Art. 67 
 
                Sanzioni di competenza dell'Autorita' 
 
  1. L'Autorita' applica, secondo le procedure stabilite con  proprio
regolamento, in base a principi di  proporzionalita',  adeguatezza  e
rispetto del contraddittorio, le sanzioni  per  la  violazione  degli
obblighi  in  materia  di  programmazione,  pubblicita'  e  contenuti
radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti: 
    a) dalle disposizioni per il rilascio delle  concessioni  per  la
radiodiffusione televisiva privata su  frequenze  terrestri  adottate
dall'Autorita' con  proprio  regolamento,  ivi  inclusi  gli  impegni
relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione; 
    b) dal regolamento dell'Autorita' relativo  alla  radiodiffusione
terrestre  in  tecnica  digitale,  relativamente  ai   fornitori   di
contenuti; 
    c)   dalle   disposizioni   sulle    comunicazioni    commerciali
audiovisive, pubblicita' televisiva e radiofonica,  sponsorizzazioni,
televendite ed inserimento di prodotti, ivi comprese le  disposizioni
sul  livello  sonoro  della  pubblicita'  di   cui   ai   regolamenti
dell'Autorita' e ai codici di autoregolamentazione; 
    d) dall'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.  223,
nonche'   dai   regolamenti   dell'Autorita',   relativamente    alla
registrazione dei programmi; 
    e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo
di trasmissione  dei  messaggi  di  comunicazione  pubblica,  di  cui
all'articolo 36; 
    f) in materia di propaganda radiotelevisiva di  servizi  di  tipo
interattivo audiotex  e  videotex  dall'articolo  1,  comma  26,  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650; 
    g) in materia di tutela della produzione  audiovisiva  europea  e
indipendente,  dal  titolo  VII  e  dai  regolamenti  dell'Autorita',
nonche' dai decreti ministeriali; 
    h) in materia di diritto  di  rettifica,  nei  casi  di  mancata,
incompleta  o  tardiva  osservanza  del  relativo  obbligo   di   cui
all'articolo 35; 
    i) in materia dei divieti di cui all'articolo 29, comma 4; 
    l) in materia di obbligo di trasmissione del  medesimo  programma
su  tutto  il  territorio  per  il  quale  e'  rilasciato  il  titolo
abilitativo, salva la deroga di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera
g); 
    m) dalle disposizioni in materia di diffusione  di  programmi  in
contemporanea di cui all'articolo 26; 
    n) in materia di obbligo di informativa  all'Autorita'  riguardo,
tra l'altro, a dati contabili ed extra  contabili,  dall'articolo  1,
comma 28, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.  650,   e   dai
regolamenti dell'Autorita'; 
    o)   dalle   disposizioni   in   materia   di   pubblicita'    di
amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo 49; 
    p) in materia di violazioni delle norme sul diritto  d'autore  di
cui all'articolo 32, comma 2; 
    q)  dalle  disposizioni  in  materia  di   tutela   dei   diritti
fondamentali di cui all'articolo 30, dalle norme  a  salvaguardia  di
una maggiore accessibilita' da parte degli utenti con disabilita'  di
cui all'articolo  31  e  dalle  disposizioni  di  cui  al  codice  di
autoregolamentazione adottato a salvaguardia dei valori  dello  sport
ai sensi dell'articolo 39; 
    r) dai regolamenti dell'Autorita' adottati in materia  di  eventi
di interesse sociale e di grande  interesse  pubblico  ai  sensi  dei
commi 2 e 4 dell'articolo 33. 
  2. L'Autorita', applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I
e II, della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  tenuto  conto,  in
particolare, della gravita' del fatto e delle conseguenze che ne sono
derivate  nonche'  della  durata  ed  eventuale  reiterazione   delle
violazioni delibera l'irrogazione della sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma: 
    a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di  inosservanza  delle
disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) c) e p); 
    b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in  caso  di  inosservanza  delle
disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e); 
    c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in  caso  di  violazione  delle
norme di cui al comma 1, lettera f); 
    d) da 100.000 euro a 5.000.000  euro,  ovvero  fino  all'uno  per
cento del fatturato annuo, quando il valore di  tale  percentuale  e'
superiore a 5.000.000 euro, in caso di violazione delle norme di  cui
al comma 1, lettera g) e lettera r); 
    e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme
di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n); 
    f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme
di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui  la  pubblicita'
di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita,  su  incarico  degli
stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media; 
    g) da 30.000 euro a 600.000 euro  in  caso  di  violazione  delle
norme di cui al comma 1, lettera q). 
