Art. 7 
 
                    Trasmissioni transfrontaliere 
 
  1. Salvi i casi previsti dal presente articolo,  e'  assicurata  la
liberta' di ricezione e non viene ostacolata  la  ritrasmissione  sul
territorio  nazionale  italiano  di  servizi  di  media   audiovisivi
provenienti da altri Stati membri dell'Unione  europea,  per  ragioni
attinenti  ai  settori   coordinati   dalla   direttiva   2010/13/UE.
All'Autorita' spetta il compito di adottare  misure  appropriate  per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo.  A  tal
fine l'Autorita' stipula protocolli d'intesa con il  Ministero  della
salute, il Ministero della difesa, il  Ministero  dell'interno  e  il
Ministero della giustizia. 
  2. L'Autorita'  puo'  disporre  la  sospensione  provvisoria  della
ricezione o ritrasmissione dei servizi di media  audiovisivi  erogati
da un fornitore sottoposto  alla  giurisdizione  di  un  altro  Stato
membro nei seguenti casi: 
    a)  violazione  manifesta,  seria  e   grave   del   divieto   di
trasmissione  di  programmi  che  possono  nuocere  gravemente   allo
sviluppo fisico, mentale o morale dei minori  di  anni  diciotto,  in
particolare di programmi che  contengono  scene  pornografiche  o  di
violenza gratuita, a meno che la scelta dell'ora  di  trasmissione  o
qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i  minori  che  si
trovano  nell'area  di  diffusione  assistano  normalmente   a   tali
programmi; 
    b)  violazione  manifesta,  seria  e   grave   del   divieto   di
trasmissione di programmi che contengono incitamento alla violenza  o
all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro  di  un
gruppo, per motivi di razza, sesso, religione o nazionalita'; 
    c)  erogazione  di  servizi  di   media   audiovisivi   tali   da
rappresentare un rischio serio e grave di pregiudizio per  la  salute
pubblica; 
    d) violazione manifesta seria e grave  del  divieto  di  pubblica
provocazione a commettere i reati di terrorismo di cui all'articolo 5
della direttiva 2017/541/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 15 marzo 2017; 
    e) pregiudizio o rischio grave e  serio  di  pregiudizio  per  la
pubblica sicurezza, ivi compresa la salvaguardia della difesa e della
sicurezza nazionali. 
  3. La sospensione di cui al comma 2 e' subordinata alle  condizioni
seguenti: 
    a) nel corso dei dodici mesi precedenti il fornitore  di  servizi
di media audiovisivi ha gia' tenuto, in almeno due occasioni,  uno  o
piu' dei comportamenti indicati al comma 2, lettere a), b) e c) o  ha
tenuto, in almeno un'occasione, uno dei  comportamenti  di  cui  alle
lettere d) ed e); 
    b) l'Autorita' ha notificato per iscritto al fornitore di servizi
di media audiovisivi, allo Stato membro avente giurisdizione su  tale
fornitore e alla Commissione europea  le  presunte  violazioni  e  le
misure  proporzionate  che  intende  adottare  in   caso   di   nuove
violazioni; 
    c)  al  fornitore  di  servizi  di  media  audiovisivi  e'  stata
assicurata la possibilita' di rappresentare, in  contraddittorio,  le
proprie osservazioni relative  alle  presunte  violazioni  notificate
dall'Autorita',  secondo  le  modalita'  indicate   con   regolamento
dell'Autorita' stessa; 
    d) le consultazioni con lo Stato membro dotato  di  giurisdizione
sul fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici e con  la
Commissione europea, svolte ai  sensi  della  procedura  disciplinata
dall'art. 3 della direttiva (UE) 2018/1808, non hanno condotto a  una
soluzione amichevole entro un mese dalla ricezione,  da  parte  della
commissione, della notifica di cui alla lettera b) e  l'Autorita'  ha
comunicato al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici
il mancato  raggiungimento  di  una  soluzione  amichevole  entro  il
predetto termine. 
  4. Le condizioni di cui al  comma  3,  lettere  c)  e  d),  non  si
applicano nei casi di violazione di cui al comma 2, lettera d). 
  5.  L'Autorita'  si  conforma  alla  decisione  con  la  quale   la
Commissione europea accerta l'incompatibilita' al diritto dell'Unione
europea  della  sospensione  temporanea  della  ricezione   o   della
ritrasmissione  sul  territorio  nazionale  dei  servizi  dei   media
audiovisivi e radiofonici,  ritirando  prontamente  l'atto  emesso  e
rimuovendone gli effetti. L'Autorita' fornisce  alla  commissione  le
informazioni eventualmente necessarie, entro un mese dal  ricevimento
della richiesta. 
  6. E' fatta salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio
giurisdizionale o misura sanzionatoria contro le violazioni di cui al
presente  articolo,  nello  Stato  membro  che  esercita  la  propria
giurisdizione sul fornitore di servizi di media interessato. 
  7. In casi urgenti, e' possibile derogare alle condizioni di cui al
comma 3, lettere a) e b), purche' si intervenga entro un  mese  dalla
presunta violazione. Le  misure  adottate  sono  notificate  al  piu'
presto, a cura dell'Autorita', alla Commissione europea e allo  Stato
membro alla cui giurisdizione e' soggetto il fornitore dei servizi di
media, insieme ai motivi dell'urgenza. 
