Art. 5 
 
Inserimento degli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater  e  6-quinquies  al
              decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 
 
  1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n.  35,
sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 6-bis (Seguito  delle  procedure  per  le  strade  aperte  al
traffico). - 1. L'organo competente garantisce che ai risultati delle
valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete, effettuate ai
sensi  dell'articolo  5,  facciano  seguito  ispezioni  di  sicurezza
stradale mirate o interventi correttivi diretti. 
  2. Nell'effettuare  le  ispezioni  di  sicurezza  stradale  mirate,
l'organo competente tiene conto anche delle componenti indicative  di
cui all'allegato II-bis del presente decreto. 
  3. Le  ispezioni  di  sicurezza  stradale  mirate  sono  svolte  da
soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo  4,  comma  7,  che
possono avvalersi anche di assistenti. Ai soggetti di  cui  al  primo
periodo si applica la disposizione di cui all'articolo  4,  comma  7,
ultimo periodo. 
  4. L'organo competente adotta provvedimenti al  fine  di  garantire
che  ai  risultati  delle  ispezioni  di  sicurezza  stradale  mirate
facciano seguito idonee azioni per stabilire  l'eventuale  necessita'
di  interventi  correttivi.  In  particolare,   l'organo   competente
individua  i  tratti  di  strada  in  cui  e'  necessario   apportare
miglioramenti  della  sicurezza  delle  infrastrutture   stradali   e
definisce gli interventi finalizzati a  migliorare  la  sicurezza  di
tali tratti, in base alle priorita'. 
  5. L'organo competente garantisce che gli interventi correttivi  si
svolgano prioritariamente su tratti di strada con  bassi  livelli  di
sicurezza e che offrono l'opportunita' di attuare le misure che hanno
un elevato potenziale di miglioramento della sicurezza e di risparmio
dei costi connessi agli incidenti. Per la rete stradale  a  pedaggio,
gli investimenti per l'attuazione degli interventi correttivi sono da
considerarsi ammissibili  tra  i  costi  per  la  determinazione  del
capitale direttamente investito ai sensi delle  vigenti  disposizioni
in materia di regolazione economica del settore stradale. 
  6. L'organo  competente  predispone  e  aggiorna  con  regolarita',
comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni, un piano d'azione  in
ordine di priorita' basato  sul  rischio,  per  seguire  l'attuazione
dell'intervento correttivo individuato. 
    Art. 6-ter (Protezione degli utenti della strada vulnerabili).  -
1.  L'organo  competente  garantisce   che,   nell'attuazione   delle
procedure di  cui  agli  articoli  da  3  a  6-bis,  sono  tenute  in
considerazione le esigenze degli utenti della strada vulnerabili. 
    Art. 6-quater (Segnaletica orizzontale e segnaletica  verticale).
- 1. L'ente proprietario della strada, ai fini dell'apposizione della
segnaletica orizzontale e verticale, assicura che la  stessa  risulti
leggibile  e  visibile  sia  per  i  conducenti  che  per  i  sistemi
automatizzati di assistenza alla guida. Tali procedure tengono  conto
delle specifiche  comuni  eventualmente  adottate  dalla  Commissione
europea ai sensi dell'articolo 6-quater, paragrafo 3, della direttiva
2008/96/CE. 
    Art.  6-quinquies  (Segnalazioni  spontanee).  -  1.   L'archivio
informatico  nazionale  delle  opere  pubbliche  -  AINOP,  istituito
dall'articolo  13  del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
costituisce il sistema nazionale di  segnalazione  spontanea,  ed  e'
reso accessibile on  line  a  tutti  gli  utenti  della  strada,  per
facilitare la  raccolta  di  informazioni  dettagliate  sugli  eventi
trasmesse dagli utenti della strada e dai  veicoli,  e  di  qualsiasi
altra  informazione  in  materia  di  sicurezza  che  l'autore  della
segnalazione percepisce come un rischio reale  o  potenziale  per  la
sicurezza dell'infrastruttura stradale.».