Art. 71 
 
                Norme transitorie e di coordinamento 
 
  1. Al fine di favorire  il  riassetto  del  sistema  televisivo  su
piattaforma terrestre, l'esercizio degli impianti di diffusione e  di
collegamento legittimamente in  funzione  prosegue  fino  al  termine
della procedura di assegnazione delle reti di primo e secondo livello
in ambito locale nonche' delle frequenze  in  ambito  nazionale  come
pianificate da  delibera  dell'Autorita'  e  comunque  non  oltre  il
termine della procedura di liberazione della banda 700  MHz,  secondo
quanto previsto dal decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico
del 19 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29
luglio 2019. Il Ministero  autorizza  la  messa  in  esercizio  e  le
eventuali successive  modifiche  degli  impianti  di  radiodiffusione
televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche. 
  2. I procedimenti per l'irrogazione di sanzioni  amministrative,  i
quali alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  testo  unico
risultino non ancora definiti, proseguono  con  l'applicazione  delle
norme di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  cc),  e
all'articolo 21, comma 3, si applicano dalla data  improrogabile  del
1°  gennaio  2023,   onde   favorire   l'adeguamento   all'evoluzione
tecnologica e di mercato. Restano in vigore fino al 31 dicembre  2022
le disposizioni di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  v),  e
all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005. 
  4. Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e  da  52  a  57  si
applicano dalla data del 1° marzo 2022. Restano in vigore fino al  28
febbraio 2022 le disposizioni di cui agli articoli da 44 a  44-sexies
del decreto legislativo n. 177  del  2005,  ad  eccezione  del  comma
1-bis, lettera a), dell'articolo 44-quater. Le  disposizioni  di  cui
agli articoli da 43 a 45 si applicano dalla data del 1° gennaio 2022.
Restano in vigore fino al 31 dicembre 2021  le  disposizioni  di  cui
agli articoli da 36-bis a 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005. 
  5. All'articolo  1  della  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole «i fornitori
di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on  line,
anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia,» sono inserite
le  seguenti:  «i  fornitori  di  servizi  di  piattaforma   per   la
condivisione di  video  di  cui  alle  disposizioni  attuative  della
direttiva (UE)1808/2018»; 
    b) il comma 6, lettera b), n. 11), e'  sostituito  dal  seguente:
«11)  garantisce,  anche  alla  luce  dei  processi  di   convergenza
multimediale, che le rilevazioni degli indici di ascolto e di lettura
dei diversi mezzi  di  comunicazione,  su  qualsiasi  piattaforma  di
distribuzione e di diffusione, si conformino a criteri di correttezza
metodologica, trasparenza, verificabilita' e certificazione da  parte
di soggetti indipendenti e siano realizzate da organismi dotati della
massima  rappresentativita'  dell'intero  settore   di   riferimento.
L'Autorita' emana le direttive necessarie ad assicurare  il  rispetto
dei citati criteri e principi e vigila sulla loro attuazione. Qualora
l'Autorita' accerti il mancato rispetto delle disposizioni di cui  al
presente  numero,  previa  diffida,   puo'   irrogare   al   soggetto
inadempiente  una  sanzione  fino  all'1  per  cento  del   fatturato
dell'anno precedente a quello in cui e' effettuata la  contestazione.
La manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente  errate
ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi  e'  punita
ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale». 
 
          Note all'art. 71: 
              - Il testo degli articoli 2, 24, da 36-bis a 38 e da 44
          a 44-sexies del citato decreto legislativo 31 luglio  2005,
          n. 177, cosi' recita: 
                «Art. 2. (Definizioni). - 1.  Ai  fini  del  presente
          testo unico si intende per: 
                  a) "servizio di media audiovisivo": 
                    1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e
          57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  che
          e' sotto la responsabilita' editoriale di un  fornitore  di
          servizi media e il cui obiettivo principale e' la fornitura
          di programmi al fine di informare, intrattenere o  istruire
          il  grande  pubblico,  attraverso  reti  di   comunicazioni
          elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si
          intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla
          lettera i) del presente  articolo  e,  in  particolare,  la
          televisione analogica e digitale, la trasmissione  continua
          in  diretta  quale  il  live  streaming,  la   trasmissione
          televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi
          su domanda quale il near video on demand, o un servizio  di
          media audiovisivo a richiesta, come definito dalla  lettera
          m) del presente articolo. Non rientrano  nella  definizione
          di "servizio di media audiovisivo": 
                    i servizi prestati  nell'esercizio  di  attivita'
          precipuamente non economiche e che non sono in  concorrenza
          con la radiodiffusione televisiva, quali  i  siti  Internet
          privati  e  i  servizi  consistenti   nella   fornitura   o
          distribuzione di contenuti audiovisivi generati  da  utenti
          privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito  di
          comunita' di interesse; 
                    ogni forma di corrispondenza privata, compresi  i
          messaggi di posta elettronica; 
                    i servizi la cui finalita' principale non  e'  la
          fornitura di programmi; 
                    i servizi nei quali il contenuto  audiovisivo  e'
          meramente incidentale e non  ne  costituisce  la  finalita'
          principale, quali, a titolo esemplificativo: 
                  a)  i  siti  internet   che   contengono   elementi
          audiovisivi  puramente  accessori,  come  elementi  grafici
          animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative  a
          un prodotto o a un servizio non audiovisivo; 
                  b) i giochi in linea; 
                  c) i motori di ricerca; 
                  d)  le  versioni  elettroniche  di   quotidiani   e
          riviste; 
                  e) i servizi testuali autonomi; 
                  f) i giochi  d'azzardo  con  posta  in  denaro,  ad
          esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e
          di fortuna; ovvero 
                    2) una comunicazione commerciale audiovisiva; 
                  b) "fornitore di  servizi  di  media",  la  persona
          fisica o giuridica cui e' riconducibile la  responsabilita'
          editoriale  della  scelta  del  contenuto  audiovisivo  del
          servizio di media audiovisivo e ne determina  le  modalita'
          di  organizzazione;  sono  escluse  dalla  definizione   di
          "fornitore di  servizi  di  media"  le  persone  fisiche  o
          giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di
          programmi per i quali la responsabilita' editoriale incombe
          a terzi; 
                  c) "reti di comunicazioni elettroniche", i  sistemi
          di trasmissione e,  se  del  caso,  le  apparecchiature  di
          commutazione  o  di  instradamento  e  altre  risorse   che
          consentono di trasmettere segnali via cavo,  via  radio,  a
          mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi  elettromagnetici,
          comprese le reti satellitari, le  reti  terresti  mobili  e
          fisse, a commutazione  di  circuito  e  a  commutazione  di
          pacchetto, compresa Internet, le  reti  utilizzate  per  la
          diffusione circolare dei programmi sonori e  televisivi,  i
          sistemi per il trasporto della  corrente  elettrica,  nella
          misura in cui siano utilizzati per trasmettere  i  segnali,
          le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo  di
          informazione trasportato; 
                  d) "operatore di rete", il  soggetto  titolare  del
          diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete
          di comunicazione  elettronica  su  frequenze  terrestri  in
          tecnica digitale, via cavo o via satellite, e  di  impianti
          di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione
          delle risorse frequenziali che consentono  la  trasmissione
          dei programmi agli utenti; 
                  e) "programma",  una  serie  di  immagini  animate,
          sonore  o  non,  che  costituiscono  un  singolo   elemento
          nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito  da
          un fornitore di servizi di media, la cui forma  ed  il  cui
          contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della
          radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le
          trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini
          fisse; 
                  f)  "programmi-dati",  i  servizi  di  informazione
          costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da
          reti    radiotelevisive    e    diversi    dai    programmi
          radiotelevisivi, non  prestati  su  richiesta  individuale,
          incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati; 
                  g)   "palinsesto    televisivo"    e    "palinsesto
          radiofonico",  l'insieme,   predisposto   da   un'emittente
          televisiva o radiofonica,  analogica  o  digitale,  di  una
          serie  di  programmi  unificati  da  un  medesimo   marchio
          editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso
          dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle
          trasmissioni    meramente    ripetitive,    ovvero    dalla
          prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti
          di programmi,  audiovisivi  lineari,  con  possibilita'  di
          acquisto   da   parte   dell'utente   anche   nei   momenti
          immediatamente antecedenti  all'inizio  della  trasmissione
          del singolo programma, o del primo programma, nel  caso  si
          tratti di un pacchetto di programmi; 
                  h) "responsabilita' editoriale", l'esercizio di  un
          controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi,  ivi
          inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione  in
          un palinsesto cronologico, nel caso  delle  radiodiffusioni
          televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel  caso  dei
          servizi di media audiovisivi a richiesta.  All'interno  del
          presente testo unico, l'espressione "programmi  televisivi"
          deve   intendersi   equivalente   a   quella    "palinsesti
          televisivi" di cui alla lettera g); 
                  i)  "servizio  di  media  audiovisivo  lineare"   o
          "radiodiffusione  televisiva",   un   servizio   di   media
          audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per
          la  visione  simultanea  di  programmi  sulla  base  di  un
          palinsesto di programmi; 
                  l) "emittente", un fornitore di  servizi  di  media
          audiovisivi lineari, diverso  da  quelli  individuati  alle
          lettere aa) e bb); 
                  m) "servizio di  media  audiovisivo  non  lineare",
          ovvero "servizio di  media  audiovisivo  a  richiesta",  un
          servizio di media audiovisivo fornito da  un  fornitore  di
          servizi di media per la visione  di  programmi  al  momento
          scelto dall'utente e su sua  richiesta  sulla  base  di  un
          catalogo di programmi selezionati dal fornitore di  servizi
          di media; 
                  n) "emittente a carattere comunitario", l'emittente
          che ha la responsabilita' editoriale nella  predisposizione
          dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva  in
          ambito locale che si impegna: a non trasmettere piu' del  5
          per cento di pubblicita' per  ogni  ora  di  diffusione;  a
          trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno  il
          50 per  cento  dell'orario  di  programmazione  giornaliero
          compreso dalle 7 alle 21; 
                  o) "programmi originali autoprodotti", i  programmi
          realizzati in proprio dall'emittente,  anche  analogica,  o
          dalla sua controllante o  da  sue  controllate,  ovvero  in
          co-produzione con altra emittente, anche analogica; 
                  p) "produttori indipendenti", gli  operatori  della
          comunicazione europei che svolgono attivita' di  produzioni
          audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati
          a, fornitori di servizi  media  audiovisivi  soggetti  alla
          giurisdizione italiana e, alternativamente: 
                    1) per un periodo di tre anni non destinano  piu'
          del 90 per  cento  della  propria  produzione  ad  un  solo
          fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero 
                    2) sono titolari di diritti secondari; 
                  q) "fornitore di servizi interattivi associati o di
          servizi di accesso condizionato", il soggetto che fornisce,
          al  pubblico  o  a  terzi  operatori,  servizi  di  accesso
          condizionato,  compresa   la   pay   per   view,   mediante
          distribuzione di chiavi numeriche per  l'abilitazione  alla
          visione dei programmi, alla  fatturazione  dei  servizi  ed
          eventualmente  alla  fornitura  di  apparati,  ovvero   che
          fornisce servizi della societa' dell'informazione ai  sensi
          dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile  2003,  n.
          70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi; 
                  r) "accesso condizionato", ogni  misura  e  sistema
          tecnico in base ai quali l'accesso in  forma  intelligibile
          al  servizio  protetto  sia  subordinato  a  preventiva   e
          individuale  autorizzazione  da  parte  del  fornitore  del
          servizio di accesso condizionato; 
                  s)  "sistema  integrato  delle  comunicazioni",  il
          settore economico  che  comprende  le  seguenti  attivita':
          stampa quotidiana e  periodica;  editoria  annuaristica  ed
          elettronica anche per  il  tramite  di  Internet;  radio  e
          servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicita'  esterna;
          iniziative  di  comunicazione  di   prodotti   e   servizi;
          sponsorizzazioni; 
                  t) "servizio pubblico generale radiotelevisivo", il
          pubblico servizio esercitato  su  concessione  nel  settore
          radiotelevisivo  mediante  la  complessiva  programmazione,
          anche  non  informativa,  della  societa'   concessionaria,
          secondo le modalita' e nei  limiti  indicati  dal  presente
          testo unico e dalle altre norme di riferimento; 
                  u) "ambito nazionale",  l'esercizio  dell'attivita'
          di  radiodiffusione  televisiva  o  sonora   non   limitata
          all'ambito locale; 
                  v)   "ambito   locale   radiofonico",   l'esercizio
          dell'attivita' di radiodiffusione sonora, con  irradiazione
          del segnale  fino  a  una  copertura  massima  di  quindici
          milioni di abitanti; 
                  z)   "ambito   locale   televisivo",    l'esercizio
          dell'attivita' di radiodiffusione televisiva in uno o  piu'
          bacini,  comunque  non  superiori  a   dieci,   anche   non
          limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per  cento
          della  popolazione  nazionale;   l'ambito   e'   denominato
          "regionale" o "provinciale" quando il bacino  di  esercizio
          dell'attivita' di radiodiffusione  televisiva  e'  unico  e
          ricade nel territorio di una sola regione  o  di  una  sola
          provincia, e l'emittente, anche analogica, non trasmette in
          altri  bacini;  l'espressione  "ambito  locale  televisivo"
          riportata senza specificazioni si  intende  riferita  anche
          alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale; 
                  aa) "emittente televisiva analogica",  il  titolare
          di concessione o autorizzazione su frequenze  terrestri  in
          tecnica analogica, che ha la responsabilita' editoriale dei
          palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette  secondo
          le seguenti tipologie: 
                    1) "emittente televisiva  analogica  a  carattere
          informativo", l'emittente per la radiodiffusione televisiva
          su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette,  in
          tecnica analogica, quotidianamente, nelle ore comprese  tra
          le ore 7,00 e le  ore  23,00  per  non  meno  di  due  ore,
          programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento
          autoprodotti,   su   avvenimenti    politici,    religiosi,
          economici, sociali, sindacali o culturali; tali  programmi,
          per almeno la meta' del tempo,  devono  riguardare  temi  e
          argomenti  di  interesse  locale   e   devono   comprendere
          telegiornali diffusi per non meno  di  cinque  giorni  alla
          settimana  o,  in  alternativa,  per  centoventi  giorni  a
          semestre; 
                    2) "emittente televisiva  analogica  a  carattere
          commerciale", l'emittente per la radiodiffusione televisiva
          su frequenze terrestri  in  ambito  locale  ed  in  tecnica
          analogica, senza specifici obblighi di informazione; 
                    3) "emittente televisiva  analogica  a  carattere
          comunitario", l'emittente per la radiodiffusione televisiva
          in ambito locale costituita da associazione riconosciuta  o
          non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva  di  scopo
          di lucro, che  trasmette  in  tecnica  analogica  programmi
          originali  autoprodotti  a  carattere  culturale,   etnico,
          politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere  piu'
          del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di  diffusione;
          a trasmettere i predetti programmi per  almeno  il  50  per
          cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso  tra
          le ore 7,00 e le ore 21,00; 
                    4) "emittente televisiva analogica monotematica a
          carattere  sociale",  l'emittente  per  la  radiodiffusione
          televisiva  in  ambito  locale  che  trasmette  in  tecnica
          analogica  e  dedica  almeno  il   70   per   cento   della
          programmazione monotematica quotidiana  a  temi  di  chiara
          utilita' sociale, quali salute, sanita' e servizi  sociali,
          classificabile come vera e propria emittente di servizio; 
                    5) "emittente  televisiva  analogica  commerciale
          nazionale", l'emittente  che  trasmette  in  chiaro  ed  in
          tecnica  analogica  prevalentemente   programmi   di   tipo
          generalista con obbligo d'informazione; 
                    6)   "emittente   analogica   di    televendite",
          l'emittente   che   trasmette    in    tecnica    analogica
          prevalentemente offerte dirette al pubblico allo  scopo  di
          fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i  beni
          immobili, i diritti e le obbligazioni; 
                  bb)  "emittente  radiofonica",   il   titolare   di
          concessione o  autorizzazione  su  frequenze  terrestri  in
          tecnica analogica o digitale, che ha la responsabilita' dei
          palinsesti  radiofonici   e,   se   emittente   radiofonica
          analogica, li trasmette secondo le seguenti tipologie: 
                    1)    "emittente    radiofonica    a    carattere
          comunitario",    nazionale    o     locale,     l'emittente
          caratterizzata  dall'assenza  dello  scopo  di  lucro,  che
          trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30
          per cento dell'orario di trasmissione giornaliero  compreso
          tra le ore 7,00 e le  ore  21,00,  che  puo'  avvalersi  di
          sponsorizzazioni e che non trasmette piu' del 10 per  cento
          di  pubblicita'  per  ogni  ora  di  diffusione;  non  sono
          considerati    programmi    originali    autoprodotti    le
          trasmissioni di brani  musicali  intervallate  da  messaggi
          pubblicitari o  da  brevi  commenti  del  conduttore  della
          stessa trasmissione; 
                    2) "emittente radiofonica a carattere commerciale
          locale",   l'emittente   senza   specifici   obblighi    di
          palinsesto, che comunque destina almeno  il  20  per  cento
          della programmazione settimanale all'informazione,  di  cui
          almeno il 50 per cento all'informazione locale,  notizie  e
          servizi, e a programmi; tale limite si calcola su non  meno
          di sessantaquattro ore settimanali; 
                    3) "emittente radiofonica nazionale", l'emittente
          senza   particolari   obblighi,   salvo   la   trasmissione
          quotidiana di giornali radio; 
                  cc) "opere europee": 
                  1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie: 
                    1.1) le opere originarie di Stati membri; 
                    1.2) le opere originarie di Stati  terzi  europei
          che siano parti della convenzione europea sulla televisione
          transfrontaliera  del   Consiglio   d'Europa,   firmata   a
          Strasburgo il 5 maggio 1989  e  ratificata  dalla  legge  5
          ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai requisiti del punto 2); 
                    1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di  accordi
          conclusi nel settore audiovisivo  tra  l'Unione  europea  e
          paesi terzi e che  rispettano  le  condizioni  definite  in
          ognuno di tali accordi; 
                    1.4) le disposizioni di cui ai numeri 1.2) e 1.3)
          si applicano a condizione che  le  opere  originarie  degli
          Stati membri non siano soggette  a  misure  discriminatorie
          nel paese terzo interessato; 
                  2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere
          realizzate essenzialmente con il  contributo  di  autori  e
          lavoratori residenti in uno o piu' degli Stati  di  cui  ai
          numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle  tre  condizioni
          seguenti: 
                    2.1)  esse  sono  realizzate  da   uno   o   piu'
          produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati; 
                    2.2) la produzione delle opere avviene  sotto  la
          supervisione  e  il  controllo  effettivo  di  uno  o  piu'
          produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati; 
                    2.3) il  contributo  dei  co-produttori  di  tali
          Stati e' prevalente nel costo totale della  coproduzione  e
          questa  non  e'  controllata  da  uno  o  piu'   produttori
          stabiliti al di fuori di tali Stati; 
                  3) le opere che non sono opere europee ai sensi del
          numero 1) ma  che  sono  prodotte  nel  quadro  di  accordi
          bilaterali di coproduzione  conclusi  tra  Stati  membri  e
          paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che
          la quota a carico dei produttori  dell'Unione  europea  nel
          costo complessivo della produzione sia maggioritaria e  che
          la produzione non sia controllata da uno o piu'  produttori
          stabiliti fuori del territorio degli Stati membri; 
                dd)    "comunicazione    commerciale    audiovisiva",
          immagini, siano esse sonore o non,  che  sono  destinate  a
          promuovere, direttamente  o  indirettamente,  le  merci,  i
          servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica  che
          esercita   un'attivita'   economica   e   comprendenti   la
          pubblicita' televisiva, la sponsorizzazione, la televendita
          e l'inserimento di prodotti. Tali immagini  accompagnano  o
          sono inserite in un  programma  dietro  pagamento  o  altro
          compenso o a fini di autopromozione; 
                ee) "pubblicita' televisiva", ogni forma di messaggio
          televisivo trasmesso dietro  pagamento  o  altro  compenso,
          ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa  pubblica  o
          privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attivita'
          commerciale,  industriale,  artigiana  o  di   una   libera
          professione, allo scopo di promuovere la fornitura,  dietro
          pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni  immobili,
          i diritti e le obbligazioni; 
                ff) "spot pubblicitario", una  forma  di  pubblicita'
          televisiva  a  contenuto  predeterminato,  trasmessa  dalle
          emittenti radiofoniche e  televisive,  sia  analogiche  che
          digitali; 
                gg) "comunicazione commerciale audiovisiva  occulta",
          la presentazione orale o visiva di beni,  di  servizi,  del
          nome, del marchio o delle attivita'  di  un  produttore  di
          beni o di un fornitore di servizi in un programma,  qualora
          tale presentazione sia fatta dal fornitore  di  servizi  di
          media per perseguire scopi pubblicitari e  possa  ingannare
          il pubblico circa la  sua  natura.  Tale  presentazione  si
          considera intenzionale, in  particolare,  quando  e'  fatta
          dietro pagamento o altro compenso; 
                hh) "sponsorizzazione", ogni contributo di un'impresa
          pubblica o privata o di una persona fisica,  non  impegnata
          nella fornitura di servizi di  media  audiovisivi  o  nella
          produzione  di  opere  audiovisive,  al  finanziamento   di
          servizi  o  programmi  di  media  audiovisivi  al  fine  di
          promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la  propria
          immagine, le proprie attivita' o i propri prodotti; 
                ii) "televendita", le offerte  dirette  trasmesse  al
          pubblico allo scopo di fornire, dietro  pagamento,  beni  o
          servizi,  compresi  i  beni  immobili,  i  diritti   e   le
          obbligazioni; 
                ll)  "inserimento  di  prodotti",   ogni   forma   di
          comunicazione   commerciale   audiovisiva   che    consiste
          nell'inserire o nel fare riferimento a un  prodotto,  a  un
          servizio o a un marchio cosi' che appaia all'interno di  un
          programma dietro pagamento o altro compenso; 
                mm)  "telepromozione",  ogni  forma  di   pubblicita'
          consistente  nell'esibizione  di  prodotti,   presentazione
          verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni
          o  di  un  fornitore  di  servizi,   fatta   dall'emittente
          televisiva  o  radiofonica,  sia  analogica  che  digitale,
          nell'ambito di un  programma,  al  fine  di  promuovere  la
          fornitura,  dietro  compenso,  dei  beni  o   dei   servizi
          presentati o esibiti; 
                nn) "Autorita'", l'Autorita' per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni; 
                oo)  "Ministero",   il   Ministero   dello   sviluppo
          economico. 
