(Accordo-art. 1)
                             ACCORDO TRA 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
                                  E 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA 
 IN MATERIA DI TRASPORTO INTERNAZIONALE SU STRADA DI PERSONE E MERCI 
 
Il Governo della  Repubblica  Italiana  e  Governo  della  Repubblica
Tunisina, di seguito nominati "parti contraenti": 
  - Per la Repubblica Italiana, il Ministero delle  Infrastrutture  e
dei Trasporti (Direzione Generale per il  Trasporto  Stradale  e  per
l'Intermodalita'). 
  - Per la Repubblica Tunisina, il Ministero del Trasporto (Direzione
Generale dei Trasporti Terrestri), 
desiderosi di promuovere le relazioni amichevoli tra i  due  Paesi  e
allo scopo di organizzare e facilitare  il  trasporto  di  persone  e
merci tra i due Paesi nonche' il transito sui  rispettivi  territori,
sulla base dei reciproci vantaggi e mutui interessi, hanno  convenuto
quanto segue: 
 
Articolo 1 - Campo di applicazione 
 
1. Il presente Accordo si applica ai trasporti su strada, eseguiti da
trasportatori stabiliti sul territorio  di  una  o  dell'altra  Parte
Contraente e per mezzo di veicoli, come definiti all'articolo  2  del
presente Accordo, immatricolati sul territorio di  una  o  dell'altra
Parte Contraente, in partenza dal  territorio  di  una  o  dell'altra
Parte Contraente o a destinazione del territorio di una o  dell'altra
Parte Contraente oppure in transito attraverso il territorio di una o
dell'altra Parte Contraente. 
2.  Il  trasporto  di  persone  tra  i  territori  delle  due   Parti
Contraenti, compreso quello di transito, e' effettuato in conformita'
con la normativa vigente sull'ingresso e il soggiorno di persone  nel
territorio delle due parti Contraenti.