Art. 6 
 
Principi generali in materia di informazione e di  ulteriori  compiti
  di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e
  radiofonici 
 
  1.  L'attivita'  di  informazione  mediante   servizio   di   media
audiovisivo o  radiofonico,  costituisce  un  servizio  di  interesse
generale ed e' svolta nel rispetto dei principi di  cui  al  presente
capo. 
  2. La  disciplina  dell'informazione  radiotelevisiva,  garantisce,
comunque: 
    a) la presentazione veritiera dei fatti e degli  avvenimenti,  in
modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni; 
    b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da
parte dei soggetti abilitati a fornire servizi di media audiovisivi e
radiofonici in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri; 
    c) l'accesso di tutti i soggetti politici  alle  trasmissioni  di
informazione  in  condizioni  di  parita'   di   trattamento   e   di
imparzialita', nelle forme e  secondo  le  modalita'  indicate  dalla
legge; 
    d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali
degli organi costituzionali indicati dalla legge; 
    e) il divieto di utilizzare  metodologie  e  tecniche  capaci  di
manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il  contenuto
delle informazioni. 
  3.  L'Autorita'  stabilisce  ulteriori  regole  per  le   emittenti
radiofoniche,  nonche'  per  i  fornitori   di   servizi   di   media
audiovisivi, anche a richiesta,  o  radiofonici,  diversi  da  quelli
operanti in ambito locale  per  rendere  effettiva  l'osservanza  nei
programmi di informazione dei principi di cui al presente capo. 
  4. Il presente testo unico  individua  gli  ulteriori  e  specifici
compiti  e  obblighi   di   pubblico   servizio   che   la   societa'
concessionaria del  servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo  e'
tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione,
anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive
europee realizzate da produttori indipendenti, al  fine  di  favorire
l'istruzione,  la  crescita  civile  e  il  progresso   sociale,   di
promuovere  la  lingua  italiana  e  la  cultura,  di   salvaguardare
l'identita'  nazionale  e  di  assicurare  prestazioni  di   utilita'
sociale. 
  5. Il contributo pubblico percepito dalla  societa'  concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone
di abbonamento alla radiotelevisione, e' utilizzabile  esclusivamente
ai fini dell'adempimento dei compiti di  servizio  pubblico  generale
affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato  e  senza
turbare le condizioni degli scambi e  della  concorrenza  nell'Unione
europea. Fatta salva la possibilita' per la  societa'  concessionaria
di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive  con
pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di  finanziamento
pubblico in suo favore.