Art. 71 Norme transitorie e di coordinamento 1. Al fine di favorire il riassetto del sistema televisivo su piattaforma terrestre, l'esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione prosegue fino al termine della procedura di assegnazione delle reti di primo e secondo livello in ambito locale nonche' delle frequenze in ambito nazionale come pianificate da delibera dell'Autorita' e comunque non oltre il termine della procedura di liberazione della banda 700 MHz, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019. Il Ministero autorizza la messa in esercizio e le eventuali successive modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche. 2. I procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico risultino non ancora definiti, proseguono con l'applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera cc), e all'articolo 21, comma 3, si applicano dalla data improrogabile del 1° gennaio 2023, onde favorire l'adeguamento all'evoluzione tecnologica e di mercato. Restano in vigore fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v), e all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005. 4. Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e da 52 a 57 si applicano dalla data del 1° marzo 2022. Restano in vigore fino al 28 febbraio 2022 le disposizioni di cui agli articoli da 44 a 44-sexies del decreto legislativo n. 177 del 2005, ad eccezione del comma 1-bis, lettera a), dell'articolo 44-quater. Le disposizioni di cui agli articoli da 43 a 45 si applicano dalla data del 1° gennaio 2022. Restano in vigore fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui agli articoli da 36-bis a 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005. 5. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole «i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia,» sono inserite le seguenti: «i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video di cui alle disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018»; b) il comma 6, lettera b), n. 11), e' sostituito dal seguente: «11) garantisce, anche alla luce dei processi di convergenza multimediale, che le rilevazioni degli indici di ascolto e di lettura dei diversi mezzi di comunicazione, su qualsiasi piattaforma di distribuzione e di diffusione, si conformino a criteri di correttezza metodologica, trasparenza, verificabilita' e certificazione da parte di soggetti indipendenti e siano realizzate da organismi dotati della massima rappresentativita' dell'intero settore di riferimento. L'Autorita' emana le direttive necessarie ad assicurare il rispetto dei citati criteri e principi e vigila sulla loro attuazione. Qualora l'Autorita' accerti il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente numero, previa diffida, puo' irrogare al soggetto inadempiente una sanzione fino all'1 per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui e' effettuata la contestazione. La manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale».
Note all'art. 71: - Il testo degli articoli 2, 24, da 36-bis a 38 e da 44 a 44-sexies del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, cosi' recita: «Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) "servizio di media audiovisivo": 1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che e' sotto la responsabilita' editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale e' la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente articolo. Non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo": i servizi prestati nell'esercizio di attivita' precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunita' di interesse; ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica; i servizi la cui finalita' principale non e' la fornitura di programmi; i servizi nei quali il contenuto audiovisivo e' meramente incidentale e non ne costituisce la finalita' principale, quali, a titolo esemplificativo: a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo; b) i giochi in linea; c) i motori di ricerca; d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste; e) i servizi testuali autonomi; f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna; ovvero 2) una comunicazione commerciale audiovisiva; b) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o giuridica cui e' riconducibile la responsabilita' editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalita' di organizzazione; sono escluse dalla definizione di "fornitore di servizi di media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilita' editoriale incombe a terzi; c) "reti di comunicazioni elettroniche", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terresti mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; d) "operatore di rete", il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti; e) "programma", una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse; f) "programmi-dati", i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati; g) "palinsesto televisivo" e "palinsesto radiofonico", l'insieme, predisposto da un'emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, ovvero dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilita' di acquisto da parte dell'utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi; h) "responsabilita' editoriale", l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta. All'interno del presente testo unico, l'espressione "programmi televisivi" deve intendersi equivalente a quella "palinsesti televisivi" di cui alla lettera g); i) "servizio di media audiovisivo lineare" o "radiodiffusione televisiva", un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi; l) "emittente", un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, diverso da quelli individuati alle lettere aa) e bb); m) "servizio di media audiovisivo non lineare", ovvero "servizio di media audiovisivo a richiesta", un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media; n) "emittente a carattere comunitario", l'emittente che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21; o) "programmi originali autoprodotti", i programmi realizzati in proprio dall'emittente, anche analogica, o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altra emittente, anche analogica; p) "produttori indipendenti", gli operatori della comunicazione europei che svolgono attivita' di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente: 1) per un periodo di tre anni non destinano piu' del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero 2) sono titolari di diritti secondari; q) "fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato", il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della societa' dell'informazione ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi; r) "accesso condizionato", ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato; s) "sistema integrato delle comunicazioni", il settore economico che comprende le seguenti attivita': stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicita' esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni; t) "servizio pubblico generale radiotelevisivo", il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della societa' concessionaria, secondo le modalita' e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento; u) "ambito