Art. 64 Responsabilita' dei componenti degli organi della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. 1. L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. sono soggetti alle azioni civili di responsabilita' previste dalla disciplina ordinaria delle societa' di capitali. 2. L'amministratore delegato provvede, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla tempestiva pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 63, comma 21, lettera g). L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilita' per danno all'immagine della societa' ed e' comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. L'amministratore delegato non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso e' dipeso da causa a lui non imputabile.