              2. Le definizioni di cui al comma 1  si  applicano  per
          analogia ai servizi radiofonici. Laddove  non  diversamente
          specificato,  sponsorizzazione  e  televendita  comprendono
          anche le attivita' svolte  a  mezzo  della  radiodiffusione
          sonora. 
              3. Le disposizioni di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
          lettera cc), e all'articolo 24, comma 3, si applicano dalla
          data improrogabile  del  1°  gennaio  2023,  onde  favorire
          l'adeguamento  all'evoluzione  tecnologica  e  di  mercato.
          Restano in vigore fino al 31 dicembre 2022 le  disposizioni
          di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v), e  all'articolo
          24, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005. 
              4. Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e da  52
          a 57 si applicano dalla data del 1° marzo 2022. Restano  in
          vigore fino al 28 febbraio 2022 le disposizioni di cui agli
          articoli da 44 a 44-sexies del decreto legislativo  n.  177
          del  2005,  ad  eccezione  del  comma  1-bis,  lettera  a),
          dell'articolo  44-quater.  Le  disposizioni  di  cui   agli
          articoli da 43 a 45 si applicano dalla data del 1°  gennaio
          2022. Restano  in  vigore  fino  al  31  dicembre  2021  le
          disposizioni di cui  agli  articoli  da  36-bis  a  38  del
          decreto legislativo n. 177 del 2005." 
                «Art.  24.  (Durata  e  limiti  delle  concessioni  e
          autorizzazioni  radiofoniche  su  frequenze  terrestri   in
          tecnica  analogica).  -  1.  Fino  all'adozione  del  piano
          nazionale    di    assegnazione    delle    frequenze    di
          radiodiffusione  sonora  in  tecnica   analogica   di   cui
          all'articolo  42,  comma  10,  la  radiodiffusione   sonora
          privata in ambito nazionale e locale su frequenze terrestri
          in tecnica analogica e' esercitata in regime di concessione
          o di autorizzazione con i diritti e gli obblighi  stabiliti
          per il concessionario dalla legge 6 agosto 1990, n. 223,  e
          successive   modificazioni,   da   parte    dei    soggetti
          legittimamente operanti  in  possesso,  alla  data  del  30
          settembre 2001, dei seguenti requisiti: 
                  a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito
          locale a carattere  commerciale,  la  natura  giuridica  di
          societa' di persone o di capitali o di societa' cooperativa
          che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti
          disposizioni in materia previdenziale; 
                  b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito
          nazionale a carattere commerciale, la natura  giuridica  di
          societa'  di  capitali   che   impieghi   almeno   quindici
          dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia
          previdenziale; 
                  c)  se  emittente  di  radiodiffusione   sonora   a
          carattere comunitario, la natura giuridica di  associazione
          riconosciuta o non riconosciuta, fondazione  o  cooperativa
          priva di scopo di lucro. 
              2. I legali rappresentanti e gli  amministratori  delle
          imprese non devono aver riportato condanna  irrevocabile  a
          pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi
          e  non  devono  essere  stati  sottoposti  alle  misure  di
          prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
          e successive modificazioni,  o  alle  misure  di  sicurezza
          previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. 
              3. Uno stesso  soggetto  esercente  la  radiodiffusione
          sonora in ambito locale,  direttamente  o  attraverso  piu'
          soggetti tra loro collegati o controllati,  puo'  irradiare
          il segnale  fino  ad  una  copertura  massima  di  quindici
          milioni  di  abitanti.  In  caso  di   inottemperanza,   il
          Ministero  dispone  la  sospensione   dell'esercizio   fino
          all'avvenuto adeguamento.» 
                «Art.  36-bis.  (Principi  generali  in  materia   di
          comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche). - 1.
          Le  comunicazioni  commerciali  audiovisive   fornite   dai
          fornitori di servizi di media soggetti  alla  giurisdizione
          italiana rispettano le seguenti prescrizioni: 
                  a) le comunicazioni  commerciali  audiovisive  sono
          prontamente  riconoscibili  come  tali;  sono  proibite  le
          comunicazioni commerciali audiovisive occulte; 
                  b) le  comunicazioni  commerciali  audiovisive  non
          utilizzano tecniche subliminali; 
                  c) le comunicazioni commerciali audiovisive: 
                    1) non pregiudicano il  rispetto  della  dignita'
          umana; 
                    2) non comportano ne' promuovono  discriminazioni
          fondate su sesso, razza  o  origine  etnica,  nazionalita',
          religione o  convinzioni  personali,  disabilita',  eta'  o
          orientamento sessuale; 
                    3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli
          per la salute o la sicurezza; 
                    4)  non  incoraggiano  comportamenti   gravemente
          pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente; 
                  d) e'  vietata  qualsiasi  forma  di  comunicazione
          commerciale  audiovisiva  per  le  sigarette  e  gli  altri
          prodotti a base di tabacco;  le  comunicazioni  commerciali
          audiovisive sono  vietate  anche  se  effettuate  in  forma
          indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o
          di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco  o
          di aziende  la  cui  attivita'  principale  consiste  nella
          produzione o nella vendita di  tali  prodotti,  quando  per
          forme,  modalita'  e  mezzi  impiegati  ovvero  in  base  a
          qualsiasi altro univoco  elemento  tale  utilizzazione  sia
          idonea  a  perseguire  una  finalita'   pubblicitaria   dei
          prodotti  stessi.  Al  fine  di   determinare   quale   sia
          l'attivita' principale dell'azienda deve farsi  riferimento
          all'incidenza del fatturato delle singole attivita' di modo
          che quella principale sia comunque  prevalente  rispetto  a
          ciascuna delle altre attivita' di impresa  nell'ambito  del
          territorio nazionale; 
                  e) le comunicazioni commerciali audiovisive per  le
          bevande alcoliche  non  si  rivolgono  specificatamente  ai
          minori ne' incoraggiano il consumo smodato di tali bevande; 
                  f)  sono  vietate  le   comunicazioni   commerciali
          audiovisive dei medicinali e  delle  cure  mediche  che  si
          possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica; 
                  g) le  comunicazioni  commerciali  audiovisive  non
          arrecano  pregiudizio  fisico  o  morale  ai  minori.   Non
          esortano pertanto  i  minori  ad  acquistare  o  locare  un
          prodotto o un servizio sfruttando la  loro  inesperienza  o
          credulita',  ne'  li  incoraggiano  a  persuadere  i   loro
          genitori  o  altri  ad  acquistare  i  beni  o  i   servizi
          pubblicizzati, ne' sfruttano la particolare fiducia  che  i
          minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in  altre
          persone, ne' mostrano senza motivo minori che si trovano in
          situazioni pericolose. 
                2. Il Ministero, d'intesa con l'Autorita'  e  sentito
          il  Ministero  della  salute,  incoraggia  i  fornitori  di
          servizi  di  media  ad   elaborare   codici   di   condotta
          concernenti le comunicazioni  audiovisive  commerciali  non
          appropriate che accompagnano i programmi per bambini  o  vi
          sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande  che
          contengono sostanze nutritive e  sostanze  con  un  effetto
          nutrizionale o fisiologico, in particolare  quelle  come  i
          grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il
          sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale  non
          e' raccomandata. 
              3. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          altresi' alle emittenti radiofoniche ed  ai  servizi  dalle
          stesse forniti.» 
                «Art.  37.  (Interruzioni  pubblicitarie).  -  1.  La
          pubblicita'  televisiva  e  le  televendite  devono  essere
          chiaramente riconoscibili  e  distinguibili  dal  contenuto
          editoriale. Senza  pregiudicare  l'uso  di  nuove  tecniche
          pubblicitarie, la pubblicita' televisiva e  le  televendite
          devono essere tenute  nettamente  distinte  dal  resto  del
          programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali. 
              2. Gli spot  pubblicitari  e  di  televendita  isolati,
          salvo se  inseriti  in  trasmissioni  di  eventi  sportivi,
          devono costituire eccezioni. La  pubblicita'  televisiva  e
          gli spot di televendita possono essere inseriti  anche  nel
          corso  di  un  programma  in  modo  tale  che  non  ne  sia
          pregiudicata l'integrita', tenuto  conto  degli  intervalli
          naturali dello stesso nonche' della sua  durata  e  natura,
          nonche' i diritti dei titolari. 
