Art. 8 
 
           Funzioni del Ministero dello sviluppo economico 
 
  1. Nelle materie di  cui  al  presente  testo  unico  il  Ministero
esercita  le  competenze  stabilite  nel  presente  decreto,   quelle
riferite alle funzioni e ai compiti  di  spettanza  statale  indicati
dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
nonche'  quelle  comunque  individuate  dal  proprio  regolamento  di
organizzazione. 
  2. Presso il Ministero opera, nei  settori  dei  servizi  di  media
audiovisivi e della  radiofonia,  il  Comitato  di  applicazione  del
Codice di autoregolamentazione media e minori. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo dell'articolo 32-ter del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n.  300  (Riforma  dell'organizzazione  del
          Governo, a norma dell'articolo  11  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
          1999, n. 203, S.O., cosi' recita: 
                «Art. 32-ter (Funzioni). - 1. Il Ministero svolge  in
          particolare funzioni e compiti di spettanza  statale  nelle
          seguenti aree funzionali, tramite gli organi centrali e gli
          Ispettorati territoriali: 
                  a) politiche nel settore delle comunicazioni; 
                  b)  rapporti  con  l'Unione  europea   e   con   le
          organizzazioni e  le  agenzie  internazionali  nel  settore
          delle  comunicazioni,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e  del  Ministro  degli
          affari esteri; 
                  c)  disciplina  del  settore  delle   comunicazioni
          elettroniche; 
                  d) gestione nazionale di  programmi  comunitari  in
          materia di comunicazioni elettroniche; 
                  e) radiodiffusione sonora e televisiva  pubblica  e
          privata anche nelle forme evolutive; 
                  f)  regolamentazione  dei  servizi   postali,   con
          particolare riferimento al contratto di  programma  con  il
          fornitore del servizio universale; 
                  g) emissione delle carte valori postali; 
                  h) formazione e addestramento  professionale  anche
          tramite  la  Scuola  superiore   di   specializzazione   in
          telecomunicazioni; 
                  i)  concessioni,  licenze  e   autorizzazioni   nei
          settori delle comunicazioni; 
                  l) controllo del mercato,  vigilanza  sul  rispetto
          delle normative di settore e applicazione delle sanzioni; 
                  m) adeguamento periodico  del  servizio  universale
          nel campo delle comunicazioni; 
                  n) verifica degli obblighi di  servizio  universale
          nei settori delle comunicazioni; 
                  o) tutela delle comunicazioni; 
                  p) piano nazionale di ripartizione delle  frequenze
          e relativa attivita' internazionale; 
                  q) gestione degli accordi internazionali in materia
          di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze  e  delle
          reti  ed  orbite  dei  sistemi   satellitari   e   notifica
          all'Unione internazionale delle telecomunicazioni; 
                  r) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e
          delle numerazioni; 
                  s)  controllo  delle  emissioni  radioelettriche  e
          delle interferenze; 
                  t) tecnologie  dell'informazione;  sicurezza  delle
          reti;  studi  e  ricerca  scientifica  nei  settori   delle
          comunicazioni e delle tecnologie  dell'informazione  (ICT);
          normazione tecnica, ivi compresi gli aspetti inerenti  alla
          numerazione,  standardizzazione,  anche   quale   organismo
          nazionale  di  standardizzazione   (NSO),   accreditamento,
          certificazione  ed  omologazione  nei   settori   dell'ICT;
          definizione degli standard  di  qualita'  dei  servizi  nei
          settori dell'ICT; coordinamento della ricerca applicata per
          le  tecnologie  innovative  nei  settori  dell'ICT  e   per
          l'adozione e l'implementazione di nuovi  standard.  Restano
          ferme le competenze e le funzioni attribuite al  Presidente
          del Consiglio dei ministri e al Ministro per  l'innovazione
          e le tecnologie; 
                  u)   servizi    multimediali,    con    particolare
          riferimento alle iniziative volte  alla  trasformazione  su
          supporti  innovativi  e  con  tecniche  interattive   delle
          produzioni tradizionali; 
                  v)  certificazione  per  i  prodotti  e  i  sistemi
          informatici commerciali; 
                  z) adozione delle regole di impiego degli  apparati
          radioelettrici; 
                  aa) espletamento di prestazioni per conto terzi; 
                  bb)   rilascio   dei   titoli    di    abilitazione
          all'esercizio delle stazioni radioelettriche; 
                  cc)  attivita'  di  collaudo  ed  ispezione   delle
          apparecchiature radioelettriche di bordo; 
                  dd)  vigilanza  e  controllo  sugli  enti  operanti
          nell'ambito delle comunicazioni; 
                  ee) agevolazioni all'editoria,  ferme  restando  le
          competenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
          della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero
          delle attivita' produttive. 
              2.  Nelle   materie   proprie   del   Ministero   delle
          comunicazioni    l'accertamento    delle    violazioni    e
          l'applicazione delle relative sanzioni amministrative  sono
          espletati dagli uffici centrali e periferici del  Ministero
          stesso,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  ferme
          restando le funzioni  spettanti  agli  organi  di  polizia.
          L'ordinanza-ingiunzione,   di   cui   al   secondo    comma
          dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e'
          adottata nel termine di centottanta giorni  dalla  scadenza
          del termine indicato nel primo comma dell'articolo 16 della
          medesima legge.».