Art. 64 
 
             Responsabilita' dei componenti degli organi 
             della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. 
 
  1.  L'amministratore  delegato  e  i  componenti  degli  organi  di
amministrazione  e  controllo  della  RAI-Radiotelevisione   italiana
S.p.a. sono soggetti alle azioni civili di  responsabilita'  previste
dalla disciplina ordinaria delle societa' di capitali. 
  2.  L'amministratore  delegato   provvede,   nel   rispetto   della
disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali,  alla
tempestiva  pubblicazione  e  all'aggiornamento  con  cadenza  almeno
annuale dei dati e delle  informazioni  previsti  nel  Piano  per  la
trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal  consiglio  di
amministrazione ai sensi dell'articolo  63,  comma  21,  lettera  g).
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al  precedente
periodo costituisce eventuale  causa  di  responsabilita'  per  danno
all'immagine della societa' ed e' comunque  valutato  ai  fini  della
corresponsione della retribuzione  accessoria  o  di  risultato,  ove
prevista. L'amministratore delegato non  risponde  dell'inadempimento
qualora provi che lo stesso e' dipeso da causa a lui non imputabile.