  il  medesimo
anno, da parte  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  di
risorse disponibili sul proprio  bilancio  autonomo,  quanto  a  euro
9.687.000 per l'anno  2016,  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e, quanto a euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  6.  Con  deliberazione  adottata  d'intesa  dall'Autorita'  e   dal
Ministro  dello  sviluppo  economico   prima   di   ciascun   rinnovo
quinquennale del contratto nazionale di  servizio,  sono  fissate  le
linee-guida sul  contenuto  degli  ulteriori  obblighi  del  servizio
pubblico  radiofonico,  televisivo  e   multimediale,   definite   in
relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e  alle
mutate esigenze culturali, nazionali e locali. 
  7. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono  definiti  gli
indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorita', di cui al comma 4. 
  8. Alla societa' cui e' affidato mediante concessione  il  servizio
pubblico radiofonico, televisivo  e  multimediale  e'  consentito  lo
svolgimento,  direttamente  o  attraverso  societa'   collegate,   di
attivita' commerciali ed  editoriali,  connesse  alla  diffusione  di
immagini, suoni e dati, nonche' di altre attivita' correlate, purche'
esse  non  risultino  di  pregiudizio  al  migliore  svolgimento  dei
pubblici servizi concessi  e  concorrano  alla  equilibrata  gestione
aziendale. 
 
          Note all'art. 59: 
              - La legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in
          materia di assetto  del  sistema  radiotelevisivo  e  della
          RAI-Radiotelevisione italiana  S.p.a.,  nonche'  delega  al
          Governo   per   l'emanazione   del   testo   unico    della
          radiotelevisione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  5
          maggio 2004, n. 104, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 79 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670  (Approvazione  del
          testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo
          statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige)  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972,  n.  301,  cosi'
          recita: 
                «Art. 79. -  1.  Il  sistema  territoriale  regionale
          integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli
          enti  di  cui  al   comma   3,   concorre,   nel   rispetto
          dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi  della  legge
          24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli  obiettivi
          di finanza pubblica, di perequazione e  di  solidarieta'  e
          all'esercizio  dei  diritti  e  dei  doveri  dagli   stessi
          derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli  economici  e
          finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea: 
                  a)  con  l'intervenuta  soppressione  della   somma
          sostitutiva    dell'imposta     sul     valore     aggiunto
          all'importazione e delle assegnazioni  a  valere  su  leggi
          statali di settore; 
                  b)  con  l'intervenuta  soppressione  della   somma
          spettante ai sensi dell'articolo 78; 
                  c)  con  il  concorso  finanziario   ulteriore   al
          riequilibrio della finanza pubblica  mediante  l'assunzione
          di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali,  anche
          delegate, definite d'intesa con il Ministero  dell'economia
          e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative
          e di progetti,  relativi  anche  ai  territori  confinanti,
          complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
          a  decorrere  dall'anno  2010   per   ciascuna   provincia.
          L'assunzione di oneri opera comunque  nell'importo  di  100
          milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori
          confinanti risultino per un determinato anno di un  importo
          inferiore a 40 milioni di euro complessivi; 
                  d) con le modalita' di coordinamento della  finanza
          pubblica definite al comma 3. 
              2.  Le  misure  di  cui  al  comma  1  possono   essere
          modificate  esclusivamente  con   la   procedura   prevista
          dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale  modificazione
          costituiscono  il  concorso  agli  obiettivi   di   finanza
          pubblica di cui al comma 1. 
              3.  Fermo  restando  il  coordinamento  della   finanza
          pubblica da parte dello Stato ai  sensi  dell'articolo  117
          della Costituzione, le province provvedono al coordinamento
          della finanza pubblica  provinciale,  nei  confronti  degli
          enti  locali,  dei  propri  enti  e  organismi  strumentali
          pubblici e privati e di quelli  degli  enti  locali,  delle
          aziende sanitarie, delle universita',  incluse  quelle  non
          statali di cui all'articolo 17, comma 120, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a
          ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse
          in via ordinaria. Al fine di conseguire  gli  obiettivi  in
          termini di saldo netto da finanziare previsti in capo  alla
          regione e alle province ai  sensi  del  presente  articolo,
          spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei
          confronti degli enti del sistema territoriale integrato  di
          rispettiva   competenza.   Le   province    vigilano    sul
          raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte
          degli enti  di  cui  al  presente  comma  e,  ai  fini  del
          monitoraggio dei saldi di finanza pubblica,  comunicano  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  gli  obiettivi
          fissati e i risultati conseguiti. 
              4. Nei confronti della regione e delle province e degli
          enti  appartenenti  al   sistema   territoriale   regionale
          integrato non sono  applicabili  disposizioni  statali  che
          prevedono   obblighi,   oneri,   accantonamenti,    riserve
          all'erario o  concorsi  comunque  denominati,  ivi  inclusi
          quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da
          quelli previsti  dal  presente  titolo.  La  regione  e  le
          province provvedono, per se' e per  gli  enti  del  sistema
          territoriale regionale integrato di rispettiva  competenza,
          alle finalita'  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
          contenute  in  specifiche  disposizioni  legislative  dello
          Stato, adeguando, ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria  legislazione
          ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4  o
          5, nelle  materie  individuate  dallo  Statuto,  adottando,
          conseguentemente, autonome misure  di  razionalizzazione  e
          contenimento della spesa, anche  orientate  alla  riduzione
          del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle
          dinamiche  della  spesa  aggregata  delle   amministrazioni
          pubbliche  del  territorio  nazionale,  in   coerenza   con
          l'ordinamento dell'Unione europea. 