nazionale", l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale; v) "ambito locale radiofonico", l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti; z) "ambito locale televisivo", l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva in uno o piu' bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito e' denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva e' unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente, anche analogica, non trasmette in altri bacini; l'espressione "ambito locale televisivo" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale; aa) "emittente televisiva analogica", il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilita' editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo le seguenti tipologie: 1) "emittente televisiva analogica a carattere informativo", l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette, in tecnica analogica, quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7,00 e le ore 23,00 per non meno di due ore, programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali; tali programmi, per almeno la meta' del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a semestre; 2) "emittente televisiva analogica a carattere commerciale", l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale ed in tecnica analogica, senza specifici obblighi di informazione; 3) "emittente televisiva analogica a carattere comunitario", l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette in tecnica analogica programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7,00 e le ore 21,00; 4) "emittente televisiva analogica monotematica a carattere sociale", l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che trasmette in tecnica analogica e dedica almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilita' sociale, quali salute, sanita' e servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di servizio; 5) "emittente televisiva analogica commerciale nazionale", l'emittente che trasmette in chiaro ed in tecnica analogica prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo d'informazione; 6) "emittente analogica di televendite", l'emittente che trasmette in tecnica analogica prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; bb) "emittente radiofonica", il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale, che ha la responsabilita' dei palinsesti radiofonici e, se emittente radiofonica analogica, li trasmette secondo le seguenti tipologie: 1) "emittente radiofonica a carattere comunitario", nazionale o locale, l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7,00 e le ore 21,00, che puo' avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette piu' del 10 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; non sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione; 2) "emittente radiofonica a carattere commerciale locale", l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi; tale limite si calcola su non meno di sessantaquattro ore settimanali; 3) "emittente radiofonica nazionale", l'emittente senza particolari obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio; cc) "opere europee": 1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie: 1.1) le opere originarie di Stati membri; 1.2) le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai requisiti del punto 2); 1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l'Unione europea e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ognuno di tali accordi; 1.4) le disposizioni di cui ai numeri 1.2) e 1.3) si applicano a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato; 2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o piu' degli Stati di cui ai numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti: 2.1) esse sono realizzate da uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati; 2.2) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati; 2.3) il contributo dei co-produttori di tali Stati e' prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non e' controllata da uno o piu' produttori stabiliti al di fuori di tali Stati; 3) le opere che non sono opere europee ai sensi del numero 1) ma che sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'Unione europea nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o piu' produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri; dd) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini, siano esse sonore o non, che sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attivita' economica e comprendenti la pubblicita' televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l'inserimento di prodotti. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione; ee) "pubblicita' televisiva", ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attivita' commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; ff) "spot pubblicitario", una forma di pubblicita' televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali; gg) "comunicazione commerciale audiovisiva occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attivita' di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando e' fatta dietro pagamento o altro compenso; hh) "sponsorizzazione", ogni contributo di un'impresa pubblica o privata o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attivita' o i propri prodotti; ii) "televendita", le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; ll) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio cosi' che appaia all'interno di un programma dietro pagamento o altro compenso; mm) "telepromozione", ogni forma di pubblicita' consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti; nn) "Autorita'", l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; oo) "Ministero", il Ministero dello sviluppo economico. 2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per analogia ai servizi radiofonici. Laddove non diversamente specificato, sponsorizzazione e televendita comprendono anche le attivita' svolte a mezzo della radiodiffusione sonora. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera cc), e all'articolo 24, comma 3, si applicano dalla data improrogabile del 1° gennaio 2023, onde favorire l'adeguamento all'evoluzione tecnologica e di mercato. Restano in vigore fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v), e all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005. 4. Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e da 52 a 57 si applicano dalla data del 1° marzo 2022. Restano in vigore fino al 28 febbraio 2022 le disposizioni di cui agli articoli da 44 a 44-sexies del decreto legislativo n. 177 del 2005, ad eccezione del comma 1-bis, lettera a), dell'articolo 44-quater. Le disposizioni di cui agli articoli da 43 a 45 si applicano dalla data del 1° gennaio 2022. Restano in vigore fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui agli articoli da 36-bis a 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005." «Art. 24. (Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica). - 1. Fino all'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui all'articolo 42, comma 10, la radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale su frequenze terrestri in tecnica analogica e' esercitata in regime di concessione o di autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, da parte dei soggetti legittimamente operanti in possesso, alla data del 30 settembre 2001, dei seguenti requisiti: a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di societa' di persone o di capitali o di societa' cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale; b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di societa' di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale; c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro. 2. I legali rappresentanti e gli amministratori delle imprese non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. 