              3. L'inserimento di messaggi  pubblicitari  durante  la
          trasmissione di  opere  teatrali,  liriche  e  musicali  e'
          consentito nel  rispetto  dei  principi  di  cui  ai  commi
          precedenti  e  comunque   negli   intervalli   abitualmente
          effettuati nelle sale teatrali. 
              4.   La   trasmissione   di    notiziari    televisivi,
          lungometraggi  cinematografici,  film   prodotti   per   la
          televisione, ad esclusione di  serie,  seriali,  romanzi  a
          puntate  e   documentari,   puo'   essere   interrotta   da
          pubblicita'  televisiva  ovvero  televendite  soltanto  una
          volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti. 
              5. La pubblicita' e la televendita non  possono  essere
          inserite durante la trasmissione di funzioni religiose.  La
          trasmissione  di  programmi   per   bambini   puo'   essere
          interrotta da  pubblicita'  televisiva  ovvero  televendite
          soltanto una volta per ogni periodo programmato  di  almeno
          trenta  minuti,  purche'  la   durata   programmata   della
          trasmissione sia superiore a trenta minuti. 
              6. Alle  emittenti  televisive,  anche  analogiche,  in
          ambito  locale  le   cui   trasmissioni   siano   destinate
          unicamente al  territorio  nazionale,  ad  eccezione  delle
          trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle
          disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, e successive
          modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante  la
          trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e
          musicali, sono consentite, oltre a  quelle  inserite  nelle
          pause  naturali  delle  opere  medesime,  due  interruzioni
          pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla
          durata  delle  opere  stesse;  per  le  opere   di   durata
          programmata compresa tra novanta e  centonove  minuti  sono
          consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie  per
          ogni atto o tempo;  per  le  opere  di  durata  programmata
          uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite  tre
          interruzioni   pubblicitarie    piu'    una    interruzione
          supplementare ogni  trenta  minuti  di  durata  programmata
          ulteriore rispetto a centodieci minuti. 
              7.  Ai  fini  del   presente   articolo,   per   durata
          programmata si intende il tempo  di  trasmissione  compreso
          tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della  sigla
          di chiusura  del  programma,  al  lordo  della  pubblicita'
          inserita,   come   previsto   nella   programmazione    del
          palinsesto. 
              8. Fermo restando il divieto  di  televendita  di  cure
          mediche,  la  pubblicita'  radiofonica  e   televisiva   di
          strutture sanitarie e' regolata dalla  apposita  disciplina
          in materia di pubblicita' sanitaria di  cui  alla  legge  5
          febbraio 1992, n.  175,  come  modificata  dalla  legge  26
          febbraio 1999, n. 42, dalla legge 14 ottobre 1999, n.  362,
          nonche' dall'articolo 7, comma  8,  della  legge  3  maggio
          2004, n. 112, e successive modificazioni. 
              9. La pubblicita' televisiva  e  la  televendita  delle
          bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri: 
                a) non rivolgersi espressamente ai  minori,  ne',  in
          particolare, presentare minori  intenti  a  consumare  tali
          bevande; 
                b)  non  collegare  il  consumo   di   alcolici   con
          prestazioni fisiche di particolare rilievo o con  la  guida
          di automobili; 
                c)  non  creare  l'impressione  che  il  consumo   di
          alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale; 
                d) non indurre a credere  che  le  bevande  alcoliche
          possiedano qualita' terapeutiche stimolanti  o  calmanti  o
          che contribuiscano  a  risolvere  situazioni  di  conflitto
          psicologico; 
                e) non incoraggiare un uso eccessivo e  incontrollato
          di bevande alcoliche o  presentare  in  una  luce  negativa
          l'astinenza o la sobrieta'; 
                f)  non  usare  l'indicazione  del  rilevante   grado
          alcolico come qualita' positiva delle bevande. 
              10.  La  trasmissione  di  dati   e   di   informazioni
          all'utenza  di  cui  all'articolo   26,   comma   3,   puo'
          comprendere   anche    la    diffusione    di    inserzioni
          pubblicitarie. 
              11. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          altresi' alla pubblicita'  ed  alle  televendite  trasmesse
          dalle emittenti radiofoniche.» 
                «Art.  38.  (Limiti  di  affollamento).   -   1.   La
          trasmissione  di  messaggi  pubblicitari  da  parte   della
          concessionaria    del    servizio     pubblico     generale
          radiotelevisivo  non  puo'  eccedere   il   4   per   cento
          dell'orario settimanale di  programmazione  ed  il  12  per
          cento di ogni ora;  un'eventuale  eccedenza,  comunque  non
          superiore al 2 per cento nel corso di un'ora,  deve  essere
          recuperata nell'ora antecedente o successiva. 
              2. La trasmissione di spot pubblicitari  televisivi  da
          parte delle  emittenti  in  chiaro,  anche  analogiche,  in
          ambito nazionale, diverse dalla concessionaria del servizio
          pubblico generale radiotelevisivo, non puo' eccedere il  15
          per cento dell'orario giornaliero di programmazione  ed  il
          18 per cento di una determinata e distinta ora  d'orologio;
          un'eventuale eccedenza, comunque non  superiore  al  2  per
          cento nel corso dell'ora, deve essere  recuperata  nell'ora
          antecedente o successiva. Un identico limite e' fissato per
          i  soggetti  autorizzati,  ai  sensi  dell'articolo  29,  a
          trasmettere in contemporanea su  almeno  dodici  bacini  di
          utenza, con  riferimento  al  tempo  di  programmazione  in
          contemporanea. 
              3. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato
          alla pubblicita' da parte delle  emittenti  radiofoniche  e
          televisive, anche analogiche, in ambito nazionale,  diverse
          dalla  concessionaria  del   servizio   pubblico   generale
          radiotelevisivo, e' portato al 20 per  cento  se  comprende
          forme di pubblicita' diverse dagli spot  pubblicitari  come
          le  telepromozioni,  fermi  restando   per   le   emittenti
          televisive i limiti di affollamento giornaliero e orario di
          cui al comma 2 per gli spot pubblicitari.  Per  i  medesimi
          soggetti il tempo di trasmissione dedicato a tali forme  di
          pubblicita'  diverse  dagli  spot  pubblicitari  non   deve
          comunque superare un'ora e dodici minuti al giorno. 
              4. In ogni  caso  la  proporzione  di  spot  televisivi
          pubblicitari e di spot di televendita in una determinata  e
          distinta ora d'orologio non deve superare il 20 per cento. 
              5. La trasmissione di spot pubblicitari  televisivi  da
          parte di emittenti a pagamento, anche analogiche, non  puo'
          eccedere per l'anno 2010 il 16 per cento, per  l'anno  2011
          il 14 per cento, e, a decorrere dall'anno 2012, il  12  per
          cento  di  una  determinata  e  distinta  ora   d'orologio;
          un'eventuale eccedenza, comunque non  superiore  al  2  per
          cento nel corso dell'ora, deve essere  recuperata  nell'ora
          antecedente o successiva. 
              6. Le disposizioni di cui ai commi da  2  a  5  non  si
          applicano agli annunci delle emittenti,  anche  analogiche,
          relativi ai propri programmi e ai prodotti  collaterali  da
          questi   direttamente    derivati,    agli    annunci    di
          sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti. 
              7. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici
          da  parte  delle  emittenti  radiofoniche   diverse   dalla
          concessionaria    del    servizio     pubblico     generale
          radiotelevisivo  non  puo'  eccedere,  per  ogni   ora   di
          programmazione, rispettivamente il  20  per  cento  per  la
          radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento
          per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il  10  per
          cento per la radiodiffusione sonora nazionale o  locale  da
          parte  di  emittente  radiofonica  analogica  a   carattere
          comunitario.    Un'eventuale    eccedenza    di    messaggi
          pubblicitari, comunque non superiore al  2  per  cento  nel
          corso  di   un'ora,   deve   essere   recuperata   nell'ora
          antecedente o in quella successiva. 
              8. Fermo restando il limite di affollamento  orario  di
          cui al comma 7, per le emittenti radiofoniche  operanti  in
          ambito locale il tempo massimo di  trasmissione  quotidiana
          dedicato alla pubblicita',  ove  siano  comprese  forme  di
          pubblicita' diverse dagli spot, e' del 35 per cento. 
              9. La trasmissione di messaggi pubblicitari  televisivi
          da parte delle emittenti,  anche  analogiche,  operanti  in
          ambito locale non puo' eccedere il 25 per cento di ogni ora
          e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza,
          comunque non superiore al 2 per cento nel corso di  un'ora,
          deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. 
              10. La pubblicita' locale e' riservata alle  emittenti,
          anche analogiche, e alle emittenti radiofoniche operanti in
          ambito locale. I soggetti diversi  dalle  emittenti,  anche
          analogiche, e  dalle  emittenti  radiofoniche  operanti  in
          ambito locale, ivi inclusa la concessionaria  del  servizio
          pubblico   generale   radiotelevisivo,   sono   tenuti    a
          trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con
          identico contenuto su tutti i bacini serviti. Le  emittenti
          televisive e radiofoniche,  sia  analogiche  che  digitali,
          autorizzate in base all'articolo  29  possono  trasmettere,
          oltre  alla  pubblicita'  nazionale,   pubblicita'   locale
          diversificata   per    ciascuna    zona    oggetto    della
          autorizzazione,        interrompendo        temporaneamente
          l'interconnessione. 
              11. Sono nulle e si hanno per non apposte  le  clausole
          dei contratti di pubblicita' che impongono alle  emittenti,
          televisive o radiofoniche, sia analogiche che digitali,  di
          trasmettere programmi  diversi  o  aggiuntivi  rispetto  ai
          messaggi pubblicitari. 
              12.  I  messaggi   promozionali,   facenti   parte   di
          iniziative promosse da istituzioni, enti,  associazioni  di
          categoria,  produttori  editoriali  e   librai,   volte   a
          sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del  libro
          e della lettura, trasmessi dalle emittenti  radiofoniche  e
          televisive pubbliche e private gratuitamente o a condizioni
          di favore,  nonche',  a  condizione  che  abbiano  autonoma
          collocazione nella programmazione e che non siano  inseriti
          all'interno di  un'interruzione  pubblicitaria,  i  filmati
          promozionali o di presentazione di  opere  cinematografiche
          di nazionalita' europea  di  prossima  programmazione,  non
          sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi  di
          cui al presente articolo. 
