(Accordo-art. 11)
Articolo 11 - Obblighi dei trasportatori 
 
1. Conducenti e gli altri membri dell'equipaggio, nonche' i veicoli e
le merci trasportate, sono soggetti alle leggi e ai regolamenti della
Parte contraente sul cui territorio essi si trovano. 
2. Le autorizzazioni, i documenti di controllo e gli altri  Documenti
conformi alle prescrizioni del presente Accordo, oltre ai certificati
di assicurazione e a tutti i documenti richiesti  dalla  legislazione
nazionale,  devono  trovarsi  a  bordo  dei  veicoli.  Le   autorita'
competenti delle Parti Contraenti stabiliranno di comune accordo, nel
quadro della Commissione Mista prevista dall'articolo 14 del presente
Accordo, l'elenco dei documenti sopra menzionati.