Art. 63 
 
        Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. 
 
  1. La concessione del servizio pubblico radiofonico,  televisivo  e
multimediale   e'   affidata,   fino   al   30   aprile   2027   alla
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. 
  2. L'affidamento in concessione del servizio pubblico  radiofonico,
televisivo e multimediale ha durata decennale  ed  e'  preceduto,  ai
sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220,
da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo. 
  3. Il limite massimo retributivo di  240.000  euro  annui,  di  cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  si
applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente,
ai collaboratori e  ai  consulenti  del  soggetto  affidatario  della
concessione  del  servizio   pubblico   radiofonico,   televisivo   e
multimediale, la cui prestazione professionale non sia  stabilita  da
tariffe regolamentate. 
  4. Ai fini del rispetto del  limite  di  cui  al  comma  3  non  si
applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-bis del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214. 
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, e' affidato in concessione il servizio
pubblico radiofonico,  televisivo  e  multimediale  ed  e'  approvato
l'annesso schema di convenzione. Lo schema  di  decreto  e  l'annesso
schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una
relazione del Ministro  dello  sviluppo  economico  sull'esito  della
consultazione di cui al comma 2, alla  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi  radiotelevisivi.  Il
parere e' reso  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,
decorsi i  quali  il  decreto  puo'  comunque  essere  adottato,  con
l'annesso schema di convenzione. Il decreto  e  l'annesso  schema  di
convenzione sono sottoposti  ai  competenti  organi  di  controllo  e
successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
  6. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che  dispone  il
nuovo affidamento del servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo  e
multimediale, e comunque per un periodo non superiore  a  centottanta
giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano  a
trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e  la  relativa
convenzione gia' in atto. 
  7. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello
schema di convenzione annesso al decreto di  cui  al  comma  5,  alla
stipulazione della convenzione con  la  societa'  concessionaria  del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. 
  8. Per quanto non sia  diversamente  previsto  dal  presente  testo
unico la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a.  e'  assoggettata  alla
disciplina generale delle  societa'  per  azioni,  anche  per  quanto
concerne l'organizzazione e l'amministrazione. Fermo restando  quanto
disposto dal precedente periodo, la societa' ispira la propria azione
a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitivita'. 
  9.  Il  consiglio  di  amministrazione  della  RAI-Radiotelevisione
italiana S.p.a. e' composto da sette membri. Il consiglio,  oltre  ad
essere  organo  di  amministrazione  della  societa',  svolge   anche
funzioni di controllo e di garanzia  circa  il  corretto  adempimento
delle finalita' e  degli  obblighi  del  servizio  pubblico  generale
radiotelevisivo. 
  10. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione
i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice  costituzionale
ai sensi dell'articolo 135,  secondo  comma,  della  Costituzione  o,
comunque,  persone  di   riconosciuta   onorabilita',   prestigio   e
competenza professionale e di notoria indipendenza di  comportamenti,
che  si  siano  distinte  in  attivita'   economiche,   scientifiche,
giuridiche, della cultura umanistica o della  comunicazione  sociale,
maturandovi   significative   esperienze   manageriali.   Ove   siano
lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in  aspettativa
non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei  membri  del
consiglio  di  amministrazione  dura  tre  anni  e  i   membri   sono
rieleggibili  una  sola  volta.   Il   rinnovo   del   consiglio   di
amministrazione e'  effettuato  entro  il  termine  di  scadenza  del
precedente mandato. 
  11. La composizione del consiglio di  amministrazione  e'  definita
favorendo la presenza di entrambi i sessi e  un  adeguato  equilibrio
tra  componenti  caratterizzati   da   elevata   professionalita'   e
comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e
culturale,  nonche',  tenendo  conto   dell'autorevolezza   richiesta
dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o  di  titolarita'
di cariche in societa' concorrenti. 
  12. La carica di membro del consiglio di amministrazione  non  puo'
essere ricoperta, a pena di ineleggibilita'  o  decadenza,  anche  in
corso di mandato, da coloro che ricoprano la carica di Ministro, vice
Ministro o sottosegretario di Stato  o  che  abbiano  ricoperto  tale
carica nei dodici mesi  precedenti  alla  data  della  nomina  o  che
ricoprano la carica di cui all'articolo 7, primo comma,  lettera  c),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30
marzo 1957, n. 361, la  carica  di  cui  all'articolo  1,  comma  54,
lettera a), della legge  7  aprile  2014,  n.  56,  o  la  carica  di
consigliere regionale. 
