Art. 17 Disposizioni transitorie 1. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e i provvedimenti di attribuzione della titolarita' degli organi e degli uffici in corso di efficacia alla medesima data sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento della titolarita' delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento della titolarita' delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, le strutture gia' esistenti proseguono lo svolgimento delle ordinarie attivita' con le risorse umane e strumentali loro assegnate dalla normativa vigente.