              13. Ai fini del presente articolo, l'ora d'orologio  si
          computa partendo, per ciascuna giornata di  programmazione,
          dall'ora e dal  minuto  di  inizio  delle  trasmissioni  di
          ciascuna   emittente,   anche   analogica;   per    "orario
          giornaliero di programmazione"  si  intende  il  tempo  che
          intercorre, per ciascun giorno solare, tra l'inizio  ed  il
          termine effettivi delle trasmissioni di ciascuna emittente,
          anche analogica.» 
                «Art.  44.  (Principi   generali   a   tutela   della
          produzione audiovisiva europea  e  indipendente).  -  1.  I
          fornitori di servizi di  media  audiovisivi,  lineari  e  a
          richiesta, favoriscono lo sviluppo e  la  diffusione  della
          produzione audiovisiva europea e  indipendente  secondo  il
          diritto europeo  e  le  disposizioni  di  cui  al  presente
          titolo.» 
                «Art. 44-bis. (Obblighi di programmazione delle opere
          europee  da  parte  dei  fornitori  di  servizi  di   media
          audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di  media
          audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior
          parte del proprio tempo di  diffusione,  escluso  il  tempo
          destinato  a  notiziari,  manifestazioni  sportive,  giochi
          televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite. 
              2. A decorrere dal  1°  gennaio  2020,  alle  opere  di
          espressione  originale  italiana,  ovunque   prodotte,   e'
          riservata una sotto quota della quota prevista per le opere
          europee di cui al comma 1 nella misura di: 
                a)  almeno  la  meta',  per  la  concessionaria   del
          servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale; 
                b) almeno  un  terzo,  per  gli  altri  fornitori  di
          servizi di media audiovisivi lineari; tale quota e' ridotta
          a un quinto per l'anno 2020. 
              3. Nella fascia oraria dalle ore 18,00 alle  23,00,  la
          concessionaria   del   servizio    pubblico    radiofonico,
          televisivo e multimediale riserva almeno il  12  per  cento
          del tempo di  diffusione,  escluso  il  tempo  destinato  a
          notiziari,  manifestazioni  sportive,  giochi   televisivi,
          pubblicita', servizi di teletext  e  televendite,  a  opere
          cinematografiche e audiovisive di finzione, di  animazione,
          documentari originali di  espressione  originale  italiana,
          ovunque  prodotte;  almeno  un  quarto  di  tale  quota  e'
          riservata a opere cinematografiche di espressione originale
          italiana ovunque prodotte. 
              4. Le percentuali di cui ai commi  1,  2  e  3  debbono
          essere rispettate su base annua.» 
                «Art. 44-ter.  (Obblighi  di  investimento  in  opere
          europee dei  fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi
          lineari). - 1. I fornitori di servizi di media  audiovisivi
          lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico
          radiofonico,  televisivo  e  multimediale,   riservano   al
          pre-acquisto o all'acquisto  o  alla  produzione  di  opere
          europee una quota  dei  propri  introiti  netti  annui  non
          inferiore al dieci per cento, da  destinare  interamente  a
          opere prodotte da produttori  indipendenti.  Tali  introiti
          sono  quelli  che   il   soggetto   obbligato   ricava   da
          pubblicita',  da  televendite,  da   sponsorizzazioni,   da
          contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da
          provvidenze pubbliche e da offerte televisive  a  pagamento
          di programmi di carattere non sportivo di cui  esso  ha  la
          responsabilita' editoriale, secondo le ulteriori specifiche
          contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale  di
          cui al primo periodo e' innalzata: 
                  a)  all'11,5  per  cento,  da  destinare  a   opere
          prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2020; 
                  b) al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte
          da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021. 
              1-bis.  Il  regolamento  o   i   regolamenti   di   cui
          all'articolo 44-sexies prevedono che una  percentuale  pari
          almeno alla meta'  delle  quote  di  cui  al  comma  1  sia
          riservata a opere di espressione originale italiana ovunque
          prodotte da produttori  indipendenti  negli  ultimi  cinque
          anni. 
              2. I fornitori di servizi di media audiovisivi  lineari
          diversi  dalla   concessionaria   del   servizio   pubblico
          radiofonico, televisivo e multimediale,  tenuto  conto  del
          palinsesto, riservano altresi' alle opere  cinematografiche
          di espressione  originale  italiana,  ovunque  prodotte  da
          produttori  indipendenti,  una  sotto  quota  della   quota
          prevista per le opere europee di cui al  comma  1  pari  ad
          almeno il 3,2 per cento dei propri  introiti  netti  annui,
          come definiti ai sensi del comma 1. La percentuale  di  cui
          al primo periodo e' innalzata al 3,5 per cento a  decorrere
          dal  2020.  Il  regolamento  o   i   regolamenti   di   cui
          all'articolo 44-sexies prevedono che una  percentuale  pari
          almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a  opere
          di  espressione  originale  italiana  ovunque  prodotte  da
          produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. 
              3. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
          televisivo  e  multimediale  riserva  al   pre-acquisto   o
          all'acquisto o alla produzione di opere europee  una  quota
          dei  propri  ricavi  complessivi  annui  non  inferiore  al
          quindici  per  cento,  da  destinare  interamente  a  opere
          prodotte  da  produttori  indipendenti.  Tali  ricavi  sono
          quelli   derivanti   dal   canone   relativo    all'offerta
          radiotelevisiva, nonche'  i  ricavi  pubblicitari  connessi
          alla  stessa,  al  netto  degli   introiti   derivanti   da
          convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita
          di beni  e  servizi,  e  secondo  le  ulteriori  specifiche
          contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale  di
          cui al primo periodo  e'  innalzata  al  17  per  cento,  a
          decorrere dal 2020. 
              3-bis.  Il  regolamento  o   i   regolamenti   di   cui
          all'articolo 44-sexies prevedono che una  percentuale  pari
          almeno alla meta'  delle  quote  di  cui  al  comma  3  sia
          riservata a opere di espressione originale italiana ovunque
          prodotte da produttori  indipendenti  negli  ultimi  cinque
          anni. 
              4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
          televisivo e multimediale,  tenuto  conto  del  palinsesto,
          riserva altresi' alle opere cinematografiche di espressione
          originale  italiana,   ovunque   prodotte   da   produttori
          indipendenti, una sotto quota della quota prevista  per  le
          opere europee di cui al comma 3 pari ad almeno il  3,6  per
          cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai
          sensi del comma 3. La percentuale di cui al  primo  periodo
          e' innalzata: 
                a) al 4 per cento nel 2020; 
                b) al 4,2 per cento a decorrere dal 2021. 
              4-bis.  Il  regolamento  o   i   regolamenti   di   cui
          all'articolo 44-sexies prevedono che almeno l'85 per  cento
          delle  quote  di  cui  al  comma  4  sia   riservato   alla
          coproduzione    ovvero    al    preacquisto    di     opere
          cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque
          prodotte da produttori indipendenti. 
              5. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
          televisivo e  multimediale  riserva  a  opere  prodotte  da
          produttori  indipendenti  e  specificamente  destinate   ai
          minori una ulteriore sotto quota non  inferiore  al  7  per
          cento della quota prevista per le opere europee di  cui  al
          comma 3, di cui almeno il 65  per  cento  e'  riservato  ad
          opere d'animazione.» 
                «Art. 44-quater. (Obblighi dei fornitori  di  servizi
          di media audiovisivi a richiesta).  -  1.  I  fornitori  di
          servizi di media  audiovisivi  a  richiesta  soggetti  alla
          giurisdizione italiana promuovono la  produzione  di  opere
          europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente: 
                  a)  gli  obblighi  di   programmazione   di   opere
          audiovisive europee  realizzate  entro  gli  ultimi  cinque
          anni, in misura non  inferiore  al  trenta  per  cento  del
          proprio catalogo, secondo quanto previsto  con  regolamento
          dell'Autorita'.  Per  i  fornitori  di  servizi  di   media
          audiovisivi a richiesta che prevedono il  pagamento  di  un
          corrispettivo  specifico  per  la  fruizione   di   singoli
          programmi, la predetta quota  si  calcola  sui  titoli  del
          catalogo e non si applica l'obbligo  di  programmazione  di
          opere audiovisive europee realizzate  negli  ultimi  cinque
          anni; 
                  b)  gli   obblighi   di   investimento   in   opere
          audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti  in
          misura pari al 12,5 per cento  dei  propri  introiti  netti
          annui in Italia, secondo quanto  previsto  con  regolamento
          dell'Autorita'. Fino alla data di  entrata  in  vigore  del
          regolamento dell'Autorita'  di  cui  al  comma  1-bis,  gli
          obblighi di investimento di cui alla presente lettera, sono
          fissati in misura pari al 15 per cento. 
              1-bis.  Con  regolamento  dell'Autorita'  da  adottare,
          sentiti il Ministero per i beni e le attivita' culturali  e
          il Ministero dello sviluppo economico, la quota di  cui  al
          comma 1, lettera b), puo' essere innalzata, in  misura  non
          superiore  al  20  per  cento,  in  relazione  a  modalita'
          d'investimento che non risultino coerenti con una  crescita
          equilibrata del sistema produttivo  audiovisivo  nazionale,
          nonche' sulla base dei seguenti criteri: 
                a) il mancato stabilimento di una sede  operativa  in
          Italia e l'impiego di un numero di dipendenti  inferiore  a
          venti unita', da verificare entro dodici mesi dalla data di
          entrata in vigore del regolamento dell'Autorita',  comporta
          l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera  b),  fino
          al 3 per cento; 
                b) il mancato riconoscimento in  capo  ai  produttori
          indipendenti   di   una   quota   di   diritti    secondari
          proporzionale  all'apporto   finanziario   del   produttore
          all'opera   in   relazione   alla   quale   e'   effettuato
          l'investimento, ovvero l'adozione di  modelli  contrattuali
          da cui derivi un ruolo meramente esecutivo  dei  produttori
          indipendenti comporta l'aumento della quota di cui al comma
          1, lettera b), fino al 4,5 per cento. 
              1-ter. Il regolamento dell'Autorita' di  cui  al  comma
          1-bis e' aggiornato, sentiti il Ministero per i beni  e  le
          attivita'  culturali  e   il   Ministero   dello   sviluppo
          economico, entro due anni dalla data della sua  entrata  in
          vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione  allo
          sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base
          della relazione annuale di cui  all'articolo  44-quinquies,
          comma 4. 
