(Accordo-art. 5)
Articolo 5 - Disposizioni comuni al trasporto di persone 
 
1. Le autorizzazioni al trasporto sono personali e non cedibili. 
2. E' vietata l'effettuazione di  servizi  di  cabotaggio.  Non  sono
considerati  servizi  di  cabotaggio   le   escursioni   locali   che
raggruppano esclusivamente persone condotte sul  posto  dallo  stesso
trasportatore, a  condizione  che  siano  registrate  sul  foglio  di
viaggio.