  3. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 e'  escluso  il
beneficio del pagamento in misura ridotta previsto  dall'articolo  16
della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  4. Nei casi piu' gravi di violazioni di cui alle lettere h),  i)  e
l)  del  comma  1,  l'Autorita'  dispone  altresi',   nei   confronti
dell'emittente  televisiva  o   dell'emittente   radiofonica,   anche
analogica, la sospensione dell'attivita' per  un  periodo  da  uno  a
dieci giorni. 
  5. In attesa che il Governo  adotti  uno  o  piu'  regolamenti  nei
confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora  e  televisiva
in ambito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1 e 2  sono
ridotte ad un decimo e quelle previste  dall'articolo  38,  comma  2,
sono ridotte ad un quinto. 
  6. La riduzione ad un decimo di cui al comma  5  si  applica  anche
alle sanzioni irrogate alle emittenti locali ai  sensi  dell'articolo
1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, degli articoli 30  e
31 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  dell'articolo  5,
comma 8, del decreto legislativo 9 gennaio 2008,  n.  9,  nonche'  ai
sensi dell'articolo 1, commi 10, 11 e 12,  della  legge  13  dicembre
2010, n. 220. 
  7. L'Autorita' applica le  sanzioni  per  le  violazioni  di  norme
previste dal presente testo unico  in  materia  di  minori  ai  sensi
dell'articolo 38. 
  8. L'Autorita' e' altresi' competente ad applicare le  sanzioni  in
materia di posizioni di significativo potere di  mercato  lesive  del
pluralismo di cui all'articolo 51, nonche' quelle di cui all'articolo
1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
  9. Fermo restando il potere dell'Autorita' di cui all'articolo  41,
comma 7, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo
42 da parte dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video
l'Autorita'  applica,  in  base  a  principi   di   proporzionalita',
adeguatezza   e   rispetto   del   contraddittorio,   una    sanzione
amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 600.000 euro, ovvero  fino
all'uno per cento del fatturato  annuo,  quando  il  valore  di  tale
percentuale e' superiore a  600.000  euro  del  fatturato  realizzato
nell'ultimo  esercizio  chiuso  anteriormente  alla  notifica   della
contestazione. Nell'applicazione  della  sanzione  l'Autorita'  tiene
conto, in particolare, della gravita' del fatto e  delle  conseguenze
che ne sono derivate nonche' della durata ed  eventuale  reiterazione
delle violazioni. 
  10. L'Autorita' verifica l'adempimento dei compiti  assegnati  alla
concessionaria  del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo   e
multimediale e, in caso di violazioni, applica le  sanzioni,  secondo
quanto disposto dall'articolo 62. 
  11. Se la  violazione  e'  di  particolare  gravita'  o  reiterata,
l'Autorita' puo' disporre nei confronti del fornitore di  servizi  di
media audiovisivi, o dell'emittente radiofonica, anche  digitale,  la
sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a  sei  mesi,
ovvero nei casi piu' gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle
diffide  della  stessa  Autorita',  la  revoca  della  concessione  o
dell'autorizzazione. 
  12. Le somme versate a titolo di  sanzioni  amministrative  per  le
violazioni previste dal presente articolo  sono  versate  all'entrata
del bilancio dello Stato. 
  13. Le sanzioni amministrative previste dal  presente  articolo  si
applicano anche se il fatto  costituisce  reato  e  indipendentemente
dall'avvio di un'azione penale. 
 
          Note all'art. 67: 
              - Il testo dell'articolo 20 della legge 6 agosto  1990,
          n. 223, citata nelle note all'articolo 9, cosi' recita: 
                «Art. 20. (Obblighi concernenti la programmazione dei
          concessionari).  -  1.  I  concessionari  privati  per   la
          radiodiffusione sonora e televisiva in ambito  locale  sono
          tenuti a trasmettere programmi per non  meno  di  otto  ore
          giornaliere  e  per  non  meno   di   sessantaquattro   ore
          settimanali.  Su  quest'ultimo   limite   si   calcola   la
          percentuale di programmi informativi  locali  prevista  dal
          comma 18 dell'articolo 16. 
              2.  I  concessionari  privati  per  la  radiodiffusione
          sonora e televisiva  in  ambito  nazionale  sono  tenuti  a
          trasmettere per non meno di dodici ore  giornaliere  e  per
          non meno di novanta ore settimanali. 
              3.  Non  si  considerano  programmi   le   trasmissioni
          meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse. 
              4. 
              5. I  concessionari  privati  sono  altresi'  tenuti  a
          conservare la registrazione dei programmi per  i  tre  mesi
          successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi. 