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli obblighi di cui
          al comma 1, lettera b), si applicano anche ai fornitori  di
          servizi di media  audiovisivi  a  richiesta  che  hanno  la
          responsabilita'   editoriale   di   offerte   rivolte    ai
          consumatori in Italia, anche se stabiliti  in  altro  Stato
          membro. 
              3. Il regolamento dell'Autorita'  di  cui  al  presente
          articolo prevede, tra l'altro,  le  modalita'  con  cui  il
          fornitore  di  servizio  di  media   audiovisivo   assicura
          adeguato rilievo  alle  opere  europee  nei  cataloghi  dei
          programmi offerti  e  definisce  la  quantificazione  degli
          obblighi con riferimento alle  opere  europee  prodotte  da
          produttori indipendenti. 
              4. Il regolamento dell'Autorita'  di  cui  al  presente
          articolo e' adottato nel rispetto  delle  disposizioni,  in
          quanto compatibili, di cui agli articoli 44, 44-bis, 44-ter
          e 44-quinquies, nonche' del principio di  promozione  delle
          opere audiovisive europee. In particolare, il  regolamento,
          nel definire le modalita' di assolvimento degli obblighi di
          programmazione, prevede, indipendentemente dagli  eventuali
          metodi, procedimenti o algoritmi  usati  dai  fornitori  di
          servizi   media   audiovisivi   a    richiesta    per    la
          personalizzazione   dei   profili   degli   utenti,   anche
          l'adozione di strumenti quali la previsione di una  sezione
          dedicata nella  pagina  principale  di  accesso  o  di  una
          specifica categoria per la ricerca delle opere in  catalogo
          e l'uso di  una  quota  di  opere  europee  nelle  campagne
          pubblicitarie o di promozione dei servizi  forniti.  Per  i
          fornitori di servizi di media audiovisivi a  richiesta  che
          prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la
          fruizione  di  singoli  programmi,  tra  le  modalita'   di
          assolvimento  degli  obblighi  sono   compresi   anche   il
          riconoscimento al titolare del diritto della  remunerazione
          legata  al  successo  commerciale  dell'opera  e  i   costi
          sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima
          sulla piattaforma digitale. 
              5. Una quota  non  inferiore  al  50  per  cento  della
          percentuale prevista per le opere  europee  rispettivamente
          al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-bis, e' riservata
          alle  opere  di  espressione  originale  italiana,  ovunque
          prodotte  negli   ultimi   cinque   anni,   da   produttori
          indipendenti.  Il  regolamento  o  i  regolamenti  di   cui
          all'articolo 44-sexies prevedono che una  percentuale  pari
          almeno ad un quinto della sotto quota  di  investimento  di
          cui   al   presente   comma,   sia   riservato   a    opere
          cinematografiche di espressione originale italiana  ovunque
          prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75 per cento
          riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni. 
              6. Gli obblighi previsti dal regolamento dell'Autorita'
          di cui al presente articolo si applicano a partire  dal  1°
          gennaio 2020.» 
                «Art. 44-quinquies. (Attribuzioni dell'Autorita').  -
          1. Con uno o piu' regolamenti dell'Autorita', emanati nella
          sua funzione di autorita' di regolazione indipendente, sono
          altresi' stabilite: 
                  a) le specificazioni relative alla  definizione  di
          produttore indipendente di cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera p); 
                  b) le ulteriori definizioni e specificazioni  delle
          voci che  rientrano  negli  introiti  netti  e  nei  ricavi
          complessivi annui di cui all'articolo 44-ter, commi 1 e  3,
          con particolare riferimento alle modalita' di  calcolo  nel
          caso  di  offerte  aggregate  di  contenuti   a   pagamento
          riconducibili a soggetti che sono sia fornitori di  servizi
          media  audiovisivi  che  piattaforme   commerciali,   fermo
          restando il rispetto del  principio  della  responsabilita'
          editoriale; 
                  c)  fatto  salvo  quanto   previsto   dall'articolo
          44-sexies, comma 3, le modalita' tecniche  di  assolvimento
          degli obblighi  di  cui  agli  articoli  44-bis,  44-ter  e
          44-quater, tenuto conto dello sviluppo del  mercato,  della
          disponibilita' delle opere ed avuto riguardo alle tipologie
          e caratteristiche delle opere audiovisive e alle  tipologie
          e caratteristiche dei palinsesti e delle  linee  editoriali
          dei  fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi  e  con
          particolare  riferimento,  nel  caso  di   palinsesti   che
          includono    opere     cinematografiche,     alle     opere
          cinematografiche europee; 
                d) le misure finalizzate a rafforzare  meccanismi  di
          mercato  funzionali  a  una  maggiore  concorrenza,   anche
          mediante l'adozione di specifiche regole dirette a  evitare
          situazioni di  conflitto  di  interessi  tra  produttori  e
          agenti  che  rappresentino  artisti  e  a  incentivare   la
          pluralita' di linee editoriali; 
                e) le procedure dirette ad assicurare sia  l'adozione
          di meccanismi  semplici  e  trasparenti  nei  rapporti  tra
          fornitori di servizi media audiovisivi e  Autorita',  anche
          mediante la predisposizione  e  la  pubblicazione  on  line
          dell'apposita  modulistica,  sia  un  sistema  efficace  di
          monitoraggio e controlli; 
                f) le modalita'  della  procedura  istruttoria  e  la
          graduazione  dei  richiami  formali  da  comunicare   prima
          dell'irrogazione  delle  sanzioni,  nonche'  i  criteri  di
          determinazione  delle  sanzioni  medesime  sulla  base  dei
          principi di ragionevolezza, proporzionalita' e adeguatezza,
          anche tenuto conto della differenziazione tra  obblighi  di
          programmazione e obblighi di investimento. 
              2. I fornitori di servizi di media audiovisivi  possono
          chiedere all'Autorita' deroghe  agli  obblighi  di  cui  al
          presente titolo, illustrandone i  motivi  e  fornendo  ogni
          utile elemento a supporto nel caso in cui ricorrano  una  o
          piu' delle seguenti circostanze: 
                a)  il  carattere  tematico  del  palinsesto  o   del
          catalogo del quale ha  la  responsabilita'  editoriale  non
          consente di  approvvigionarsi  da  produttori  indipendenti
          europei ovvero non consente di acquistare,  pre-acquistare,
          produrre  o  co-produrre  opere  audiovisive  europee,  ivi
          incluse le opere di espressione originale italiana  ovunque
          prodotte; 
                b) il fornitore di servizi media audiovisivi  ha  una
          quota  di  mercato  inferiore  ad  una  determinata  soglia
          stabilita dall'Autorita' con regolamento; 
                c) il fornitore di servizi di media  audiovisivi  non
          ha realizzato utili in ciascuno degli ultimi  due  anni  di
          esercizio. 
              3.  Gli  obblighi  di  cui  al  presente  titolo   sono
          verificati  su  base  annua  dall'Autorita',   secondo   le
          modalita' e i criteri stabiliti  dalla  Autorita'  medesima
          con proprio regolamento. In  ogni  caso,  a  decorrere  dal
          2020, qualora un fornitore di servizi media audiovisivi non
          abbia interamente assolto gli obblighi previsti  nell'anno,
          le eventuali oscillazioni in difetto,  nel  limite  massimo
          del 15 per cento rispetto alla quota  dovuta  nel  medesimo
          anno, devono  essere  recuperate  nell'anno  successivo  in
          aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno.  Nel  caso  in
          cui il fornitore di  servizi  di  media  audiovisivi  abbia
          superato la quota dovuta annualmente,  la  quota  eccedente
          puo' essere conteggiata ai fini  del  raggiungimento  della
          quota dovuta nell'anno successivo. 
              3-bis. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorita'  comunica
          annualmente  a  ciascun  fornitore  di  servizi  di   media
          audiovisivi il raggiungimento della  quota  annuale  ovvero
          l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno
          successivo  ovvero  l'eventuale  superamento  della   quota
          stessa da conteggiare nell'anno successivo. 
              3-ter. Restano ferme le sanzioni  di  cui  all'articolo
          51, in caso di mancato  recupero  della  quota  in  difetto
          nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore  al
          15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento. 
              4. L'Autorita' presenta  al  Parlamento,  entro  il  31
          marzo di ogni anno, una relazione  sull'assolvimento  degli
          obblighi di promozione delle opere audiovisive  europee  da
          parte dei  fornitori  di  servizi  media  audiovisivi,  sui
          provvedimenti  adottati  e  sulle  sanzioni  irrogate.   La
          relazione fornisce, altresi', i dati e gli indicatori micro
          e  macroeconomici  del  settore  rilevanti  ai  fini  della
          promozione delle opere europee, quali i  volumi  produttivi
          in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese  di
          produzione, i ricavi dei servizi di media  audiovisivi,  la
          quota e l'indicazione delle opere europee e di  espressione
          originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi,
          il numero di occupati  nel  settore  della  produzione  dei
          servizi media audiovisivi, la  circolazione  internazionale
          di  opere,  il  numero  di  deroghe  richieste,  accolte  e
          rigettate, con le relative motivazioni, nonche' le  tabelle
          di sintesi in cui sono indicate le percentuali di  obblighi
          di  investimento,  con  le  relative  opere  europee  e  di
          espressione originale italiana, assolti dai fornitori.» 
                «Art. 44-sexies. (Disposizioni applicative in materia
          di opere audiovisive di espressione originale italiana).  -
          1. Con uno o piu' regolamenti dei Ministri  dello  sviluppo
          economico e dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          sentita l'Autorita', sono stabiliti, sulla base di principi
          di proporzionalita', adeguatezza, trasparenza ed efficacia: 
                  a) la definizione delle opere audiovisive,  ovunque
          prodotte,   di   espressione   originale   italiana,    con
          particolare riferimento a uno  o  piu'  elementi  quali  la
          cultura, la storia, la identita', la creativita', la lingua
          ovvero i luoghi; 
                  b) le sotto quote riservate alle opere di cui  alla
          lettera a) ai sensi degli articoli 44-bis,  commi  2  e  3,
          44-ter, commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis, e  44-quater,  comma
          5, comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi
          previste. 
              2. Il regolamento o i regolamenti di  cui  al  presente
          articolo,  tenuto  conto  delle   caratteristiche   e   dei
          contenuti dei palinsesti dei  fornitori  di  servizi  media
          audiovisivi, nonche'  dei  livelli  di  fatturato  da  essi
          realizzato,  possono  prevedere  ulteriori  sotto  quote  a
          favore  di  particolari  tipologie  di  opere   audiovisive
          prodotte  da   produttori   indipendenti,   con   specifico
          riferimento alle opere realizzate entro gli  ultimi  cinque
          anni,  alle  opere  cinematografiche   e   audiovisive   di
          finzione, di animazione o documentari originali o ad  altre
          tipologie di opere audiovisive. 
