Art. 68 
 
                Sanzioni di competenza del Ministero 
 
  1. Restano ferme e si applicano agli  impianti  di  radiodiffusione
sonora e  televisiva  le  disposizioni  sanzionatorie  contenute  nel
Codice  delle  comunicazioni  elettroniche   sia   per   i   soggetti
autorizzati dal Ministero sia per i soggetti che operano in virtu' di
concessione  ai  sensi  della  legge  6  agosto  1990,  n.   223,   o
autorizzazione  con  i  diritti  e  gli  obblighi  stabiliti  per  il
concessionario dalla medesima legge n. 223 del 1990. 
  2. La riduzione ad un decimo di cui all'articolo 67,  comma  5,  si
applica anche alle sanzioni irrogate  dal  Ministero  alle  emittenti
radiotelevisive  in  ambito  locale  ai  sensi   delle   disposizioni
sanzionatorie contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche. 
  3. Il Ministero, con le modalita' e secondo  le  procedure  di  cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone la revoca della concessione
o dell'autorizzazione nei seguenti casi: 
    a)  perdita  dei  requisiti  previsti  per  il   rilascio   delle
concessioni o delle autorizzazioni; 
    b) dichiarazione di fallimento o ammissione  ad  altra  procedura
concorsuale, non seguita da autorizzazione alla prosecuzione  in  via
provvisoria all'esercizio dell'impresa. 
  4. In caso di mancato rispetto dei principi di  cui  all'  articolo
50,  comma  1,  o  comunque  in  caso  di  mancato   utilizzo   delle
radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la sospensione per  un
periodo fino a sei mesi dell'assegnazione. La sospensione e' adottata
qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione  di
avvio del procedimento ed essere stato invitato  a  regolarizzare  la
propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette  giorni.
In caso di reiterata violazione nei tre anni successivi  all'adozione
di un provvedimento di sospensione il  Ministero  dispone  la  revoca
ovvero la riduzione dell'assegnazione. 
  5. Le somme versate a titolo  di  sanzioni  amministrative  per  le
violazioni previste dal presente articolo  sono  versate  all'entrata
del bilancio dello Stato. 
  6. Le sanzioni amministrative previste  dal  presente  articolo  si
applicano anche se il fatto  costituisce  reato  e  indipendentemente
dall'avvio di un'azione penale. 
 
          Note all'art. 68: 
              - Per i riferimenti della legge 6 agosto 1990,  n.  223
          si veda nelle note all'articolo 9. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.