Art. 6 
 
          Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 
                        15 marzo 2011, n. 35 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo  2011,
n. 35, le parole: «di cui all'articolo 1, comma  2»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ricadente nell'ambito di applicazione  del  presente
decreto» ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «L'Agenzia
nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture
stradali e  autostradali  (ANSFISA)  sovrintende  alla  gestione  dei
suddetti dati.». 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Il  testo  dell'articolo  7   del   citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2011,  n.  35,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 7 (Gestione  dei  dati  articolo  7,  direttiva
          2008/96/CE).   -   1.   Per   ciascun   incidente   mortale
          verificatosi sulla rete stradale ricadente  nell'ambito  di
          applicazione  del  presente  decreto,  l'organo  competente
          riporta in una apposita  relazione  di  incidente,  redatta
          secondo la reportistica di  cui  all'allegato  IV,  i  dati
          relativi all'incidente stradale, raccolti e  trasmessi,  ai
          sensi dell'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n.  120,
          dalle forze dell'ordine  e  dagli  enti  locali.  L'Agenzia
          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
          infrastrutture   stradali    e    autostradali    (ANSFISA)
          sovrintende alla gestione dei suddetti dati. 
                2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
          entro il 19 dicembre 2011 e, successivamente,  con  cadenza
          almeno quinquennale, effettua il calcolo del costo  sociale
          medio di un incidente mortale  nonche'  del  costo  sociale
          medio di un incidente grave. 
                3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
          entro il 19 dicembre 2011, e  successivamente  con  cadenza
          annuale, sulla base dei dati acquisiti, effettua il calcolo
          del costo  totale  dell'incidentalita'  verificatasi  sulla
          rete stradale di cui al comma 1.».