              3. Nel caso di opere cinematografiche e audiovisive  di
          finzione,  di  animazione  o   documentari   originali   di
          espressione  originale  italiana  prodotte  da   produttori
          indipendenti, il regolamento o  i  regolamenti  di  cui  al
          presente   articolo   prevedono   che   gli   obblighi   di
          investimento di  cui  all'articolo  44-ter  e  all'articolo
          44-quater sono assolti mediante l'acquisto, il pre-acquisto
          o  la  co-produzione  di  opere.   Il   regolamento   o   i
          regolamenti, tenuto conto  di  eventuali  appositi  accordi
          stipulati fra le Associazioni di fornitori  di  servizi  di
          media audiovisivi ovvero fra singolo fornitore  di  servizi
          di  media  audiovisivi  e  le  associazioni  di   categoria
          maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici
          e audiovisivi italiani, prevedono altresi': 
                a)  specifiche  modalita'   di   assolvimento   degli
          obblighi di cui agli articoli 44-bis, 44-ter, e  44-quater,
          con particolare riferimento alle  condizioni  di  acquisto,
          pre-acquisto, produzione e co-produzione  delle  opere.  In
          particolare, le modalita' di assolvimento degli obblighi  e
          gli assetti contrattuali  e  produttivi  relativi  a  opere
          cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o
          documentari originali, di  espressione  originale  italiana
          ovunque  prodotte,  devono  assicurare  che  il   ruolo   e
          l'apporto dei produttori  indipendenti  non  sia  un  ruolo
          meramente esecutivo; 
                b) i criteri per la limitazione temporale dei diritti
          di utilizzazione  e  sfruttamento  delle  opere  e  per  le
          modalita' di  valorizzazione  delle  stesse  sulle  diverse
          piattaforme. 
              4. Il regolamento o i regolamenti di  cui  al  presente
          articolo sono aggiornati a cadenza almeno triennale,  anche
          sulla   base   delle    relazioni    annuali    predisposte
          rispettivamente  dall'Autorita'  ai   sensi   dell'articolo
          44-quinquies, comma 4, e dalla  Direzione  generale  Cinema
          del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi
          dell'articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n.
          220, nonche' dei risultati raggiunti dalle  opere  promosse
          mediante l'assolvimento degli obblighi  di  investimento  e
          all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.». 
              - Il testo del comma 6 dell'articolo  1,  della  citata
          legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «6.   Le   competenze   dell'Autorita'   sono   cosi'
          individuate: 
                  a) la commissione per le infrastrutture e  le  reti
          esercita le seguenti funzioni: 
                    1)   esprime   parere    al    Ministero    delle
          comunicazioni  sullo  schema   del   piano   nazionale   di
          ripartizione delle frequenze da approvare con  decreto  del
          Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di  cui
          al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6  agosto  1990,  n.
          223,  indicando  le  frequenze  destinate  al  servizio  di
          protezione civile, in particolare per  quanto  riguarda  le
          organizzazioni di volontariato e  il  Corpo  nazionale  del
          soccorso alpino; 
                    2) elabora, avvalendosi anche  degli  organi  del
          Ministero delle comunicazioni e sentite  la  concessionaria
          pubblica  e  le  associazioni  a  carattere  nazionale  dei
          titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
          nazionale di  ripartizione  delle  frequenze,  i  piani  di
          assegnazione delle frequenze, comprese quelle da  assegnare
          alle strutture di protezione civile ai sensi  dell'articolo
          11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per
          quanto riguarda le  organizzazioni  di  volontariato  e  il
          Corpo nazionale del soccorso  alpino,  e  li  approva,  con
          esclusione delle  bande  attribuite  in  uso  esclusivo  al
          Ministero  della  difesa   che   provvede   alle   relative
          assegnazioni.   Per   quanto   concerne   le    bande    in
          compartecipazione   con   il   Ministero   della    difesa,
          l'Autorita'  provvede  al  previo  coordinamento   con   il
          medesimo; 
                    3)  definisce,  fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n.  675,  le
          misure  di  sicurezza  delle   comunicazioni   e   promuove
          l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
          per l'eliminazione  delle  interferenze  elettromagnetiche,
          anche attraverso la modificazione di  impianti,  sempreche'
          conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione; 
                    4)  sentito  il  parere   del   Ministero   delle
          comunicazioni e nel rispetto della  normativa  comunitaria,
          determina gli standard per  i  decodificatori  in  modo  da
          favorire la fruibilita' del servizio; 
                    5) cura la tenuta del registro degli operatori di
          comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu'  della
          presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
          di autorizzazione in base alla vigente normativa  da  parte
          dell'Autorita'  o  delle  amministrazioni  competenti,   le
          imprese  concessionarie  di  pubblicita'   da   trasmettere
          mediante impianti radiofonici o televisivi o da  diffondere
          su  giornali  quotidiani  o  periodici,  sul  web  e  altre
          piattaforme  digitali  fisse  o  mobili,  le   imprese   di
          produzione e  distribuzione  dei  programmi  radiofonici  e
          televisivi, i fornitori di servizi  di  intermediazione  on
          line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti,
          che offrono servizi in Italia, i fornitori  di  servizi  di
          piattaforma per  la  condivisione  di  video  di  cui  alle
          disposizioni  attuative  della  direttiva  (UE)   1808/2018
          nonche' le imprese  editrici  di  giornali  quotidiani,  di
          periodici o riviste e le agenzie  di  stampa  di  carattere
          nazionale,  nonche'  le  imprese  fornitrici   di   servizi
          telematici e di telecomunicazioni ivi  compresa  l'editoria
          elettronica e digitale; nel registro sono altresi'  censite
          le infrastrutture di  diffusione  operanti  nel  territorio
          nazionale.  L'Autorita'  adotta  apposito  regolamento  per
          l'organizzazione  e  la  tenuta  del  registro  e  per   la
          definizione dei  criteri  di  individuazione  dei  soggetti
          tenuti all'iscrizione diversi da quelli  gia'  iscritti  al
          registro alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge; 
                    6)  dalla  data  di   entrata   in   vigore   del
          regolamento di cui al numero  5)  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni concernenti la tenuta e  l'organizzazione  del
          Registro nazionale della stampa e  del  Registro  nazionale
          delle  imprese  radiotelevisive  contenute  nella  legge  5
          agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni,  e  nella
          legge 6 agosto 1990, n. 223 , nonche'  nei  regolamenti  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  27  aprile
          1982, n. 268 , al decreto del Presidente  della  Repubblica
          15 febbraio 1983, n. 49 , e al decreto del Presidente della
          Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 .  Gli  atti  relativi  ai
          registri  di  cui  al  presente  numero  esistenti   presso
          l'ufficio del Garante per la radiodiffusione  e  l'editoria
          sono trasferiti all'Autorita' ai fini  di  quanto  previsto
          dal numero 5); 
                    7) definisce  criteri  obiettivi  e  trasparenti,
          anche   con   riferimento   alle   tariffe   massime,   per
          l'interconnessione e per l'accesso alle  infrastrutture  di
          telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione; 
                    8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori
          delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che  i
          gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
          i  diritti  di   interconnessione   e   di   accesso   alle
          infrastrutture  ai  soggetti  che  gestiscono  reti  ovvero
          offrono  servizi  di  telecomunicazione;  promuove  accordi
          tecnologici tra gli operatori del settore  per  evitare  la
          proliferazione di  impianti  tecnici  di  trasmissione  sul
          territorio; 
                    9)  sentite  le  parti  interessate,  dirime   le
          controversie in tema di  interconnessione  e  accesso  alle
          infrastrutture di telecomunicazione  entro  novanta  giorni
          dalla notifica della controversia; 
                    10)  riceve  periodicamente  un'informativa   dai
          gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi
          di  interruzione  del  servizio  agli  utenti,   formulando
          eventuali indirizzi sulle modalita'  di  interruzione.  Gli
          utenti interessati possono proporre  ricorso  all'Autorita'
          avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti  da
          un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita'; 
                    11)  individua,  in  conformita'  alla  normativa
          comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare  a
          quanto  previsto  nell'articolo  5,   comma   5,   l'ambito
          oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio
          universale e le modalita' di determinazione e  ripartizione
          del   relativo   costo,   e   ne   propone   le   eventuali
          modificazioni; 
                    12)  promuove  l'interconnessione   dei   sistemi
          nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi; 
                    13) determina, sentiti i soggetti interessati che
          ne facciano richiesta, i criteri di definizione  dei  piani
          di numerazione  nazionale  delle  reti  e  dei  servizi  di
          telecomunicazione,  basati  su  criteri  di   obiettivita',
          trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita'; 
                    14)  interviene  nelle  controversie  tra  l'ente
          gestore del servizio  di  telecomunicazioni  e  gli  utenti
          privati; 
                    15)   vigila   sui   tetti   di    radiofrequenze
          compatibili con la salute umana e verifica che tali  tetti,
          anche   per   effetto   congiunto   di    piu'    emissioni
          elettromagnetiche, non vengano superati, anche  avvalendosi
          degli organi periferici del Ministero delle  comunicazioni.