  13.  Non  possono  essere  nominati   membri   del   consiglio   di
amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti  che
si trovino in una delle seguenti situazioni: 
    a) stato di  interdizione  perpetua  o  temporanea  dai  pubblici
uffici; 
    b) stato di interdizione legale ovvero  temporanea  dagli  uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna
delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile; 
    c)   assoggettamento   a   misure   di    prevenzione    disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi del codice delle leggi  antimafia
e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 
    d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per  uno  dei
delitti previsti nel titolo XI del libro quinto  del  codice  civile,
fatti salvi gli effetti della riabilitazione; 
    e) condanna  con  sentenza  definitiva  alla  reclusione  per  un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede  pubblica,
contro il patrimonio, contro  l'ordine  pubblico,  contro  l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 
    f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque
delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni. 
  14. La nomina del presidente del consiglio  di  amministrazione  e'
effettuata dal consiglio  medesimo  nell'ambito  dei  suoi  membri  e
diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole,  espresso
a maggioranza dei due terzi dei suoi  componenti,  della  Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975,  n.
103,  e  successive  modificazioni.  Al  presidente  possono   essere
affidate dal consiglio di amministrazione deleghe  nelle  aree  delle
relazioni esterne e istituzionali e di supervisione  delle  attivita'
di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la
delega. 
  15.  I  membri  del  consiglio  di   amministrazione   sono   cosi'
individuati: 
    a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti  dal  Senato
della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato; 
    b) due designati dal Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente  ai  criteri  e
alle  modalita'  di   nomina   dei   componenti   degli   organi   di
amministrazione   delle   societa'   controllate    direttamente    o
indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
    c)   uno   designato   dall'assemblea   dei   dipendenti    della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., tra i  dipendenti  dell'azienda
titolari di un rapporto di lavoro  subordinato  da  almeno  tre  anni
consecutivi, con modalita'  che  garantiscano  la  trasparenza  e  la
rappresentativita' della designazione stessa. 
  16. I componenti del consiglio di amministrazione  di  designazione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,  di  cui  al
comma 15, lettera a), devono essere eletti tra coloro che  presentano
la propria candidatura nell'ambito di una procedura di  selezione  il
cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del
Senato e della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a.  almeno  sessanta
giorni prima della nomina. Le  candidature  devono  pervenire  almeno
trenta  giorni  prima  della  nomina  e  i  curricula  devono  essere
pubblicati negli stessi siti internet. 
  17. Per  l'elezione  del  componente  espresso  dall'assemblea  dei
dipendenti della RAI Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  di  cui  al
comma 15, lettera c), la procedura di voto  deve  essere  organizzata
dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda,  con
avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno
sessanta giorni prima della nomina, secondo i  seguenti  criteri:  a)
partecipazione  al  voto,  garantendone  la  segretezza,  anche   via
internet ovvero attraverso la rete intranet  aziendale,  di  tutti  i
dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b)  accesso
alla candidatura dei soli soggetti che abbiano  i  requisiti  fissati
dal comma 4 al 15. Le singole candidature possono  essere  presentate
da  una  delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del  contratto
collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. o
da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno  trenta
giorni prima della nomina. 
  18. La revoca dei componenti del consiglio  di  amministrazione  e'
deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito  di  parere
favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale  e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 
  19. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca
del  presidente  o  di  uno  o   piu'   membri   del   consiglio   di
amministrazione, i nuovi componenti sono  nominati  con  la  medesima
procedura di cui al comma 15 entro i novanta giorni  successivi  alla
data di comunicazione formale delle  dimissioni  o  di  comunicazione
formale della sussistenza della causa di impedimento permanente.  Nel
caso di revoca del presidente o di uno o piu' membri del consiglio di
amministrazione, il termine sopra  indicato  decorre  dalla  data  di
comunicazione formale della valutazione favorevole alla  delibera  di
revoca di cui al comma 18. 
  20. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti  allo  stesso
attribuiti dalla legge e dallo statuto  della  societa',  approva  il
piano industriale e il  piano  editoriale,  il  preventivo  di  spesa
annuale, nonche' gli investimenti  che,  anche  per  effetto  di  una
durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro. 
