Articolo 4 - Servizi occasionali 1. I servizi occasionali sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte del Paese ospitante. 2. I seguenti servizi occasionali sono esentati dall'autorizzazione sul territorio del Paese ospitante: a) i circuiti a porte chiuse, cioe' i servizi effettuati mediante uno stesso autobus che trasporta lungo tutto il tragitto lo stesso gruppo di persone e le riconduce al luogo di partenza. Il luogo di partenza si trova sul territorio della Parte Contraente in cui e' stabilito il trasportatore; b) i servizi con viaggio di andata a veicolo carico e viaggio di ritorno a veicolo vuoto. Il luogo di partenza si trova sul territorio della Parte Contraente in cui e' stabilito il trasportatore. 3E' vietato l'imbarco di passeggeri in corso di viaggio di un servizio liberalizzato. 4. La Commissione Mista, prevista dall'articolo 14 del presente Accordo, puo' estendere l'esenzione dall'autorizzazione ad altre categorie di' servizi occasionali. In tal caso, la Commissione Mista stabilisce le condizioni di questa liberalizzazione. 5. La domanda di autorizzazione deve essere rivolta all'autorita' competente del Paese ospitante tramite l'autorita' competente del Paese di stabilimento. 6. La Commissione Mista, prevista dall'articolo 14 del presente Accordo, determina il modello di domanda d'autorizzazione ed i documenti giustificativi che la devono accompagnare. 7. Salvo circostanze particolari, il termine entro il quale viene presa la decisione di accoglimento o di rifiuto e' di un mese. 8. I servizi occasionali esentati dall'autorizzazione devono essere provvisti di un documento di controllo. Le condizioni d'uso e la composizione del documento di controllo sono definite dalla Commissione Mista prevista all'articolo 14 del presente Accordo.