              6.  I  soggetti  titolari   di   concessione   per   la
          radiodiffusione sonora o  televisiva  in  ambito  nazionale
          sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali  o
          giornali radio.». 
              - Il testo dei commi  26  e  28  dell'articolo  1,  del
          decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti
          per  l'esercizio  dell'attivita'  radiotelevisiva  e  delle
          telecomunicazioni), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249, cosi' recita: 
                «26.   Sono   vietati   i   servizi    audiotex    ed
          internazionali  che  presentino  forme   o   contenuti   di
          carattere erotico, pornografico o osceno. E'  vietato  alle
          emittenti televisive e radiofoniche,  locali  e  nazionali,
          propagandare  servizi  di  tipo  interattivo   audiotex   e
          videotex quali «linea diretta» conversazione,  «messaggerie
          locali», «chat line», «one to  one»  e  «hot  line»,  nelle
          fasce di ascolto e di visione fra le  ore  7,00  e  le  ore
          24,00. E' fatto altresi' divieto  di  propagandare  servizi
          audiotex,  in  programmi   radiotelevisivi,   pubblicazioni
          periodiche   ed   ogni   altro   tipo   di    comunicazione
          espressamente dedicato ai minori.» 
                «28. Il Garante per la radiodiffusione  e  l'editoria
          determina con  propri  provvedimenti  da  pubblicare  nella
          Gazzetta Ufficiale, stabilendo altresi' le  modalita'  e  i
          termini di  comunicazione  e  con  un  anticipo  di  almeno
          novanta  giorni  rispetto  ai  termini  fissati,   i   dati
          contabili ed  extracontabili,  nonche'  le  notizie  che  i
          soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo  e  quarto,
          12, 18, commi primo, secondo e terzo, e  19,  comma  primo,
          della legge 5 agosto 1981, n. 416,  all'articolo  11  della
          legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive  modificazioni  e
          integrazioni, agli articoli 12 e 21 della  legge  6  agosto
          1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del  decreto-legge
          27 agosto 1993,  n.  323,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  27  ottobre  1993,  n.  422,  o  che  comunque
          esercitano, in qualsiasi forma e con qualsiasi  tecnologia,
          attivita' di  radiodiffusione  sonora  o  televisiva,  sono
          tenuti a trasmettere al suo Ufficio,  nonche'  i  dati  che
          devono  formare  oggetto  di  comunicazione  da  parte  dei
          soggetti di cui agli articoli 5  della  legge  25  febbraio
          1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993,  n.
          323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  ottobre
          1993,  n.  422.  Le  fondazioni,  gli   enti   morali,   le
          associazioni, i gruppi di  volontariato,  i  sindacati,  le
          cooperative non aventi scopo di  lucro,  le  imprese  e  le
          ditte individuali, che siano editrici di un solo  periodico
          che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di  un
          solo periodico  distribuito  in  un'unica  area  geografica
          provinciale, ovvero di piu'  periodici  tutti  a  carattere
          scientifico,   sempre   che   i   ricavi   della   raccolta
          pubblicitaria non rappresentino piu' del 40 per  cento  dei
          ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una
          sola concessione per la radiodiffusione in  ambito  locale,
          sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente  al
          Garante   per   la   radiodiffusione   e   l'editoria   una
          comunicazione unica, su carta semplice, recante i  seguenti
          dati: 
                  a) denominazione e codice fiscale della fondazione,
          o dell'ente, o  del  gruppo,  o  dell'associazione,  o  del
          sindacato, ovvero ragione sociale e  codice  fiscale  della
          cooperativa non avente  scopo  di  lucro,  con  indicazione
          nominativa del rispettivo legale rappresentante; 
                  b) denominazione e codice  fiscale  della  societa'
          editrice o del titolare dell'impresa  individuale,  nonche'
          eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563
          del codice civile; 
                  c) sede legale; 
                  d) elenco  e  tiratura  dei  periodici  editi,  con
          indicazione del  soggetto  proprietario  delle  testate  se
          diverso    dall'editore    dichiarante,     ovvero     nome
          dell'emittente gestita; 
                  e)  numero  complessivo  dei   dipendenti   e   dei
          giornalisti dipendenti a tempo pieno; 
                  f)  contributi   pubblici,   ricavi   da   vendite,
          abbonamenti e pubblicita', nonche', per  le  concessionarie
          di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.». 
              - Per i riferimenti delle sezioni I e  II  del  Capo  I
          della legge 24 novembre 1981, n. 689  si  veda  nelle  note
          all'articolo 38. 
              - Il testo dell'articolo 16  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689 citata cosi' recita: 
                «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E'  ammesso
          il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se
          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi
          della violazione. 