  21.  Il  consiglio  di  amministrazione   nomina   l'amministratore
delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato: 
    a) risponde  al  consiglio  di  amministrazione  in  merito  alla
gestione   aziendale   e   sovrintende   all'organizzazione   e    al
funzionamento dell'azienda nel quadro dei  piani  e  delle  direttive
definiti dal consiglio di amministrazione; 
    b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva  con
le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio
di amministrazione; 
    c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e  nomina  i
dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori  di  rete,  di
canale  e  di  testata  il  parere  obbligatorio  del  consiglio   di
amministrazione, che nel caso dei direttori di testata e'  vincolante
se e' espresso con la maggioranza  dei  due  terzi;  assume,  nomina,
promuove  e  stabilisce  la  collocazione   aziendale   degli   altri
dirigenti, nonche', su  proposta  dei  direttori  di  testata  e  nel
rispetto  del  contratto  di  lavoro   giornalistico,   degli   altri
giornalisti; 
    d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione
della societa', fatto salvo l'obbligo di sottoporre  all'approvazione
del consiglio di amministrazione gli atti  e  i  contratti  aziendali
aventi  carattere  strategico,  ivi  inclusi  i  piani   annuali   di
trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli  stessi,
nonche' gli atti e i contratti che, anche per effetto di  una  durata
pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro; 
    e) provvede all'attuazione del piano industriale, del  preventivo
di spesa annuale, delle  politiche  del  personale  e  dei  piani  di
ristrutturazione,  nonche'  dei  progetti  specifici  approvati   dal
consiglio  di  amministrazione  in  materia  di   linea   editoriale,
investimenti,  organizzazione  aziendale,  politica   finanziaria   e
politiche del personale; 
    f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione,
i criteri e le modalita' per il reclutamento del personale  e  quelli
per  il  conferimento  di  incarichi  a  collaboratori  esterni,   in
conformita' con quanto indicato, per  le  societa'  a  partecipazione
pubblica, individuando i profili professionali e gli incarichi per  i
quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, puo'  derogarsi
ai suddetti criteri e modalita'; 
    g) propone all'approvazione del consiglio di  amministrazione  il
Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le
forme piu' idonee per  rendere  conoscibili  alla  generalita'  degli
utenti le informazioni  sull'attivita'  complessivamente  svolta  dal
consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di  riservatezza
adeguatamente motivati, nonche' la pubblicazione  nel  sito  internet
della societa': 
      1) dei dati relativi  agli  investimenti  totali  destinati  ai
prodotti  audiovisivi  nazionali  e  ai  progetti   di   coproduzione
internazionale; 
      2) dei curricula e dei  compensi  lordi,  comunque  denominati,
percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo,
nonche' dai dirigenti  di  ogni  livello,  ivi  compresi  quelli  non
dipendenti della societa',  e  comunque  dai  soggetti,  diversi  dai
titolari  di  contratti  di  natura  artistica,   che   ricevano   un
trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico  della  societa'
pari o superiore ad euro 200.000,  con  indicazione  delle  eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonche'
delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di
altri incarichi o attivita' professionali ovvero alla titolarita'  di
cariche in enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ivi  comprese  le  autorita'
amministrative indipendenti; 
      3) dei criteri per il  reclutamento  del  personale  e  per  il
conferimento di  incarichi  a  collaboratori  esterni,  di  cui  alla
lettera f); 
      4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei  contratti
di collaborazione o consulenza non artistica per i quali e'  previsto
un  compenso,  conferiti  a  soggetti  esterni   alla   societa',   e
l'ammontare della relativa spesa, con indicazione,  per  i  contratti
aventi un valore su base annua superiore  a  una  determinata  soglia
individuata nel Piano, dei nominativi e dei  curricula  dei  soggetti
percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso; 
      5) dei criteri  e  delle  procedure  per  le  assegnazioni  dei
contratti di cui all'articolo 65; 
      6) dei dati risultanti  dalla  verifica  del  gradimento  della
programmazione generale e  specifica  della  societa',  ai  fini  del
perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico. 
  22. L'amministratore delegato della  RAI-Radiotelevisione  italiana
S.p.a. deve essere nominato tra coloro che si trovano  in  situazione
di assenza di conflitti di interesse o di titolarita' di  cariche  in
societa' concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e che
sono in possesso di esperienza pregressa per un  periodo  congruo  in
incarichi di analoga responsabilita'  ovvero  in  ruoli  dirigenziali
apicali nel settore pubblico o privato. 
  23.  L'amministratore  delegato  rimane  in  carica  per  tre  anni
dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di
amministrazione, salva la facolta' di revoca da parte  del  consiglio
di    amministrazione,    sentito    il    parere     dell'assemblea.
L'amministratore     delegato,     qualora      dipendente      della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., all'atto della nomina e' tenuto
a  dimettersi  dalla  societa'  o  a  ottenere  il  collocamento   in
aspettativa non retribuita dalla societa' per la durata dell'incarico
di amministratore  delegato.  Nell'anno  successivo  al  termine  del
mandato di amministratore delegato, non  puo'  assumere  incarichi  o
fornire   consulenze   presso   societa'   concorrenti   della    RAI
Radiotelevisione italiana S.p.a. 
