Art. 61 
 
    Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo 
 
  1. Al fine di consentire la determinazione del costo  di  fornitura
del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di
abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938,  n.  246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.  880,  e  di  assicurare  la
trasparenza e  la  responsabilita'  nell'utilizzo  del  finanziamento
pubblico,  la  societa'  concessionaria  predispone  il  bilancio  di
esercizio indicando in una contabilita' separata i  ricavi  derivanti
dal gettito  del  canone  e  gli  oneri  sostenuti  nell'anno  solare
precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di  uno
schema approvato dall'Autorita',  imputando  o  attribuendo  i  costi
sulla base di principi di contabilita' applicati in modo  coerente  e
obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i  principi  di
contabilita' analitica secondo cui  vengono  tenuti  conti  separati.
Ogni qualvolta vengano utilizzate le  stesse  risorse  di  personale,
apparecchiature o impianti fissi  o  risorse  di  altra  natura,  per
assolvere i  compiti  di  servizio  pubblico  generale  e  per  altre
attivita', i costi relativi devono essere ripartiti sulla base  della
differenza  tra  i  costi  complessivi  della  societa'   considerati
includendo  o  escludendo  le  attivita'  di  servizio  pubblico.  Il
bilancio,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  approvazione,   e'
trasmesso all'Autorita' e al Ministero. 
  2. La contabilita' separata tenuta ai sensi del comma 1 e' soggetta
a controllo da parte di una societa'  di  revisione,  nominata  dalla
societa' concessionaria e scelta dall'Autorita' tra quante  risultano
iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per
le societa' e la borsa, ai sensi dell'articolo 161  del  testo  unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  All'attivita'  della
societa' di revisione si applicano le norme di  cui  alla  Parte  IV,
titolo III, Capo II, sezione IV del citato  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  3. Entro il mese di novembre di ciascun  anno,  il  Ministro  dello
sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce  l'ammontare  del
canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno  successivo,
in misura tale  da  consentire  alla  societa'  concessionaria  della
fornitura  del  servizio  di  coprire  i  costi  che  prevedibilmente
verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici  obblighi
di  servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo  affidati  a   tale
societa', come desumibili dall'ultimo bilancio  trasmesso,  prendendo
anche in considerazione il  tasso  di  inflazione  programmato  e  le
esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La  ripartizione  del
gettito del  canone  dovra'  essere  operata  con  riferimento  anche
all'articolazione territoriale delle reti nazionali  per  assicurarne
l'autonomia economica. 
  4. E' fatto divieto alla societa'  concessionaria  della  fornitura
del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o
indirettamente,  i  ricavi  derivanti  dal  canone   per   finanziare
attivita' non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo. 
 
          Note all'art. 61: 
              - Il regio  decreto-legge  21  febbraio  1938,  n.  246
          (Disciplina  degli  abbonamenti  alle  radioaudizioni)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1938, n. 78. 
              - La legge 4 giugno 1938, n. 880 (Conversione in  legge
          del R.D.L. 21 febbraio 1938, n.  246,  recante  «Disciplina
          degli  abbonamenti  alle  radio-audizioni»)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1938, n. 150. 
              - Il testo dell'articolo 161 del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58 (Testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998,  n.  71,
          S.O., cosi' recita: 
                «Art.  161   (Albo   speciale   delle   societa'   di
          revisione). - 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un  albo
          speciale   delle   societa'    di    revisione    abilitate
          all'esercizio delle attivita' previste dagli articoli 155 e
          158. 
              2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
          speciale  previo  accertamento   dei   requisiti   previsti
          dall'articolo  6,  comma  1,  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneita'  tecnica.
          Non puo' essere iscritta nell'albo speciale la societa'  di
          revisione il cui  amministratore  si  trovi  in  una  delle
          situazioni previste dall'articolo 8, comma 1,  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 
              3.  Le  societa'  di  revisione  costituite  all'estero
          possono  essere  iscritte  nell'albo  se  in  possesso  dei
          requisiti previsti dal comma 2. Tali  societa'  trasmettono
          alla  CONSOB  una  situazione  contabile  annuale  riferita
          all'attivita'  di  revisione  e  organizzazione   contabile
          esercitata in Italia. 
              4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di  revisione
          devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
          assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco  speciale
          previsto  dall'articolo  107  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, o avere stipulato  una  polizza  di
          assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o
          errori  professionali,  comprensiva  della   garanzia   per
          infedelta' dei dipendenti,  per  la  copertura  dei  rischi
          derivanti  dall'esercizio   dell'attivita'   di   revisione
          contabile. L'ammontare della  garanzia  o  della  copertura
          assicurativa e'  stabilito  annualmente  dalla  CONSOB  per
          classi  di  volume  d'affari  e  in  base  agli   ulteriori
          parametri   da   essa   eventualmente    individuati    con
          regolamento.». 
              La sezione IV del Capo II del Titolo III della Parte IV
          del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  citato  e'
          cosi' rubricata: 
                «Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni».