Art. 7 Trasmissioni transfrontaliere 1. Salvi i casi previsti dal presente articolo, e' assicurata la liberta' di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione sul territorio nazionale italiano di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva 2010/13/UE. All'Autorita' spetta il compito di adottare misure appropriate per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. A tal fine l'Autorita' stipula protocolli d'intesa con il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia. 2. L'Autorita' puo' disporre la sospensione provvisoria della ricezione o ritrasmissione dei servizi di media audiovisivi erogati da un fornitore sottoposto alla giurisdizione di un altro Stato membro nei seguenti casi: a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di anni diciotto, in particolare di programmi che contengono scene pornografiche o di violenza gratuita, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengono incitamento alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di un gruppo, per motivi di razza, sesso, religione o nazionalita'; c) erogazione di servizi di media audiovisivi tali da rappresentare un rischio serio e grave di pregiudizio per la salute pubblica; d) violazione manifesta seria e grave del divieto di pubblica provocazione a commettere i reati di terrorismo di cui all'articolo 5 della direttiva 2017/541/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017; e) pregiudizio o rischio grave e serio di pregiudizio per la pubblica sicurezza, ivi compresa la salvaguardia della difesa e della sicurezza nazionali. 3. La sospensione di cui al comma 2 e' subordinata alle condizioni seguenti: a) nel corso dei dodici mesi precedenti il fornitore di servizi di media audiovisivi ha gia' tenuto, in almeno due occasioni, uno o piu' dei comportamenti indicati al comma 2, lettere a), b) e c) o ha tenuto, in almeno un'occasione, uno dei comportamenti di cui alle lettere d) ed e); b) l'Autorita' ha notificato per iscritto al fornitore di servizi di media audiovisivi, allo Stato membro avente giurisdizione su tale fornitore e alla Commissione europea le presunte violazioni e le misure proporzionate che intende adottare in caso di nuove violazioni; c) al fornitore di servizi di media audiovisivi e' stata assicurata la possibilita' di rappresentare, in contraddittorio, le proprie osservazioni relative alle presunte violazioni notificate dall'Autorita', secondo le modalita' indicate con regolamento dell'Autorita' stessa; d) le consultazioni con lo Stato membro dotato di giurisdizione sul fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici e con la Commissione europea, svolte ai sensi della procedura disciplinata dall'art. 3 della direttiva (UE) 2018/1808, non hanno condotto a una soluzione amichevole entro un mese dalla ricezione, da parte della commissione, della notifica di cui alla lettera b) e l'Autorita' ha comunicato al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici il mancato raggiungimento di una soluzione amichevole entro il predetto termine. 4. Le condizioni di cui al comma 3, lettere c) e d), non si applicano nei casi di violazione di cui al comma 2, lettera d). 5. L'Autorita' si conforma alla decisione con la quale la Commissione europea accerta l'incompatibilita' al diritto dell'Unione europea della sospensione temporanea della ricezione o della ritrasmissione sul territorio nazionale dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, ritirando prontamente l'atto emesso e rimuovendone gli effetti. L'Autorita' fornisce alla commissione le informazioni eventualmente necessarie, entro un mese dal ricevimento della richiesta. 6. E' fatta salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giurisdizionale o misura sanzionatoria contro le violazioni di cui al presente articolo, nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sul fornitore di servizi di media interessato. 7. In casi urgenti, e' possibile derogare alle condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), purche' si intervenga entro un mese dalla presunta violazione. Le misure adottate sono notificate al piu' presto, a cura dell'Autorita', alla Commissione europea e allo Stato membro alla cui giurisdizione e' soggetto il fornitore dei servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza. 8. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sottoposti alla giurisdizione italiana sono tenuti in ogni caso, a osservare la normativa nazionale, anche di carattere penale, vigente in materia. 9. Se un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro fornisce un servizio di media audiovisivo in tutto o per la maggior parte destinato al territorio italiano, l'Autorita' puo' chiedere a tale Stato di considerare eventuali questioni relative alle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle violazioni di cui al comma 2, secondo le procedure definite con apposito regolamento della stessa Autorita'. 10. Quando all'applicazione delle misure di cui al comma 9 non seguono risultati soddisfacenti e vi sono elementi probatori idonei a far ritenere che il fornitore di servizi di media in questione si e' stabilito nello Stato membro cui spetta la giurisdizione per eludere le norme piu' rigorose applicabili in caso di stabilimento nel territorio italiano, si applica la normativa nazionale, anche penale, vigente in materia, senza necessita' di dimostrare l'intenzione del fornitore di servizi di media di eludere le norme piu' rigorose. 11. Le misure di cui al comma 10 possono essere adottate alle seguenti condizioni: a) l'intenzione di adottare le misure in questione e i relativi motivi sono stati notificati alla Commissione europea e allo Stato membro interessato; b) sono stati rispettati i diritti di difesa e al contraddittorio del fornitore interessato, assicurandogli, in particolare, la possibilita' di presentare osservazioni; c) la Commissione europea, previa richiesta di parere all'ERGA, ha accertato che le misure cosi' disposte sono compatibili con il diritto dell'Unione europea. 12. L'Autorita' puo' disporre la sospensione della ricezione o della ritrasmissione di servizi di media audiovisivi sulla base di richieste provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, qualora ritenga che tali provvedimenti sono: a) necessari per una delle seguenti ragioni: 1) tutela dell'ordine pubblico, in particolare la prevenzione, l'investigazione, l'individuazione e il perseguimento di reati, anche in funzione della tutela dei minori e del contrasto all'incitamento all'odio fondato su motivi di razza, sesso, religione o nazionalita', nonche' alle violazioni della dignita' umana degli individui; 2) tutela della sanita' pubblica; 3) tutela della pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionali; 4) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del presente testo unico; b) relativi a un servizio di media audiovisivi a richiesta lesivo degli obiettivi di cui alla lettera a) o che ponga un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi; c) proporzionati agli obiettivi perseguiti. 13. In ipotesi di violazione dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma per la condivisione di video, l'Autorita' puo' disporre la sospensione della ricezione o ritrasmissione dei servizi sottoposti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 41, comma 7, o non soggetti alla giurisdizione di alcun o Stato membro dell'Unione europea, i cui contenuti o cataloghi sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano. A tale fine, a seguito di un formale richiamo, l'Autorita' puo' ordinare al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma o infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione di tali programmi o cataloghi presso il pubblico italiano. In caso di inosservanza dell'ordine, l'Autorita' applica al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 500.000. 14. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, alle trasmissioni televisive provenienti da Stati terzi che siano parte della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 327.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010 si veda nelle note alle premesse. - La direttiva 2017/541/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2017, n. L 88. - Per i riferimenti della direttiva (UE) 2018/1808 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti della legge 5 ottobre 1991, n. 327 si veda nelle note all'articolo 3.