  24. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea,
determina il compenso spettante  all'amministratore  delegato  e,  in
caso di revoca, l'indennita' spettante al medesimo amministratore, di
ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo. 
  25. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della
societa'  RAI  Radiotelevisione   italiana   S.p.a.,   ad   eccezione
dell'amministratore  delegato,   si   applica   il   limite   massimo
retributivo di cui all'articolo 23-bis,  commi  5-bis  e  5-ter,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  26. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di  vigilanza
dei servizi pubblici radiotelevisivi della  Commissione  parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi  radiotelevisivi.
Il  consiglio  di  amministrazione  riferisce  semestralmente,  prima
dell'approvazione  del  bilancio,  alla  medesima  Commissione  sulle
attivita'  svolte  dalla  RAI   Radiotelevisione   italiana   S.p.a.,
consegnando   l'elenco   completo   dei   nominativi   degli   ospiti
partecipanti alle trasmissioni. 
  27. La disciplina  di  nomina  del  presidente  e  dei  membri  del
consiglio di amministrazione di cui ai commi 9, 10, 14, 15, 16, 17  e
la relativa disciplina di revoca di cui ai commi 18 e 19 si applicano
fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo  21
della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la  quota  del  10  per
cento del capitale della  RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  in
considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi  di  interesse
generale connessi allo svolgimento del servizio. 
  28.  La  dismissione  della  partecipazione   dello   Stato   nella
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. resta disciplinata dall'articolo
21 della legge 3 maggio 2004, n. 112. 
 
          Note all'art. 63: 
              - Il testo dell'articolo  5  della  legge  28  dicembre
          2015, n. 220 (Riforma della RAI  e  del  servizio  pubblico
          radiotelevisivo), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          gennaio 2016, n. 11. cosi' recita: 
                «Art. 5. (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
          disposizioni sulla composizione e la nomina  del  consiglio
          di  amministrazione  della  RAI-Radiotelevisione   italiana
          S.p.a., di cui all'articolo 49, commi 3, 4,  4-bis,  4-ter,
          4-quater, 6, 6-bis, 6-ter e 8, del citato  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.  177,  come
          modificato  dall'articolo  2  della  presente   legge,   si
          applicano a  decorrere  dal  primo  rinnovo  del  consiglio
          medesimo, successivo alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge. 
              2. In  caso  di  dimissioni  o  impedimento  permanente
          ovvero di revoca del presidente o di uno o piu' membri  del
          consiglio  di  amministrazione  della  RAI-Radiotelevisione
          italiana Spa, sino al primo rinnovo del consiglio  medesimo
          successivo alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, si applicano le disposizioni  dell'articolo  49  del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo 31  luglio
          2005, n. 177, nel testo vigente prima della data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              3. In fase  di  prima  applicazione  e  sino  al  primo
          rinnovo del consiglio di  amministrazione  successivo  alla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   il
          direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana  Spa
          esercita, oltre alle attribuzioni a esso spettanti in  base
          allo statuto della societa', anche i  poteri  e  i  compiti
          attribuiti    all'amministratore    delegato    ai    sensi
          dell'articolo 49, comma 10, del citato testo unico  di  cui
          al  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,  come
          modificato dall'articolo  2  della  presente  legge,  ferma
          restando la facolta' del  medesimo  di  partecipare,  senza
          diritto  di  voto,   alle   riunioni   del   consiglio   di
          amministrazione; al medesimo direttore  generale,  sino  al
          predetto  rinnovo  del  consiglio  di  amministrazione,  si
          applicano     altresi'     le     disposizioni     riferite
          all'amministratore delegato, di cui all'articolo 49-bis del
          medesimo testo  unico,  introdotto  dall'articolo  3  della
          presente legge. 
              4.     L'adeguamento      dello      statuto      della
          RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa,  disposto   ai   sensi
          dell'articolo 2, comma 2, tiene conto  di  quanto  previsto
          dal presente articolo. 
              5. Il Ministero  dello  sviluppo  economico,  in  vista
          dell'affidamento della concessione  del  servizio  pubblico
          radiofonico,   televisivo   e   multimediale,   avvia   una
          consultazione  pubblica   sugli   obblighi   del   servizio
          medesimo, garantendo la piu' ampia partecipazione. 
              6. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla
          Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
          vigilanza dei servizi  radiotelevisivi  per  il  prescritto
          parere lo schema di contratto di servizio con  la  societa'
          concessionaria   del   servizio    pubblico    radiofonico,
          televisivo e  multimediale  almeno  sei  mesi  prima  della
          scadenza  del  contratto  vigente.   In   sede   di   prima
          applicazione,  lo  schema  di  contratto  di  servizio   e'
          trasmesso entro sei mesi dall'affidamento della concessione
          successivo alla scadenza di cui all'articolo 49,  comma  1,
          del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 
              La presente legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserita  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
          legge dello Stato.». 