              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.». 
              - Per il testo dell'articolo 1 della  legge  31  luglio
          1997, n. 249 si veda nelle note all'articolo 9. 
              - Il testo degli articoli 30  e  31  del  Codice  delle
          comunicazioni  elettroniche  come  modificato  dal  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva  (UE)  2019/1972,
          cosi' recita: 
                «Art. 30 (Sanzioni) (art. 29 eecc e  art.  98  Codice
          2003). -  1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano alle reti e servizi di comunicazione  elettronica
          a uso pubblico. 
              2. Ai soggetti che nell'ambito della procedura  di  cui
          all'articolo 22, comma 6, forniscono, deliberatamente o per
          negligenza grave,  informazioni  errate  o  incomplete,  il
          Ministero  o   l'Autorita',   in   base   alle   rispettive
          competenze,   comminano   una    sanzione    amministrativa
          pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000,00 da stabilirsi
          in rapporto alla gravita' del fatto e alle conseguenze  che
          ne sono derivate. 
              3. In caso di installazione  e  fornitura  di  reti  di
          comunicazione  elettronica  od  offerta   di   servizi   di
          comunicazione elettronica a uso pubblico senza la  relativa
          autorizzazione generale, il Ministero commina, se il  fatto
          non  costituisce   reato,   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  da  euro  30.000,00  a  euro  2.500.000,00,  da
          stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. 
              4.  Se  il  fatto  previsto   al   comma   3   riguarda
          l'installazione o l'esercizio  di  impianti  radioelettrici
          ovvero impianti di radiodiffusione sonora o televisiva,  si
          applica la sanzione amministrativa da euro  50.000  a  euro
          2.500.000,00. 
              5. Chiunque realizza trasmissioni, anche  simultanee  o
          parallele,  contravvenendo   ai   limiti   territoriali   o
          temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con  la
          sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00. 
              6. Oltre alla sanzione amministrativa di cui  al  comma
          3, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di
          una somma pari a venti volte  i  diritti  amministrativi  e
          contributi, di cui rispettivamente agli articoli 16  e  42,
          commisurati al periodo di  esercizio  abusivo  accertato  e
          comunque per un periodo non inferiore all'anno. 
              7.   Indipendentemente   dai   provvedimenti    assunti
          dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
          dai commi 3 e 4, il  Ministero,  ove  il  trasgressore  non
          provveda,  puo'  provvedere  direttamente,  a   spese   del
          possessore,   a   suggellare,   rimuovere   o   sequestrare
          l'impianto ritenuto abusivo, avvalendosi anche dalla  forza
          pubblica. 
              8. Nel caso di reiterazione degli illeciti  di  cui  ai
          commi 3, 4 e 5 per piu' di due volte in un quinquennio,  il
          Ministero commina  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          nella misura massima stabilita dagli stessi commi. 
              9. In caso di installazione  e  fornitura  di  reti  di
          comunicazione  elettronica  od  offerta   di   servizi   di
          comunicazione elettronica a uso pubblico in  difformita'  a
          quanto dichiarato ai sensi dell'articolo  11  comma  4,  il
          Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da
          euro 30.000,00 a euro 580.000,00. 
              10. Fermo restando quanto stabilito  dall'articolo  32,
          ai soggetti che commettono  violazioni  gravi  o  reiterate
          piu' di due volte nel quinquennio  delle  condizioni  poste
          dall'autorizzazione  generale,  il  Ministero  commina  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro
          600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei  termini  e
          con  le  modalita'  prescritti,  alla   comunicazione   dei
          documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero
          o  dall'Autorita',  gli  stessi,  secondo   le   rispettive
          competenze,   comminano   una    sanzione    amministrativa
          pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 1.150.000,00. 
              11. Ai soggetti che nelle comunicazioni  richieste  dal
          Ministero e dall'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, espongono dati contabili  o  fatti  concernenti
          l'esercizio delle proprie attivita' non  corrispondenti  al
          vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621  del
          codice civile. 
              12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e  alle
          diffide,  impartiti  ai  sensi  del  presente  decreto  dal
          Ministero  o  dall'Autorita',  gli   stessi,   secondo   le
          rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa
          pecuniaria  da  euro  240.000,00   a   euro   5.000.000,00,
          ordinando  altresi'   all'operatore   il   rimborso   delle
          eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti,
          indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso  non
          inferiore a trenta  giorni.  Se  l'inottemperanza  riguarda
          provvedimenti  adottati  dall'Autorita'  in   ordine   alla
          violazione delle disposizioni  relative  a  imprese  aventi
          significativo potere  di  mercato,  si  applica  a  ciascun
          soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria
          non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento
          del fatturato realizzato dallo stesso soggetto  nell'ultimo
          bilancio approvato anteriormente alla  notificazione  della
          contestazione,    relativo    al    mercato    al     quale
          l'inottemperanza si riferisce. 
