Art. 69 
 
                      Principio di specialita' 
 
  1. In considerazione degli obiettivi di  tutela  del  pluralismo  e
degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo conto
dell'esigenza di incoraggiare l'uso efficace e la gestione efficiente
delle  radiofrequenze,  di   adottare   misure   proporzionate   agli
obiettivi, di incoraggiare  investimenti  efficienti  in  materia  di
infrastrutture,  promovendo  innovazione,  e   di   adottare   misure
rispettose  e  tali  da  non  ostacolare  lo  sviluppo  dei   mercati
emergenti, le disposizioni del presente testo  unico  in  materia  di
reti utilizzate per la diffusione di servizi di media  audiovisivi  e
radiofonici  di  cui   all'articolo   1,   comma   2,   costituiscono
disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi dell'art. 1,  comma  4,
del Codice delle comunicazioni elettroniche,  su  quelle  dettate  in
materia dal medesimo. 
 
          Note all'art. 69: 
              -  Il  testo   dell'articolo   1   del   Codice   delle
          comunicazioni  elettroniche  come  modificato  dal  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva  (UE)  2019/1972,
          cosi' recita: 
                «Art. 1 (Ambito di applicazione) (art. 1 eecc; art. 2
          Codice 2003). - 1. Formano oggetto del presente decreto  le
          disposizioni in materia di: 
                  a) reti e servizi di comunicazione  elettronica  ad
          uso pubblico,  ivi  comprese  le  reti  utilizzate  per  la
          diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e  le
          reti della televisione via cavo; 
                  b) gruppi chiusi di utenti; 
                  c) reti e servizi di comunicazione  elettronica  ad
          uso privato; 
                  d)   tutela   degli   impianti    sottomarini    di
          comunicazione elettronica; 
                  e) servizi radioelettrici. 
              2. Non formano oggetto del decreto le  disposizioni  in
          materia di: 
                a)  servizi  che   forniscono   contenuti   trasmessi
          utilizzando reti e servizi di comunicazione  elettronica  o
          che comportano un controllo editoriale su tali contenuti; 
                b)   apparecchiature    contemplate    dal    decreto
          legislativo 22 giugno 2016, n. 128 che attua  la  direttiva
          2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle  legislazioni
          degli Stati membri relative alla messa a  disposizione  sul
          mercato di apparecchiature radio e che abroga la  direttiva
          1999/5/CE, fatte salve le apparecchiature utilizzate  dagli
          utenti della radio e televisione digitale; 
                c)   disciplina   dei    servizi    della    societa'
          dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986,  n.
          317, disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
          70. 
              3. Il presente decreto  reca  le  specifiche  norme  in
          materia  di  tutela  dei  consumatori  nel  settore   delle
          comunicazioni  elettroniche,  quali  condizioni  a  corredo
          delle autorizzazioni generali per la fornitura  di  servizi
          di   comunicazione   elettronica.   Rimangono   ferme    le
          disposizioni del Codice del  consumo,  di  cui  al  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
              4. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni  del
          decreto le norme speciali in materia di reti utilizzate per
          la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi. 
              5. Le Amministrazioni competenti  all'applicazione  del
          presente   decreto   garantiscono   la   conformita'    del
          trattamento dei dati alle norme in  materia  di  protezione
          dei dati. 
              6. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano
          fatte salve le  limitazioni  derivanti  da  esigenze  della
          difesa e della  sicurezza  dello  Stato,  della  protezione
          civile, della salute pubblica e della tutela  dell'ambiente
          e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste
          da specifiche  disposizioni  di  legge  o  da  disposizioni
          regolamentari di attuazione. 
              7.  Restano  ferme  le  competenze  e  i   poteri   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  all'articolo
          5, comma 3, lettera b-bis) della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  nonche'  le  competenze  e  i  poteri  del   Comitato
          interministeriale  per  la  transizione  digitale  di   cui
          all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22.».