              - Il testo dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
          24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita'
          e  la  giustizia  sociale),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95, cosi' recita: 
                «Art.  13  (Limite  al  trattamento   economico   del
          personale pubblico e delle societa' partecipate).  -  1.  A
          decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo  retributivo
          riferito al primo  presidente  della  Corte  di  cassazione
          previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive  modificazioni
          e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui  al  lordo
          dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
          fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
          data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
          articoli  23-bis  e  23-ter   contenuti   in   disposizioni
          legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, si  intendono  sostituiti  dal
          predetto  importo.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  gli
          eventuali limiti retributivi in vigore al  30  aprile  2014
          determinati   per   effetto   di   apposite    disposizioni
          legislative, regolamentari e statutarie, qualora  inferiori
          al limite fissato dal presente articolo. 
              2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  al  comma  471,   dopo   le   parole   "autorita'
          amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti:  ",
          con gli enti pubblici economici"; 
                b)  al  comma  472,  dopo  le  parole  "direzione   e
          controllo" sono  inserite  le  seguenti:  "delle  autorita'
          amministrative indipendenti e"; 
                c) al comma 473, le parole "fatti  salvi  i  compensi
          percepiti  per  prestazioni  occasionali"  sono  sostituite
          dalle seguenti  "ovvero  di  societa'  partecipate  in  via
          diretta o indiretta dalle predette amministrazioni". 
              3.  Le  regioni  provvedono  ad   adeguare   i   propri
          ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma  1,
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  475,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 
              4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le  riduzioni
          dei trattamenti  retributivi  conseguenti  all'applicazione
          delle disposizioni di cui al presente articolo operano  con
          riferimento  alle  anzianita'   contributive   maturate   a
          decorrere dal 1° maggio 2014. 
              5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa
          e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di
          cui al presente articolo. 
              5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel  conto
          economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  pubblicano
          nel proprio sito  internet  i  dati  completi  relativi  ai
          compensi percepiti da ciascun componente del  consiglio  di
          amministrazione in qualita'  di  componente  di  organi  di
          societa' ovvero di fondi controllati  o  partecipati  dalle
          amministrazioni stesse.». 
              - La legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
          recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
          sociale. Deleghe al  Governo  per  il  completamento  della
          revisione della struttura del bilancio dello Stato, per  il
          riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
          potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche'
          per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita'
          di Stato e  di  tesoreria)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143. 
              - Il testo dell'articolo  23-bis  del  decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          6 dicembre 2011, n. 284, S.O., cosi' recita: 
                «Art. 23-bis (Compensi per gli amministratori e per i
          dipendenti  delle  societa'  controllate  dalle   pubbliche
          amministrazioni).  -  1.  Fatto   salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 19, comma  6,  del  decreto-legge  1º  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze,  da  emanare  entro  il  30  aprile  2016,
          sentita  la  Conferenza  unificata   per   i   profili   di
          competenza, previo parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti, per le societa' direttamente  o  indirettamente
          controllate da amministrazioni dello Stato  e  dalle  altre
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  ad  esclusione  delle  societa'   emittenti
          strumenti finanziari quotati nei  mercati  regolamentati  e
          loro controllate,  sono  definiti  indicatori  dimensionali
          quantitativi e qualitativi al fine di  individuare  fino  a
          cinque  fasce  per  la   classificazione   delle   suddette
          societa'.  Per   ciascuna   fascia   e'   determinato,   in
          proporzione, il limite dei  compensi  massimi  al  quale  i
          consigli di amministrazione di dette societa'  devono  fare
          riferimento, secondo criteri oggettivi e  trasparenti,  per
          la   determinazione   del   trattamento   economico   annuo
          onnicomprensivo da corrispondere  agli  amministratori,  ai
          dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
          il limite massimo  di  euro  240.000  annui  al  lordo  dei
          contributi previdenziali  e  assistenziali  e  degli  oneri
          fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto  anche  dei
          compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le
          societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del
          limite   massimo   del    trattamento    economico    annuo
          onnicomprensivo  dei  propri  amministratori  e  dipendenti
          fissato con il decreto di cui al presente  comma.  Sono  in
          ogni  caso  fatte  salve  le  disposizioni  legislative   e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. 
              2. In considerazione  di  mutamenti  di  mercato  e  in
          relazione al tasso di inflazione programmato, nel  rispetto
          degli obiettivi di contenimento della spesa  pubblica,  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
          provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
          classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1. 