3. Uno stesso soggetto esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso piu' soggetti tra loro collegati o controllati, puo' irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti. In caso di inottemperanza, il Ministero dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.» «Art. 36-bis. (Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche). - 1. Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte; b) le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali; c) le comunicazioni commerciali audiovisive: 1) non pregiudicano il rispetto della dignita' umana; 2) non comportano ne' promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalita', religione o convinzioni personali, disabilita', eta' o orientamento sessuale; 3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza; 4) non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente; d) e' vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco; le comunicazioni commerciali audiovisive sono vietate anche se effettuate in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attivita' principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalita' e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione sia idonea a perseguire una finalita' pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine di determinare quale sia l'attivita' principale dell'azienda deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attivita' di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attivita' di impresa nell'ambito del territorio nazionale; e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori ne' incoraggiano il consumo smodato di tali bevande; f) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica; g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulita', ne' li incoraggiano a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, ne' sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, ne' mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose. 2. Il Ministero, d'intesa con l'Autorita' e sentito il Ministero della salute, incoraggia i fornitori di servizi di media ad elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non e' raccomandata. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.» «Art. 37. (Interruzioni pubblicitarie). - 1. La pubblicita' televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicita' televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali. 2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, devono costituire eccezioni. La pubblicita' televisiva e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne sia pregiudicata l'integrita', tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonche' della sua durata e natura, nonche' i diritti dei titolari. 3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali e' consentito nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti e comunque negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali. 4. La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, puo' essere interrotta da pubblicita' televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti. 5. La pubblicita' e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. La trasmissione di programmi per bambini puo' essere interrotta da pubblicita' televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purche' la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti. 6. Alle emittenti televisive, anche analogiche, in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie piu' una interruzione supplementare ogni trenta minuti di durata programmata ulteriore rispetto a centodieci minuti. 7. Ai fini del presente articolo, per durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma, al lordo della pubblicita' inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto. 8. Fermo restando il divieto di televendita di cure mediche, la pubblicita' radiofonica e televisiva di strutture sanitarie e' regolata dalla apposita disciplina in materia di pubblicita' sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificata dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362, nonche' dall'articolo 7, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni. 9. La pubblicita' televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri: a) non rivolgersi espressamente ai minori, ne', in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande; b) non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di automobili; c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale; d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualita' terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico; e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrieta'; f) non usare l'indicazione del rilevante grado alcolico come qualita' positiva delle bevande. 10. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 26, comma 3, puo' comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie. 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alla pubblicita' ed alle televendite trasmesse dalle emittenti radiofoniche.» «Art. 38. (Limiti di affollamento). - 1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non puo' eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. 2. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti in chiaro, anche analogiche, in ambito nazionale, diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non puo' eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di una determinata e distinta ora d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite e' fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea. 3. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita' da parte delle emittenti radiofoniche e televisive, anche analogiche, in ambito nazionale, diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, e' portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicita' diverse dagli spot pubblicitari come le telepromozioni, fermi restando per le emittenti televisive i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi soggetti il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicita' diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e dodici minuti al giorno. 4. In ogni caso la proporzione di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata e distinta ora d'orologio non deve superare il 20 per cento. 5. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte di emittenti a pagamento, anche analogiche, non puo' eccedere per l'anno 2010 il 16 per cento, per l'anno 2011 il 14 per cento, e, a decorrere dall'anno 2012, il 12 per cento di una determinata e distinta ora d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. 6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 non si applicano agli annunci delle emittenti, anche analogiche, relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti. 7. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti radiofoniche diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non puo' eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente radiofonica analogica a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva. 8. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 7, per le emittenti radiofoniche operanti in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita', ove siano comprese forme di pubblicita' diverse dagli spot, e' del 35 per cento. 9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non puo' eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. 10. La pubblicita' locale e' riservata alle emittenti, anche analogiche, e alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale. I soggetti diversi dalle emittenti, anche analogiche, e dalle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, sono tenuti a trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto su tutti i bacini serviti. Le emittenti televisive e radiofoniche, sia analogiche che digitali, autorizzate in base all'articolo 29 possono trasmettere, oltre alla pubblicita' nazionale, pubblicita' locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione. 11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicita' che impongono alle emittenti, televisive o radiofoniche, sia analogiche che digitali, di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari. 12. I messaggi promozionali, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi dalle emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private gratuitamente o a condizioni di favore, nonche', a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria, i filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalita' europea di prossima programmazione, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo. 13. Ai fini del presente articolo, l'ora d'orologio si computa partendo, per ciascuna giornata di programmazione, dall'ora e dal minuto di inizio delle trasmissioni di ciascuna emittente, anche analogica; per "orario giornaliero di programmazione" si intende il tempo che intercorre, per ciascun giorno solare, tra l'inizio ed il termine effettivi delle trasmissioni di ciascuna emittente, anche analogica.» «Art. 44. (Principi generali a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a richiesta, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e indipendente secondo il diritto europeo e le disposizioni di cui al presente titolo.» «Art. 44-bis. (Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, e' riservata una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura di: a) almeno la meta', per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale; b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari; tale quota e' ridotta a un quinto per l'anno 2020. 3. Nella fascia oraria dalle ore 18,00 alle 23,00, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte; almeno un quarto di tale quota e' riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. 4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua.» «Art. 44-ter. (Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri introiti netti annui non inferiore al dieci per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita' editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata: a) all'11,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2020; b) al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021. 1-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla meta' delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. 2. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresi' alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad almeno il 3,2 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata al 3,5 per cento a decorrere dal 2020. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. 3. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al quindici per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. Tali ricavi sono quelli derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva, nonche' i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata al 17 per cento, a decorrere dal 2020. 3-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla meta' delle quote di cui al comma 3 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. 4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva altresi' alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3 pari ad almeno il 3,6 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del comma 3. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata: a) al 4 per cento nel 2020; b) al 4,2 per cento a decorrere dal 2021. 4-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 4 sia riservato alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti. 5. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva a opere prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3, di cui almeno il 65 per cento e' riservato ad opere d'animazione.» «Art. 44-quater. (Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente: a) gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore al trenta per cento del proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorita'. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, la predetta quota si calcola sui titoli del catalogo e non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni; b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 12,5 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorita'. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorita' di cui al comma 1-bis, gli obblighi di investimento di cui alla presente lettera, sono fissati in misura pari al 15 per cento. 1-bis. Con regolamento dell'Autorita' da adottare, sentiti il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero dello sviluppo economico, la quota di cui al comma 1, lettera b), puo' essere innalzata, in misura non superiore al 20 per cento, in relazione a modalita' d'investimento che non risultino coerenti con una crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale, nonche' sulla base dei seguenti criteri: a) il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore a venti unita', da verificare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorita', comporta l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera b), fino al 3 per cento; b) il mancato riconoscimento in capo ai produttori indipendenti di una quota di diritti secondari proporzionale all'apporto finanziario del produttore all'opera in relazione alla quale e' effettuato l'investimento, ovvero l'adozione di modelli contrattuali da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori indipendenti comporta l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera b), fino al 4,5 per cento. 1-ter. Il regolamento dell'Autorita' di cui al comma 1-bis e' aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero dello sviluppo economico, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione allo sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base della relazione annuale di cui all'articolo 44-quinquies, comma 4. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli obblighi di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilita' editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro. 3. Il regolamento dell'Autorita' di cui al presente articolo prevede, tra l'altro, le modalita' con cui il fornitore di servizio di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione degli obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti. 4. Il regolamento dell'Autorita' di cui al presente articolo e' adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 44, 44-bis, 44-ter e 44-quinquies, nonche' del principio di promozione delle opere audiovisive europee. In particolare, il regolamento, nel definire le modalita' di assolvimento degli obblighi di programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, anche l'adozione di strumenti quali la previsione di una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o di una specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo e l'uso di una quota di opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalita' di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale. 5. Una quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-bis, e' riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto della sotto quota di investimento di cui al presente comma, sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni. 6. Gli obblighi previsti dal regolamento dell'Autorita' di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2020.» «Art. 44-quinquies. (Attribuzioni dell'Autorita'). - 1. Con uno o piu' regolamenti dell'Autorita', emanati nella sua funzione di autorita' di regolazione indipendente, sono altresi' stabilite: a) le specificazioni relative alla definizione di produttore indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p); b) le ulteriori definizioni e specificazioni delle voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui di cui all'articolo 44-ter, commi 1 e 3, con particolare riferimento alle modalita' di calcolo nel caso di offerte aggregate di contenuti a pagamento riconducibili a soggetti che sono sia fornitori di servizi media audiovisivi che piattaforme commerciali, fermo restando il rispetto del principio della responsabilita' editoriale; c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-sexies, comma 3, le modalita' tecniche di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 44-bis, 44-ter e 44-quater, tenuto conto dello sviluppo del mercato, della disponibilita' delle opere ed avuto riguardo alle tipologie e caratteristiche delle opere audiovisive e alle tipologie e caratteristiche dei palinsesti e delle linee editoriali dei fornitori di servizi di media audiovisivi e con particolare riferimento, nel caso di palinsesti che includono opere cinematografiche, alle opere cinematografiche europee; d) le misure finalizzate a rafforzare meccanismi di mercato funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante l'adozione di specifiche regole dirette a evitare situazioni di conflitto di interessi tra produttori e agenti che rappresentino artisti e a incentivare la pluralita' di linee editoriali; e) le procedure dirette ad assicurare sia l'adozione di meccanismi semplici e trasparenti nei rapporti tra fornitori di servizi media audiovisivi e Autorita', anche mediante la predisposizione e la pubblicazione on line dell'apposita modulistica, sia un sistema efficace di monitoraggio e controlli; f) le modalita' della procedura istruttoria e la graduazione dei richiami formali da comunicare prima dell'irrogazione delle sanzioni, nonche' i criteri di determinazione delle sanzioni medesime sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' e adeguatezza, anche tenuto conto della differenziazione tra obblighi di programmazione e obblighi di investimento. 2. I fornitori di servizi di media audiovisivi possono chiedere all'Autorita' deroghe agli obblighi di cui al presente titolo, illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto nel caso in cui ricorrano una o piu' delle seguenti circostanze: a) il carattere tematico del palinsesto o del catalogo del quale ha la responsabilita' editoriale non consente di approvvigionarsi da produttori indipendenti europei ovvero non consente di acquistare, pre-acquistare, produrre o co-produrre opere audiovisive europee, ivi incluse le opere di espressione originale italiana ovunque prodotte; b) il fornitore di servizi media audiovisivi ha una quota di mercato inferiore ad una determinata soglia stabilita dall'Autorita' con regolamento; c) il fornitore di servizi di media audiovisivi non ha realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio. 3. Gli obblighi di cui al presente titolo sono verificati su base annua dall'Autorita', secondo le modalita' e i criteri stabiliti dalla Autorita' medesima con proprio regolamento. In ogni caso, a decorrere dal 2020, qualora un fornitore di servizi media audiovisivi non abbia interamente assolto gli obblighi previsti nell'anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente puo' essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo. 3-bis. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorita' comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo. 3-ter. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 51, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento. 4. L'Autorita' presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. La relazione fornisce, altresi', i dati e gli indicatori micro e macroeconomici del settore rilevanti ai fini della promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel settore della produzione dei servizi media audiovisivi, la circolazione internazionale di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e rigettate, con le relative motivazioni, nonche' le tabelle di sintesi in cui sono indicate le percentuali di obblighi di investimento, con le relative opere europee e di espressione originale italiana, assolti dai fornitori.» «Art. 44-sexies. (Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana). - 1. Con uno o piu' regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita l'Autorita', sono stabiliti, sulla base di principi di proporzionalita', adeguatezza, trasparenza ed efficacia: a) la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o piu' elementi quali la cultura, la storia, la identita', la creativita', la lingua ovvero i luoghi; b) le sotto quote riservate alle opere di cui alla lettera a) ai sensi degli articoli 44-bis, commi 2 e 3, 44-ter, commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis, e 44-quater, comma 5, comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi previste. 2. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo, tenuto conto delle caratteristiche e dei contenuti dei palinsesti dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonche' dei livelli di fatturato da essi realizzato, possono prevedere ulteriori sotto quote a favore di particolari tipologie di opere audiovisive prodotte da produttori indipendenti, con specifico riferimento alle opere realizzate entro gli ultimi cinque anni, alle opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali o ad altre tipologie di opere audiovisive. 