              13. Nei confronti dei soggetti che offrono al  pubblico
          i servizi di comunicazione elettronica in luoghi presidiati
          mediante apparecchiature terminali, quali telefoni, telefax
          o apparati  per  la  connessione  alla  rete,  in  caso  di
          accertamento delle violazioni previste dai commi 3, 9 e  10
          del presente articolo si applica la sanzione amministrativa
          da euro 300,00 a euro 25.000,00. 
              14. Nei casi previsti dai commi 8,9,10 e 11, 12,  13  e
          15  e  nelle  ipotesi  di  mancato  pagamento  dei  diritti
          amministrativi e dei contributi di cui agli articoli  16  e
          42,  nei  termini  previsti  dall'allegato  n.  12,  se  la
          violazione e' di particolare gravita', o reiterata per piu'
          di  due  volte  in  un   quinquennio,   il   Ministero   su
          segnalazione dell'Autorita', e previa  contestazione,  puo'
          disporre la sospensione dell'attivita' per un  periodo  non
          superiore a  sei  mesi,  o  la  revoca  dell'autorizzazione
          generale e degli eventuali  diritti  di  uso.  In  caso  di
          mancato,  ritardato  o  incompleto  pagamento  dei  diritti
          amministrativi di cui all'articolo 16. l'Autorita' commina,
          previa   contestazione,   una    sanzione    amministrativa
          pecuniaria del 10% del contributo dovuto per ogni  semestre
          di ritardato pagamento o, se la violazione e' reiterata per
          piu'  di  due  volte  in  un  quinquennio,  in  misura  non
          inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del
          fatturato  realizzato  dallo  stesso  soggetto  nell'ultimo
          bilancio approvato anteriormente alla  notificazione  della
          contestazione.  Nei   predetti   casi,   il   Ministero   o
          l'Autorita',   rimangono   esonerati    da    ogni    altra
          responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono tenuti  ad
          alcun indennizzo nei confronti dell'impresa. 
              15. In caso di violazione delle disposizioni  contenute
          nel Titolo  III  della  Parte  III,  nonche'  dell'articolo
          98-octiesdecies, il Ministero  o  l'Autorita',  secondo  le
          rispettive    competenze,    comminano     una     sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  euro  170.000,00   a   euro
          2.500.000,00. 
              16. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli
          operatori di cui all'articolo 57,  comma  6,  il  Ministero
          commina una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          170.000,00 a euro  2.500.000,00.  Se  la  violazione  degli
          anzidetti obblighi e' di particolare gravita'  o  reiterata
          per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero  puo'
          disporre la sospensione dell'attivita' per un  periodo  non
          superiore  a  due  mesi  o  la  revoca  dell'autorizzazione
          generale.  In  caso   di   integrale   inosservanza   della
          condizione n. 11 della  parte  A  dell'allegato  n.  1,  il
          Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale. 
              17. In caso di inosservanza delle disposizioni  di  cui
          ai commi 1, 5, 6, 8 e 9 dell'articolo 56, indipendentemente
          dalla  sospensione  dell'esercizio  e   salvo   l'esercizio
          dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore  e'
          punito con la sanzione amministrativa da  euro  3.000,00  a
          euro 15.000,00. 
              18. In caso di inosservanza delle disposizioni  di  cui
          all'articoli 94 comma 6, il trasgressore e' punito  con  la
          sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00. 