              3. Gli emolumenti determinati  ai  sensi  dell'articolo
          2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una
          componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
          per cento della componente fissa e che  e'  corrisposta  in
          misura  proporzionale  al  grado   di   raggiungimento   di
          obiettivi  annuali,  oggettivi  e  specifici,   determinati
          preventivamente  dal  consiglio  di   amministrazione.   Il
          Consiglio  di   amministrazione   riferisce   all'assemblea
          convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo  comma,  del
          codice civile, in merito alla politica adottata in  materia
          di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche  in
          termini  di  conseguimento  degli  obiettivi  agli   stessi
          affidati con riferimento alla parte variabile della  stessa
          retribuzione. 
              4.   Nella   determinazione   degli    emolumenti    da
          corrispondere, ai sensi dell'articolo  2389,  terzo  comma,
          del codice civile,  i  consigli  di  amministrazione  delle
          societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui  al
          comma 1 del presente  articolo,  non  possono  superare  il
          limite  massimo   indicato   dal   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al  predetto  comma  1
          per la societa' controllante e, comunque, quello di cui  al
          comma 5-bis e devono in ogni  caso  attenersi  ai  medesimi
          principi di oggettivita' e trasparenza. 
              5. Il decreto di cui al  comma  1  e'  sottoposto  alla
          registrazione della Corte dei conti. 
              5-bis 
              5-ter. 
              5-quater. 
              5-quinquies. 
              5-sexies.». 
              - Il testo dell'articolo 135 della  Costituzione  cosi'
          recita: 
                «Art. 135. 
              La Corte costituzionale e' composta di quindici giudici
          nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica,  per
          un terzo dal Parlamento in seduta comune [Cost. 55]  e  per
          un  terzo   dalle   supreme   magistrature   ordinaria   ed
          amministrative. 
              I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra  i
          magistrati anche a  riposo  delle  giurisdizioni  superiori
          ordinaria  ed  amministrative,  i  professori  ordinari  di
          universita' in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti
          anni di esercizio. 
              I Giudici della Corte costituzionale sono nominati  per
          nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal  giorno  del
          giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. 
              Alla scadenza del  termine  il  giudice  costituzionale
          cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. 
              La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
          stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in  carica
          per un triennio, ed e' rieleggibile, fermi in ogni  caso  i
          termini di scadenza dall'ufficio di giudice. 
              L'ufficio di giudice della Corte e'  incompatibile  con
          quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale,
          con l'esercizio della professione di avvocato  e  con  ogni
          carica ed ufficio indicati dalla legge. 
              Nei  giudizi  d'accusa  contro  il   Presidente   della
          Repubblica intervengono, oltre  i  giudici  ordinari  della
          Corte, sedici  membri  tratti  a  sorte  da  un  elenco  di
          cittadini  aventi  i  requisiti   per   l'eleggibilita'   a
          senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante
          elezione con le stesse modalita' stabilite  per  la  nomina
          dei giudici ordinari.». 
              - Il testo dell'articolo 7 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361  (Approvazione  del
          testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
          Camera dei deputati), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
          giugno 1957, n. 139, S.O., cosi' recita: 
                «Art. 7. (T.U. 5 febbraio 1948,  n.  26,  art.  6,  e
          legge  16  maggio  1956,  n.  493,  art.  2).  -  Non  sono
          eleggibili: 
                  a) i deputati regionali o consiglieri regionali; 
                  b) i presidenti delle Giunte provinciali; 
                  c) i sindaci dei comuni con  popolazione  superiore
          ai 20.000 abitanti; 
                  d)  il  capo  e  vice  capo  della  polizia  e  gli
          ispettori generali di pubblica sicurezza; 
                  e) i capi di Gabinetto dei Ministri; 
                  f) il Rappresentante del Governo presso la  Regione
          autonoma della Sardegna, il Commissario dello  Stato  nella
          Regione siciliana, i commissari del Governo per le  regioni
          a statuto ordinario, il  commissario  del  Governo  per  la
          regione  Friuli-Venezia   Giulia,   il   presidente   della
          Commissione di coordinamento per la Regione Valle  d'Aosta,
          i commissari del  Governo  per  le  Province  di  Trento  e
          Bolzano, i prefetti  e  coloro  che  fanno  le  veci  nelle
          predette cariche; 
                  g)  i  viceprefetti  e  i  funzionari  di  pubblica
          sicurezza; 
                  h) gli ufficiali  generali,  gli  ammiragli  e  gli
          ufficiali superiori delle Forze armate dello  Stato,  nella
          circoscrizione del loro comando territoriale. 