              4-bis. Per ciascuno degli anni dal  2018  al  2022,  il
          contributo della regione  e  delle  province  alla  finanza
          pubblica in termini di saldo netto da finanziare,  riferito
          al sistema territoriale  regionale  integrato,  e'  pari  a
          905,315 milioni  di  euro  complessivi,  dei  quali  15,091
          milioni di  euro  sono  posti  in  capo  alla  regione.  Il
          contributo delle province, ferma restando  l'imputazione  a
          ciascuna   di   esse   del   maggior   gettito    derivante
          dall'attuazione   dell'articolo   13,   comma    17,    del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2001,  n.  214,  e
          dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge  27  dicembre
          2013, n. 147, e' ripartito tra  le  province  stesse  sulla
          base  dell'incidenza  del  prodotto   interno   lordo   del
          territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo
          regionale; le province  e  la  regione  possono  concordare
          l'attribuzione alla regione di una quota del contributo. 
              4-ter.  A  decorrere  dall'anno  2023   il   contributo
          complessivo di 905  milioni  di  euro,  ferma  restando  la
          ripartizione dello  stesso  tra  la  regione  Trentino-Alto
          Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  e'
          rideterminato annualmente applicando al predetto importo la
          variazione  percentuale  degli  oneri  del   debito   delle
          pubbliche   amministrazioni   rilevata   nell'ultimo   anno
          disponibile rispetto  all'anno  precedente.  La  differenza
          rispetto al  contributo  di  905,315  milioni  di  euro  e'
          ripartita tra le province  sulla  base  dell'incidenza  del
          prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia
          sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini  del  periodo
          precedente  e'  considerato  il  prodotto   interno   lordo
          indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile. 
              4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione  e  le
          province conseguono il pareggio del bilancio come  definito
          dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.  243.  Per
          gli anni 2016 e 2017 la regione e le  province  accantonano
          in termini di cassa e in termini di competenza  un  importo
          definito d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per  i
          saldi di finanza pubblica. A decorrere  dall'anno  2018  ai
          predetti enti ad autonomia differenziata non  si  applicano
          il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni  in
          materia di patto di stabilita' interno in contrasto con  il
          pareggio di bilancio di cui al primo periodo  del  presente
          comma. 
              4-quinquies. Restano ferme le disposizioni  in  materia
          di monitoraggio, certificazione  e  sanzioni  previste  dai
          commi 460,  461  e  462  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228. 
              4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo  in
          termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del
          15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province e'
          versato  all'erario  con  imputazione  sul  capitolo  3465,
          articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato  entro  il  30
          aprile di ciascun anno.  In  mancanza  di  tali  versamenti
          all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30  aprile  e
          della  relativa  comunicazione  entro  il  30   maggio   al
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  quest'ultimo  e'
          autorizzato  a  trattenere  gli  importi  corrispondenti  a
          valere  sulle  somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti  alla
          regione e a ciascuna provincia relativamente  alla  propria
          quota di contributo, avvalendosi anche  dell'Agenzia  delle
          entrate per  le  somme  introitate  per  il  tramite  della
          Struttura di gestione. 
              4-septies. E' fatta salva la facolta'  da  parte  dello
          Stato di modificare, per un periodo di  tempo  definito,  i
          contributi in termini di saldo netto  da  finanziare  e  di
          indebitamento netto posti a carico della  regione  e  delle
          province, previsti a  decorrere  dall'anno  2018,  per  far
          fronte  ad  eventuali  eccezionali  esigenze   di   finanza
          pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti
          contributi stessi. Contributi  di  importi  superiori  sono
          concordati con la regione e le province. Nel  caso  in  cui
          siano necessarie manovre straordinarie volte ad  assicurare
          il rispetto delle norme europee in materia di  riequilibrio
          del bilancio pubblico i predetti contributi possono  essere
          incrementati, per un periodo limitato, di  una  percentuale
          ulteriore,  rispetto   a   quella   indicata   al   periodo
          precedente, non superiore al 10 per cento. 
              4-octies. La regione  e  le  province  si  obbligano  a
          recepire con propria legge da emanare entro il 31  dicembre
          2014, mediante rinvio formale recettizio,  le  disposizioni
          in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  degli
          schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, previste dal decreto legislativo 23  giugno
          2011, n. 118,  nonche'  gli  eventuali  atti  successivi  e
          presupposti,  in  modo  da  consentire   l'operativita'   e
          l'applicazione  delle  predette  disposizioni  nei  termini
          indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per
          le regioni a statuto ordinario,  posticipati  di  un  anno,
          subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale
          volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a
          devoluzioni di tributi erariali e la possibilita'  di  dare
          copertura  agli  investimenti  con  l'utilizzo  del   saldo
          positivo di competenza tra le entrate correnti e  le  spese
          correnti.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  10  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n.  282  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          fiscale e di finanza pubblica), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280, cosi' recita: 
                «Art.  10.  (Proroga  di  termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti   ulteriori
          modifiche: 
                  a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e: «terza rata», sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
                  b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
                  c) al comma 37  dell'articolo  32  le  parole:  «30
          giugno 2005» sono sostituite dalle  seguenti:  «31  ottobre
          2005». 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - La legge 27 dicembre 2004,  n.  307  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del D.L.  29  novembre  2004,  n.
          282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale  e  di
          finanza pubblica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
          dicembre 2004, n. 302.