              19. In caso di inosservanza delle disposizioni  di  cui
          agli   articoli   98,   98,   98-quindecies,   98-sedecies,
          98-septies  decies  e   98-duodetrices   il   Ministero   o
          l'Autorita', secondo le  rispettive  competenze,  comminano
          una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00  a
          euro 5.000.000,00 e, nei casi piu' gravi, fino  al  5%  del
          fatturato  risultante  dall'ultimo  bilancio  approvato  al
          momento della  notifica  della  contestazione.  e  ordinano
          l'immediata cessazione della violazione. L'Autorita' ordina
          inoltre   all'operatore    il    rimborso    delle    somme
          ingiustificatamente addebitate agli  utenti,  indicando  il
          termine entro cui adempiere, in ogni caso non  inferiore  a
          trenta  giorni.  Nel  caso  di  violazione  di  particolare
          gravita' o reiterazione degli illeciti di cui agli articoli
          98,  98-quindecies,   98-sedecies,   98   septiesdecies   e
          98-duodetrices per piu' di due  volte  in  un  quinquennio,
          l'Autorita' irroga la sanzione amministrativa pecuniaria in
          misura non inferiore al 2 per cento e non  superiore  al  5
          per cento del fatturato realizzato  dallo  stesso  soggetto
          nell'ultimo   bilancio   approvato    anteriormente    alla
          notificazione della contestazione 
              20. In caso di violazione dell'articolo 3, commi 1,  2,
          5, 6 e 7, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5,
          comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma 1,
          dell'articolo  6-quater,  commi  1   e   2,   dell'articolo
          6-sexies, commi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, commi l, 2 e  3,
          dell'articolo  9,  dell'articolo  11,   dell'articolo   12,
          dell'articolo 14, dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, o
          dell'articolo 16, comma 4, del regolamento (UE) n. 531/2012
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012,
          relativo al roaming sulle reti pubbliche  di  comunicazioni
          mobili all'interno dell'Unione europea, come modificato dal
          regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920,
          l'Autorita' irroga una sanzione  amministrativa  pecuniaria
          da euro 120.000  a  euro  2.500.000  e  ordina  l'immediata
          cessazione della  violazione.  L'Autorita'  ordina  inoltre
          all'operatore il rimborso delle  somme  ingiustificatamente
          addebitate agli utenti,  indicando  il  termine  entro  cui
          adempiere, in ogni caso  non  inferiore  a  trenta  giorni.
          Qualora l'Autorita' riscontri,  a  un  sommario  esame,  la
          sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1,  2,
          5 e 6, dell'articolo 4, commi 1, 2 e  3,  dell'articolo  5,
          comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma 1,
          dell'articolo 6-quater, comma  1,  dell'articolo  6-sexies,
          commi 1 e 3, dell'articolo 7,  comma  1,  dell'articolo  9,
          commi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12,  comma  1,
          dell'articolo 14 o dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e  6,
          del  citato  regolamento  (UE)  n.   531/2012   e   ritenga
          sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un  danno
          di notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per
          la  tutela  degli  utenti,  puo'  adottare,   sentiti   gli
          operatori  interessati  e  nelle  more  dell'adozione   del
          provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per  far
          sospendere la condotta con effetto immediato. 
              21.   In   caso   di   violazione   dell'articolo    3,
          dell'articolo 4, commi 1 e 2, o dell'articolo 5,  comma  2,
          del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 25  novembre  2015,  che  stabilisce  misure
          riguardanti l'accesso a un'internet aperta e  che  modifica
          la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio  universale  e
          ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi  di
          comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012
          relativo al roaming sulle reti pubbliche  di  comunicazioni
          mobili  all'interno  dell'Unione,  l'Autorita'  irroga  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000  a  euro
          2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione.
          Qualora l'Autorita' riscontri,  a  un  sommario  esame,  la
          sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1,  2,
          3 e 4, del citato  regolamento  (UE)  2015/2120  e  ritenga
          sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un  danno
          di notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per
          la  tutela  degli  utenti,  puo'  adottare,   sentiti   gli
          operatori  interessati  e  nelle  more  dell'adozione   del
          provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per  far
          sospendere la condotta con effetto immediato. 
              22. L'Autorita'  puo'  disporre  la  pubblicazione  dei
          provvedimenti adottati ai sensi dei commi 13, 21, 22 e  23,
          a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti
          piu'  idonei,  anche  con  pubblicazione  su  uno  o   piu'
          quotidiani a diffusione nazionale. 
              23. Restano ferme, per le materie non disciplinate  dal
          decreto, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi  29,  30,
          31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
              24.    Alle    sanzioni    amministrative    irrogabili
          dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  non  si
          applicano le disposizioni sul pagamento in  misura  ridotta
          di cui all'articolo 16 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689. 
              25.  Se  gli  accertamenti   delle   violazioni   delle
          disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 17 e
          18 del presente articolo sono effettuati dagli  Ispettorati
          del   Ministero,   gli   stessi   provvedono   direttamente
          all'applicazione delle relative sanzioni amministrative. 
              26.  Salvo  che  il  fatto   non   costituisca   reato,
          l'inosservanza delle disposizioni in materia  di  sicurezza
          informatica e'  punita,  con  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria: 
                a)   da   euro   250.000   a   euro   1.500.000   per
          l'inosservanza   delle   misure   di   sicurezza   di   cui
          all'articolo 40, comma 3, lettera a); 
                b) da euro 300.000 ad euro 1.800.000 per  la  mancata
          comunicazione  di  ogni  incidente  significativo  di   cui
          all'articolo 40, comma 3, lettera b); 
                c) da euro 200.000 a euro 1.000.000  per  la  mancata
          fornitura delle informazioni  necessarie  per  valutare  la
          sicurezza di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a). 