              Le cause di ineleggibilita' di cui al primo comma  sono
          riferite anche alla titolarita' di  analoghe  cariche,  ove
          esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in  Stati
          esteri. 
              Le cause di ineleggibilita',  di  cui  al  primo  e  al
          secondo comma, non hanno effetto se le funzioni  esercitate
          siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
          scadenza  del  quinquennio  di  durata  della  Camera   dei
          deputati. 
              Per cessazione dalle funzioni  si  intende  l'effettiva
          astensione da ogni  atto  inerente  all'ufficio  rivestito,
          preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e  c)  del
          primo comma e  nei  corrispondenti  casi  disciplinati  dal
          secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni
          e,  negli  altri  casi,  dal  trasferimento,  dalla  revoca
          dell'incarico o del  comando  ovvero  dal  collocamento  in
          aspettativa. 
              L'accettazione della candidatura comporta in ogni  caso
          la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a),
          b) e c). 
              Il quinquennio decorre dalla data della prima  riunione
          dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art.
          11. 
              In caso di scioglimento della Camera dei deputati,  che
          ne anticipi la scadenza  di  oltre  centoventi  giorni,  le
          cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se  le
          funzioni esercitate siano  cessate  entro  i  sette  giorni
          successivi  alla  data  di  pubblicazione  del  decreto  di
          scioglimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana.». 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 54, lettera a), della
          legge 7 aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle  citta'
          metropolitane, sulle province, sulle unioni  e  fusioni  di
          comuni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014,
          n. 81, cosi' recita: 
                «54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51
          a 53 esclusivamente: 
                  a) il presidente della provincia; 
                  b) il consiglio provinciale; 
                  c) l'assemblea dei sindaci.». 
              - Il testo dell'articolo 2382 del codice  civile  cosi'
          recita: 
                «Art.  2382.   (Cause   di   ineleggibilita'   e   di
          decadenza). - Non puo' essere nominato amministratore, e se
          nominato   decade   dal    suo    ufficio,    l'interdetto,
          l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una
          pena che  importa  l'interdizione,  anche  temporanea,  dai
          pubblici  uffici  o  l'incapacita'  ad  esercitare   uffici
          direttivi.». 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo 6 settembre
          2011, n. 159 si veda nelle note all'articolo 21. 
              Il titolo XI del libro  quinto  del  codice  civile  e'
          cosi' rubricato: 
                «Disposizioni penali in  materia  di  societa'  e  di
          consorzi». 
              - Il testo dell'articolo 4 della legge 14 aprile  1975,
          n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica  e
          televisiva), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17  aprile
          1975, n. 102, cosi' recita: 
                «Art. 4. La Commissione parlamentare per  l'indirizzo
          generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi: 
                  formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei
          principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione  dei
          programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi
          disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta
          tempestivamente le deliberazioni  necessarie  per  la  loro
          osservanza; 
                  stabilisce,    tenuto    conto    delle    esigenze
          dell'organizzazione e  dell'equilibrio  dei  programmi,  le
          norme per garantire l'accesso al  mezzo  radiotelevisivo  e
          decide  sui  ricorsi  presentati  contro  le  deliberazioni
          adottate dalla  sottocommissione  parlamentare  di  cui  al
          successivo articolo 6 sulle richieste di accesso; 
                  disciplina direttamente  le  rubriche  di  «Tribuna
          politica»  «Tribuna  elettorale»,  «Tribuna  sindacale»   e
          «Tribuna stampa». 
              La  Commissione  trasmette  i  propri  atti   per   gli
          adempimenti  dovuti  alle  Presidenze  dei  due  rami   del
          Parlamento, alla Presidente del Consiglio dei Ministri,  al
          Ministro per le poste e le telecomunicazioni,  ai  consigli
          regionali e al consiglio di amministrazione della  societa'
          concessionaria. 
              Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione  puo'
          invitare il presidente, gli  amministratori,  il  direttore
          generale e i dirigenti della societa' concessionaria e, nel
          rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga
          utile;  puo',  altresi',   chiedere   alla   concessionaria
          l'effettuazione di indagini e studi e la  comunicazione  di
          documenti.». 
              - Il testo dell'articolo 1 del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          S.O., cosi' recita: 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione).  (Art.
          1 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
          d.lgs n. 80 del 1998). - 1. Le  disposizioni  del  presente
          decreto disciplinano  l'organizzazione  degli  uffici  e  i
          rapporti di lavoro  e  di  impiego  alle  dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche,  tenuto  conto  delle  autonomie
          locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
          nel  rispetto  dell'articolo   97,   comma   primo,   della
          Costituzione, al fine di: 
                  a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
                  b) razionalizzare il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
                  c)  realizzare  la  migliore  utilizzazione   delle
          risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,  assicurando
          la formazione e lo sviluppo professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e
          per le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.». 