3. Nel caso di opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali di espressione originale italiana prodotte da produttori indipendenti, il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo prevedono che gli obblighi di investimento di cui all'articolo 44-ter e all'articolo 44-quater sono assolti mediante l'acquisto, il pre-acquisto o la co-produzione di opere. Il regolamento o i regolamenti, tenuto conto di eventuali appositi accordi stipulati fra le Associazioni di fornitori di servizi di media audiovisivi ovvero fra singolo fornitore di servizi di media audiovisivi e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici e audiovisivi italiani, prevedono altresi': a) specifiche modalita' di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 44-bis, 44-ter, e 44-quater, con particolare riferimento alle condizioni di acquisto, pre-acquisto, produzione e co-produzione delle opere. In particolare, le modalita' di assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali, di espressione originale italiana ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecutivo; b) i criteri per la limitazione temporale dei diritti di utilizzazione e sfruttamento delle opere e per le modalita' di valorizzazione delle stesse sulle diverse piattaforme. 4. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo sono aggiornati a cadenza almeno triennale, anche sulla base delle relazioni annuali predisposte rispettivamente dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 44-quinquies, comma 4, e dalla Direzione generale Cinema del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonche' dei risultati raggiunti dalle opere promosse mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.». - Il testo del comma 6 dell'articolo 1, della citata legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate: a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni: 1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino; 2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorita' provvede al previo coordinamento con il medesimo; 3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, sempreche' conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione; 4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilita' del servizio; 5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia, i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video di cui alle disposizioni attuative della direttiva (UE) 1808/2018 nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia' iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge; 6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223 , nonche' nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268 , al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49 , e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 . Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5); 7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione; 8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio; 9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia; 10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalita' di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorita' avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita'; 11) individua, in conformita' alla normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'articolo 5, comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalita' di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni; 12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi; 13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita'; 14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati; 15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie; b) la commissione per i servizi e i prodotti: 1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni; 2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attivita'; 3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di telecomunicazioni; 4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori; 4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; 5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonche' l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti; 6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto; 7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa; 8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica; 9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicita' e sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme in materia di equita' di trattamento e di parita' di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione; 10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio pubblico; 11) garantisce, anche alla luce dei processi di convergenza multimediale, che le rilevazioni degli indici di ascolto e di lettura dei diversi mezzi di comunicazione, su qualsiasi piattaforma di distribuzione e di diffusione, si conformino a criteri di correttezza metodologica, trasparenza, verificabilita' e certificazione da parte di soggetti indipendenti e siano realizzate da organismi dotati della massima rappresentativita' dell'intero settore di riferimento. L'Autorita' emana le direttive necessarie ad assicurare il rispetto dei citati criteri e principi e vigila sulla loro attuazione. Qualora l'Autorita' accerti il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente numero, previa diffida, puo' irrogare al soggetto inadempiente una sanzione fino all'1 per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui e' effettuata la contestazione. La manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; 12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare; 13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni; 14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni; c) il consiglio: 1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni; 2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti; 3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione», ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; 4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12; 5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonche' il regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi; 6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio; 7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita' ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalita' stabilite con regolamento; 8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti; 9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che e' abrogato; 10) accerta la mancata osservanza, da parte della societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili; 11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere; 12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita' delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario; 13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle societa' che esercitano l'attivita' radiotelevisiva previsti dalla legge; 14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche' tutte le altre funzioni dell'Autorita' non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti; 14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equita' e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti.». - Per i riferimenti della direttiva (UE) 2018/1808 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 476 del codice penale cosi' recita: «Art. 476. (Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici). - Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione e' da tre a dieci anni.».