Art. 4 
 
          Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 
                        15 marzo 2011, n. 35 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 15  marzo  2011,  n.  35,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «(Ispezioni   di
sicurezza stradale periodiche)»; 
  b) al comma  1,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'organo  competente  esegue   ispezioni   di   sicurezza   stradale
periodiche con frequenza sufficiente a garantire livelli adeguati  di
sicurezza per l'infrastruttura stradale oggetto di  applicazione  del
presente decreto, comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni.»; 
  c) dopo il comma 2,  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  L'organo
competente garantisce la sicurezza dei  tratti  della  rete  stradale
contigui alle gallerie oggetto  del  decreto  legislativo  5  ottobre
2006, n. 264, attraverso ispezioni di sicurezza  stradale  congiunte,
con   la   partecipazione   dei   soggetti    competenti    coinvolti
nell'attuazione del presente decreto  e  del  decreto  legislativo  5
ottobre 2006, n. 264. Le ispezioni di  sicurezza  stradale  congiunte
sono eseguite con una frequenza sufficiente a  garantire  livelli  di
sicurezza adeguati, e comunque, almeno ogni sei anni.». 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Il  testo  dell'articolo  6   del   citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2011,  n.  35,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 6 (Ispezioni di sicurezza stradale periodiche).
          - 1. L'organo  competente  esegue  ispezioni  di  sicurezza
          stradale periodiche con frequenza sufficiente  a  garantire
          livelli adeguati di sicurezza per l'infrastruttura stradale
          oggetto di applicazione del presente decreto,  comunque  in
          ogni caso, almeno  ogni  cinque  anni.  Le  ispezioni  sono
          svolte da soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo
          4, comma 7. Si applicano i casi di incompatibilita' di  cui
          all'articolo 4, comma 7, terzo periodo. 
                2. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          entro il 19 dicembre 2011, individua, con proprio  decreto,
          le misure di sicurezza temporanee da applicarsi  ai  tratti
          di rete stradale interessati da lavori  stradali,  fissando
          le  modalita'  di  svolgimento  delle  ispezioni  volte  ad
          assicurare la corretta applicazione di tale decreto. 
                2-bis. L'organo competente  garantisce  la  sicurezza
          dei tratti  della  rete  stradale  contigui  alle  gallerie
          oggetto del decreto legislativo 5  ottobre  2006,  n.  264,
          attraverso ispezioni di sicurezza stradale  congiunte,  con
          la  partecipazione  dei   soggetti   competenti   coinvolti
          nell'attuazione  del  presente  decreto   e   del   decreto
          legislativo  5  ottobre  2006,  n.  264.  Le  ispezioni  di
          sicurezza  stradale  congiunte  sono   eseguite   con   una
          frequenza sufficiente  a  garantire  livelli  di  sicurezza
          adeguati, e comunque, almeno ogni sei anni.».