              - Il testo dell'articolo 21 della legge 3 maggio  2004,
          n. 112, citata nelle note all'articolo 59, cosi' recita: 
                «Art. 21.  (Dismissione  della  partecipazione  dello
          Stato nella RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.).  -  1.
          Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge e' completata la fusione per  incorporazione
          della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.  nella  societa'
          RAI-Holding S.p.a. Ai fini di tale operazione, i termini di
          cui agli articoli  2501-ter,  ultimo  comma,  2501-septies,
          primo comma, e 2503, primo comma, del codice  civile,  sono
          dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di  cui
          e' titolare la RAI-Radiotelevisione italiana  Spa  saranno,
          per effetto  della  presente  legge,  trasferite  di  pieno
          diritto alla societa'  incorporante,  senza  necessita'  di
          ulteriori provvedimenti. 
              2. Per effetto dell'operazione di  fusione  di  cui  al
          comma  1,  la  societa'  RAI-Holding   S.p.a.   assume   la
          denominazione  sociale  di  «RAI-Radiotelevisione  italiana
          S.p.a.» e il consiglio di  amministrazione  della  societa'
          incorporata   assume   le   funzioni   di   consiglio    di
          amministrazione della societa' risultante dalla fusione. Le
          disposizioni   della   presente   legge    relative    alla
          RAI-Radiotelevisione  italiana   S.p.a.   si   intenderanno
          riferite  alla  societa'  risultante   dall'operazione   di
          fusione. 
              3. Entro quattro mesi dalla data di completamento della
          fusione per incorporazione di cui al comma 1 e' avviato  il
          procedimento per l'alienazione della  partecipazione  dello
          Stato  nella  RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.   come
          risultante dall'operazione di fusione di cui  al  comma  1.
          Tale  alienazione  avviene  mediante  offerta  pubblica  di
          vendita, in conformita' al testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni,  e  relativi  regolamenti  attuativi,  e  al
          decreto-legge 31  maggio  1994,  n.  332,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  1994,  n.  474,  e
          successive modificazioni. Con una o piu' deliberazioni  del
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          sono definiti i tempi, le modalita'  di  presentazione,  le
          condizioni  e  gli  altri  elementi  dell'offerta  o  delle
          offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma. 
              4. Una quota delle azioni alienate  e'  riservata  agli
          aderenti all'offerta che dimostrino di essere in regola  da
          almeno un anno con il pagamento del canone  di  abbonamento
          di cui al regio decreto-legge 21  febbraio  1938,  n.  246,
          convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e  successive
          modificazioni. Tali  azioni  non  possono  essere  alienate
          prima di diciotto mesi dalla data di acquisto. 
              5. In considerazione dei  rilevanti  e  imprescindibili
          motivi di interesse generale e di ordine pubblico  connessi
          alla   concessione   del   servizio    pubblico    generale
          radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana
          S.p.a.,  e'  inserita  nello  statuto  della  societa'   la
          clausola di limitazione  del  possesso  azionario  prevista
          dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
          n. 332,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio 1994, n. 474, prevedendosi  il  limite  massimo  del
          possesso dell'uno per cento delle azioni aventi diritto  di
          voto per tutti i soggetti indicati dal  medesimo  comma  1.
          Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di  voto  o  di
          blocco, o comunque gli accordi relativi alla  modalita'  di
          esercizio  dei   diritti   inerenti   alle   azioni   della
          RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., che intercorrano  tra
          soggetti titolari,  anche  mediante  soggetti  controllati,
          controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva
          superiore al limite di possesso azionario del 2 per  cento,
          riferito  alle  azioni  aventi  diritto  di  voto,   o   la
          presentazione congiunta di liste da parte  di  soggetti  in
          tale posizione. Tali  clausole  sono  di  diritto  inserite
          nello statuto  della  societa',  non  sono  modificabili  e
          restano efficaci senza limiti di tempo. 
              6. Fino al 31 dicembre 2005 e' vietata la  cessione  da
          parte della RAI-Radiotelevisione italiana  S.p.a.  di  rami
          d'azienda. 
              7.   I   proventi   derivanti   dalle   operazioni   di
          collocamento  sul  mercato  di   azioni   ordinarie   della
          RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. sono destinati per  il
          75 per cento al Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di
          Stato, di cui  alla  legge  27  ottobre  1993,  n.  432,  e
          successive modificazioni. La restante quota e' destinata al
          finanziamento degli incentivi all'acquisto e alla locazione
          finanziaria di cui all'articolo 25, comma 7.».