  8. I fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici
sottoposti alla giurisdizione italiana sono tenuti in  ogni  caso,  a
osservare la normativa nazionale, anche di carattere penale,  vigente
in materia. 
  9. Se un fornitore di servizi di media soggetto alla  giurisdizione
di un altro Stato membro fornisce un servizio di media audiovisivo in
tutto o per  la  maggior  parte  destinato  al  territorio  italiano,
l'Autorita' puo' chiedere  a  tale  Stato  di  considerare  eventuali
questioni relative  alle  disposizioni  del  presente  articolo,  con
particolare riguardo alle violazioni di cui al comma  2,  secondo  le
procedure definite con apposito regolamento della stessa Autorita'. 
  10. Quando all'applicazione delle misure di  cui  al  comma  9  non
seguono risultati soddisfacenti e vi sono elementi probatori idonei a
far ritenere che il fornitore di servizi di media in questione si  e'
stabilito nello Stato membro cui spetta la giurisdizione per  eludere
le norme piu'  rigorose  applicabili  in  caso  di  stabilimento  nel
territorio italiano, si applica la normativa nazionale, anche penale,
vigente in materia, senza necessita' di dimostrare  l'intenzione  del
fornitore di servizi di media di eludere le norme piu' rigorose. 
  11. Le misure di cui al  comma  10  possono  essere  adottate  alle
seguenti condizioni: 
    a) l'intenzione di adottare le misure in questione e  i  relativi
motivi sono stati notificati alla Commissione europea  e  allo  Stato
membro interessato; 
    b) sono stati rispettati i diritti di difesa e al contraddittorio
del  fornitore  interessato,  assicurandogli,  in   particolare,   la
possibilita' di presentare osservazioni; 
    c) la Commissione europea, previa richiesta di  parere  all'ERGA,
ha accertato che le misure cosi' disposte  sono  compatibili  con  il
diritto dell'Unione europea. 
  12. L'Autorita' puo' disporre  la  sospensione  della  ricezione  o
della ritrasmissione di servizi di media audiovisivi  sulla  base  di
richieste provenienti da  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,
qualora ritenga che tali provvedimenti sono: 
    a) necessari per una delle seguenti ragioni: 
      1) tutela dell'ordine pubblico, in particolare la  prevenzione,
l'investigazione, l'individuazione e il perseguimento di reati, anche
in funzione della tutela dei minori e del  contrasto  all'incitamento
all'odio fondato su motivi di razza, sesso, religione o nazionalita',
nonche' alle violazioni della dignita' umana degli individui; 
      2) tutela della sanita' pubblica; 
      3) tutela della pubblica sicurezza,  compresa  la  salvaguardia
della sicurezza e della difesa nazionali; 
      4) tutela dei consumatori, ivi  compresi  gli  investitori,  ai
sensi del presente testo unico; 
    b) relativi a un servizio di media audiovisivi a richiesta lesivo
degli obiettivi di cui alla lettera a) o che ponga un rischio serio e
grave di pregiudizio a tali obiettivi; 
    c) proporzionati agli obiettivi perseguiti. 
  13. In ipotesi di violazione dei principi fondamentali del  sistema
dei servizi di media  audiovisivi  e  radiofonici  e  di  servizi  di
piattaforma per la condivisione di video, l'Autorita'  puo'  disporre
la  sospensione  della  ricezione  o   ritrasmissione   dei   servizi
sottoposti alla giurisdizione  italiana  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma  3,  e  dell'articolo  41,  comma  7,  o  non   soggetti   alla
giurisdizione di alcun o Stato  membro  dell'Unione  europea,  i  cui
contenuti o cataloghi sono ricevuti direttamente o indirettamente dal
pubblico italiano. A tale fine, a seguito  di  un  formale  richiamo,
l'Autorita'  puo'  ordinare  al  fornitore  di  servizi   interattivi
associati o di servizi di accesso  condizionato  o  all'operatore  di
rete o  di  servizi  sulla  cui  piattaforma  o  infrastruttura  sono
veicolati programmi, di adottare ogni misura necessaria ad inibire la
diffusione di tali programmi o cataloghi presso il pubblico italiano.
In caso di inosservanza dell'ordine, l'Autorita' applica al fornitore
di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato
o all'operatore di rete o  di  servizi  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 500.000. 
  14. Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano,  con  i
necessari adattamenti, alle trasmissioni  televisive  provenienti  da
Stati  terzi  che  siano  parte  della  Convenzione   europea   sulla
televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e
ratificata ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 327. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i  riferimenti  della  direttiva  2010/13/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 10  marzo  2010  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - La direttiva 2017/541/UE del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  15  marzo  2017  sulla  lotta  contro   il
          terrorismo  e   che   sostituisce   la   decisione   quadro
          2002/475/GAI del Consiglio  e  che  modifica  la  decisione
          2005/671/GAI del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E.  31
          marzo 2017, n. L 88. 
              - Per i riferimenti della direttiva (UE)  2018/1808  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti della legge 5 ottobre 1991, n.  327
          si veda nelle note all'articolo 3.