              27. Le sanzioni di cui  al  presente  articolo  possono
          essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della  minima
          entita' della violazione; dell'opera svolta dall'agente per
          l'eventuale eliminazione o attenuazione  delle  conseguenze
          della   violazione   e    delle    dimensioni    economiche
          dell'operatore.» 
                «Art. 31 (Danneggiamenti e turbative) (art. 97 Codice
          2003).  -  1.  Chiunque  svolga  attivita'  che  rechi,  in
          qualsiasi  modo,  danno   ai   servizi   di   comunicazione
          elettronica o alle opere e agli oggetti ad essi inerenti e'
          punito, salvo che il fatto non costituisca  reato,  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a  euro
          10.000,00. 
              2. Fermo restando  quanto  disposto  dal  comma  1,  e'
          vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi
          di comunicazione elettronica e alle opere a essi  inerenti.
          La violazione del  divieto  comporta  l'applicazione  della
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro  500,00  a  euro
          5.000,00. 
              3.   Gli   Ispettorati   territoriali   del   Ministero
          provvedono direttamente ad applicare le  predette  sanzioni
          amministrative nei confronti dei trasgressori.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  5   del   citato   decreto
          legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, cosi' recita: 
                «Art. 5. (Diritto di cronaca). -  1.  Agli  operatori
          della comunicazione e' riconosciuto il diritto  di  cronaca
          relativo a ciascun evento della competizione. 
              2.  L'esercizio  del  diritto  di  cronaca   non   puo'
          pregiudicare   lo   sfruttamento   normale   dei    diritti
          audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari  dei  diritti
          medesimi, ne' arrecare un ingiustificato  pregiudizio  agli
          interessi   dell'organizzatore   della    competizione    e
          dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque  lo
          sfruttamento   normale   dei   diritti    audiovisivi    la
          comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo
          reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi
          aggiornamenti, adeguatamente intervallati. 
              3.  E'  comunque  garantita  alla  concessionaria   del
          servizio   pubblico,   limitatamente   alle    trasmissioni
          televisive, e alle altre emittenti televisive  nazionali  e
          locali la trasmissione di immagini salienti e correlate per
          il resoconto di attualita' nell'ambito dei telegiornali, di
          durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata
          e comunque non  superiore  a  quattro  minuti  per  ciascun
          giorno solare, con un limite  massimo  di  tre  minuti  per
          singolo evento, decorso  un  breve  lasso  di  tempo  dalla
          conclusione dell'evento, comunque non  inferiore  alle  tre
          ore,  e  fino  alle   quarantotto   ore   successive   alla
          conclusione  dell'evento  medesimo,  nel   rispetto   delle
          modalita' e  dei  limiti  temporali  previsti  da  apposito
          regolamento   dell'Autorita'   per   le   garanzie    nelle
          comunicazioni, sentiti  i  rappresentanti  delle  categorie
          interessate e  le  associazioni  dei  consumatori  e  degli
          utenti  rappresentative  a   livello   nazionale   iscritte
          nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo
          6 settembre 2005, n. 206. 
              4. L'Autorita' adotta, con le stesse procedure  di  cui
          al comma  3,  un  regolamento  per  disciplinare  i  limiti
          temporali e  le  modalita'  di  esercizio  del  diritto  di
          cronaca, anche in diretta,  da  parte  delle  emittenti  di
          radiodiffusione  sonora  e  dei  fornitori   di   contenuti
          radiofonici in ambito nazionale e  locale,  fatte  comunque
          salve le modalita' di diffusione acquisite per il  medesimo
          diritto di cronaca. 
              5. Il regolamento di cui  al  comma  3  e'  redatto  in
          conformita' alle  disposizioni  derivanti  dall'ordinamento
          comunitario, con particolare  riferimento  alla  disciplina
          degli eventi di particolare rilevanza per  la  societa'  ai
          sensi del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 
              6. Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  cronaca,
          all'organizzatore della  competizione  e  all'organizzatore
          dell'evento e agli assegnatari dei diritti e' fatto obbligo
          di   mettere   a   disposizione   degli   operatori   della
          comunicazione,  previo  rimborso  dei  soli  costi  tecnici
          stabiliti nel tariffario di cui all'articolo  4,  comma  7,
          estratti di immagini salienti e  correlate,  contrassegnati
          dal logo dell'organizzatore della competizione. Qualora non
          fosse garantita l'acquisizione delle immagini  nei  termini
          che  precedono,  l'organizzatore   della   competizione   e
          l'organizzatore dell'evento consentono agli operatori della
          comunicazione  di  accedere  agli  impianti  sportivi   per
          riprendere l'evento, secondo  le  modalita'  stabilite  nel
          regolamento di cui al comma 3. Il  regolamento  di  cui  al
          comma  3  stabilisce  altresi'  i  requisiti  soggettivi  e
          oggettivi  per  l'accreditamento  degli   operatori   della
          comunicazione all'interno dell'impianto sportivo. 