          Il  rispetto  di   tali   indici   rappresenta   condizione
          obbligatoria   per   le   licenze    o    le    concessioni
          all'installazione     di     apparati     con     emissioni
          elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
          il  Ministero  della  sanita'  e  con  il  Ministero  delle
          comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore  di  sanita'  e
          l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
          fissa entro sessanta giorni i  tetti  di  cui  al  presente
          numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie; 
                b) la commissione per i servizi e i prodotti: 
                  1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della
          legge dei servizi  e  dei  prodotti  che  sono  forniti  da
          ciascun operatore destinatario  di  concessione  ovvero  di
          autorizzazione in base alla vigente  normativa  promuovendo
          l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta  di  servizi
          di telecomunicazioni; 
                  2) emana direttive concernenti i  livelli  generali
          di qualita' dei servizi  e  per  l'adozione,  da  parte  di
          ciascun  gestore,  di  una  carta  del   servizio   recante
          l'indicazione di  standard  minimi  per  ogni  comparto  di
          attivita'; 
                  3) vigila  sulle  modalita'  di  distribuzione  dei
          servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
          forma diffusa, fatte salve le competenze  attribuite  dalla
          legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti,  nel
          rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
          delle relazioni tra  gestori  di  reti  fisse  e  mobili  e
          operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
          telecomunicazioni; 
                  4) assicura il  rispetto  dei  periodi  minimi  che
          debbono  trascorrere  per   l'utilizzazione   delle   opere
          audiovisive da parte dei diversi servizi  a  partire  dalla
          data di edizione di ciascuna  opera,  in  osservanza  della
          normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali  diversi
          accordi tra produttori; 
                  4-bis) svolge i  compiti  attribuiti  dall'articolo
          182-bis della legge 22 aprile 1941, n.  633,  e  successive
          modificazioni; 
                  5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi  forma
          e di  televendite,  emana  i  regolamenti  attuativi  delle
          disposizioni di legge e  regola  l'interazione  organizzata
          tra il fornitore del prodotto o servizio o  il  gestore  di
          rete e l'utente, che comporti acquisizione di  informazioni
          dall'utente,  nonche'  l'utilizzazione  delle  informazioni
          relative agli utenti; 
                  6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
          delle norme in materia di tutela dei minori  anche  tenendo
          conto  dei  codici  di  autoregolamentazione  relativi   al
          rapporto tra televisione e minori e degli  indirizzi  della
          Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
          vigilanza  dei  servizi   radiotelevisivi.   In   caso   di
          inosservanza delle norme in materia di tutela  dei  minori,
          ivi   comprese    quelle    previste    dal    Codice    di
          autoregolamentazione TV e minori approvato il  29  novembre
          2002, e successive  modificazioni,  la  Commissione  per  i
          servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera  l'irrogazione
          delle sanzioni previste  dall'articolo  31  della  legge  6
          agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche  se  il
          fatto costituisce  reato  e  indipendentemente  dall'azione
          penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita'  che  dal
          Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione
          TV e minori viene data adeguata pubblicita' e la  emittente
          sanzionata ne deve dare notizia nei  notiziari  diffusi  in
          ore di massimo o di buon ascolto; 
                  7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
          linguistiche riconosciute  nell'ambito  del  settore  delle
          comunicazioni di massa; 
                  8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
          delle norme in materia di diritto di rettifica; 
                  9)  garantisce  l'applicazione  delle  disposizioni
          vigenti   sulla    propaganda,    sulla    pubblicita'    e
          sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme
          in materia di  equita'  di  trattamento  e  di  parita'  di
          accesso  nelle  pubblicazioni  e  nella   trasmissione   di
          informazione e di propaganda elettorale ed emana  le  norme
          di attuazione; 
                  10) propone al  Ministero  delle  comunicazioni  lo
          schema  della  convenzione  annessa  alla  concessione  del
          servizio pubblico radiotelevisivo e  verifica  l'attuazione
          degli obblighi previsti nella  suddetta  convenzione  e  in
          tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del
          servizio   pubblico   e   amministrazioni   pubbliche.   La
          Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
          vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi   esprime   parere
          obbligatorio  entro   trenta   giorni   sullo   schema   di
          convenzione  e   sul   contratto   di   servizio   con   la
          concessionaria del servizio pubblico;  inoltre,  vigila  in
          ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio
          pubblico; 
                  11) garantisce, anche alla  luce  dei  processi  di
          convergenza multimediale, che le rilevazioni  degli  indici
          di ascolto e di lettura dei diversi mezzi di comunicazione,
          su qualsiasi piattaforma di distribuzione e di  diffusione,
          si  conformino  a  criteri  di  correttezza   metodologica,
          trasparenza, verificabilita' e certificazione da  parte  di
          soggetti  indipendenti  e  siano  realizzate  da  organismi
          dotati della massima rappresentativita' dell'intero settore
          di riferimento. L'Autorita' emana le  direttive  necessarie
          ad assicurare il rispetto dei citati criteri e  principi  e
          vigila sulla loro attuazione. Qualora  l'Autorita'  accerti
          il mancato rispetto delle disposizioni di cui  al  presente
          numero,  previa  diffida,   puo'   irrogare   al   soggetto
          inadempiente  una  sanzione  fino  all'1  per   cento   del
          fatturato  dell'anno  precedente  a  quello   in   cui   e'
          effettuata la  contestazione.  La  manipolazione  dei  dati
          tramite metodologie consapevolmente errate  ovvero  tramite
          la consapevole utilizzazione di dati  falsi  e'  punita  ai
          sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; 
                  12) verifica che la pubblicazione e  la  diffusione
          dei sondaggi sui mezzi  di  comunicazione  di  massa  siano
          effettuate rispettando i  criteri  contenuti  nell'apposito
          regolamento che essa stessa provvede ad emanare; 
                  13) effettua  il  monitoraggio  delle  trasmissioni
          radiotelevisive,  anche   avvalendosi   degli   ispettorati
          territoriali del Ministero delle comunicazioni; 
                  14) applica le sanzioni previste  dall'articolo  31
          della legge 6 agosto 1990, n. 223; 
                  15) favorisce  l'integrazione  delle  tecnologie  e
          dell'offerta di servizi di comunicazioni; 
                c) il consiglio: 
                  1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi,
          anche   legislativi,   in   relazione   alle    innovazioni
          tecnologiche  ed  all'evoluzione,  sul  piano  interno   ed
          internazionale, del settore delle comunicazioni; 
                  2)   garantisce    l'applicazione    delle    norme
          legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture  di
          comunicazione,  anche  attraverso  la  predisposizione   di
          specifici regolamenti; 
                  3)  promuove  ricerche  e  studi  in   materia   di
          innovazione tecnologica e di  sviluppo  nel  settore  delle
          comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi
          dell'Istituto    superiore    delle    poste    e     delle
          telecomunicazioni,  che  viene  riordinato   in   «Istituto
          superiore   delle   comunicazioni   e   delle    tecnologie
          dell'informazione», ai sensi  dell'articolo  12,  comma  1,
          lettera b), del decreto-legge 1°  dicembre  1993,  n.  487,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994,
          n. 71; 
                  4) adotta i regolamenti di  cui  al  comma  9  e  i
          provvedimenti di cui ai commi 11 e 12; 
                  5) adotta le disposizioni attuative del regolamento
          di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto-legge  23
          ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23  dicembre  1996,  n.  650,  sui  criteri  e  sulle
          modalita'  per  il   rilascio   delle   licenze   e   delle
          autorizzazioni  e  per  la  determinazione   dei   relativi
          contributi, nonche' il  regolamento  sui  criteri  e  sulle
          modalita'   di   rilascio   delle   concessioni   e   delle
          autorizzazioni  in  materia  radiotelevisiva   e   per   la
          determinazione dei relativi canoni e contributi; 
                  6)  propone  al  Ministero  delle  comunicazioni  i
          disciplinari per il  rilascio  delle  concessioni  e  delle
          autorizzazioni in materia radiotelevisiva  sulla  base  dei
          regolamenti approvati dallo stesso consiglio; 
                  7) verifica i  bilanci  ed  i  dati  relativi  alle
          attivita' ed alla proprieta'  dei  soggetti  autorizzati  o
          concessionari   del   servizio   radiotelevisivo,   secondo
          modalita' stabilite con regolamento; 
                  8) accerta la effettiva  sussistenza  di  posizioni
          dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
          sensi  della  presente  legge  e   adotta   i   conseguenti
          provvedimenti; 
                  9) assume le funzioni e le competenze assegnate  al
          Garante per la radiodiffusione  e  l'editoria,  escluse  le
          funzioni in precedenza assegnate al Garante  ai  sensi  del
          comma 1 dell'articolo 20 della legge 10  ottobre  1990,  n.
          287, che e' abrogato; 
                  10) accerta la mancata osservanza, da  parte  della
          societa'  concessionaria   del   servizio   radiotelevisivo
          pubblico,  degli  indirizzi  formulati  dalla   Commissione
          parlamentare per l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei
          servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
          legge  14  aprile   1975,   n.   103,   e   richiede   alla
          concessionaria  stessa   l'attivazione   dei   procedimenti
          disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
          dei dirigenti responsabili; 
                  11) esprime, entro trenta  giorni  dal  ricevimento
          della  relativa  documentazione,  parere  obbligatorio  sui
          provvedimenti,  riguardanti  operatori  del  settore  delle
          comunicazioni,  predisposti  dall'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
          3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso  tale
          termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza  di
          detto parere; 
                  12) entro il 30 giugno di  ogni  anno  presenta  al
          Presidente del Consiglio dei ministri per  la  trasmissione
          al   Parlamento   una   relazione   sull'attivita'   svolta
          dall'Autorita' e sui  programmi  di  lavoro;  la  relazione
          contiene,  fra  l'altro,  dati  e  rendiconti  relativi  ai
          settori di competenza, in particolare  per  quanto  attiene
          allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai  redditi  e  ai
          capitali, alla diffusione  potenziale  ed  effettiva,  agli
          ascolti e alle  letture  rilevate,  alla  pluralita'  delle
          opinioni   presenti   nel   sistema    informativo,    alle
          partecipazioni incrociate tra  radio,  televisione,  stampa
          quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
          a livello nazionale e comunitario; 
                  13) autorizza i trasferimenti di  proprieta'  delle
          societa'   che   esercitano   l'attivita'   radiotelevisiva
          previsti dalla legge; 
                  14) esercita  tutte  le  altre  funzioni  e  poteri
          previsti nella legge 14  novembre  1995,  n.  481,  nonche'
          tutte le altre funzioni  dell'Autorita'  non  espressamente
          attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti
          e alla commissione per i servizi e i prodotti; 
                  14-bis)   garantisce   l'adeguata    ed    efficace
          applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,  che  promuove
          equita' e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi
          di intermediazione on line, anche  mediante  l'adozione  di
          linee guida, la promozione  di  codici  di  condotta  e  la
          raccolta di informazioni pertinenti.». 
              - Per i riferimenti della direttiva (UE)  2018/1808  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 476 del  codice  penale  cosi'
          recita: 
                «Art. 476. (Falsita' materiale commessa dal  pubblico
          ufficiale in atti pubblici). - Il pubblico ufficiale,  che,
          nell'esercizio delle sue funzioni, forma,  in  tutto  o  in
          parte, un atto falso o altera un atto vero, e'  punito  con
          la reclusione da uno a sei anni. 
              Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto, che
          faccia fede fino a querela di falso, la  reclusione  e'  da
          tre a dieci anni.».