              7. L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
          vigila sulla corretta applicazione del presente articolo. 
              8. Alle violazioni dei regolamenti di cui ai commi 3  e
          4  si  applicano  le   sanzioni   amministrative   previste
          all'articolo 1, comma 31, della legge 31  luglio  1997,  n.
          249.». 
              - Il testo dell'articolo 1, commi 10,  11  e  12  della
          legge  13  dicembre  2010,  n.  220  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  di  stabilita'  2011),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297, S.O., cosi' recita: 
                «10. Prima della data  stabilita  per  la  definitiva
          cessazione  delle  trasmissioni   televisive   in   tecnica
          analogica, ai sensi dell'articolo  2-bis,  comma  5,  primo
          periodo,  del  decreto-legge  23  gennaio   2001,   n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20  marzo  2001,
          n. 66,  e  successive  modificazioni,  il  Ministero  dello
          sviluppo economico provvede  alla  definitiva  assegnazione
          dei diritti  d'uso  del  radiospettro,  anche  mediante  la
          trasformazione del  rilascio  provvisorio  in  assegnazione
          definitiva dei diritti d'uso, e rilascia i relativi  titoli
          abilitativi conformemente ai criteri previsti dall'articolo
          15,  comma  1,  del  testo  unico  dei  servizi  di   media
          audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31
          luglio  2005,  n.  177,  e  successive   modificazioni,   e
          dall'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008,  n.
          59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
          2008, n. 101, e successive  modificazioni.  Successivamente
          all'assegnazione di cui al precedente periodo,  i  soggetti
          privi del necessario titolo abilitativo  si  astengono  dal
          compiere   atti    che    comportino    l'utilizzo    delle
          radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire  con
          il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di
          violazione di tale obbligo o di indebita occupazione  delle
          radiofrequenze da parte di  soggetti  operanti  in  tecnica
          analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del
          codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto
          legislativo  1º  agosto  2003,   n.   259,   e   successive
          modificazioni. L'attivazione, anche  su  reti  SFN  (Single
          Frequency  Network),  di   impianti   non   preventivamente
          autorizzati  dal   Ministero   dello   sviluppo   economico
          comporta, ferma restando  la  disattivazione  dell'impianto
          illecitamente  attivato,  la  sospensione  temporanea   del
          diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo  di  un
          anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la  revoca  del
          medesimo diritto d'uso. 
              11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico
          e  l'Autorita'  per  le   garanzie   nelle   comunicazioni,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,   fissano   gli
          ulteriori obblighi dei titolari  dei  diritti  d'uso  delle
          radiofrequenze destinate  alla  diffusione  di  servizi  di
          media audiovisivi, ai fini di un uso piu' efficiente  dello
          spettro e della valorizzazione e promozione  delle  culture
          regionali o locali.  Il  mancato  rispetto  degli  obblighi
          stabiliti   ai   sensi   del   presente   comma    comporta
          l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma
          3, del testo unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e
          radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio  2005,
          n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il
          diritto di disporre dei diritti d'uso sulle  radiofrequenze
          precedentemente assegnate. 
              12. In caso di trasmissione di programmi televisivi  in
          tecnica  digitale  in  mancanza   del   necessario   titolo
          abilitativo, al  soggetto  che  ne  ha  la  responsabilita'
          editoriale  si   applicano   le   sanzioni   amministrative
          pecuniarie previste dall'articolo 98, comma 2,  del  codice
          delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui   al   decreto
          legislativo  1º  agosto  2003,   n.   259,   e   successive
          modificazioni. L'operatore di rete che ospita  nel  proprio
          blocco di diffusione  un  fornitore  di  servizi  di  media
          audiovisivi privo di titolo abilitativo  e'  soggetto  alla
          sospensione  o  alla  revoca  dell'utilizzo  della  risorsa
          assegnata con il diritto d'uso.». 
              - Per il testo dell'articolo 1 della legge n.  249  del
          1997 si veda nelle note all'articolo 9.