(Accordo-art. 9)
Articolo 9 - Disposizioni in materia fiscale e doganale 
 
1. Ciascuna delle  due  Parti  Contraenti  autorizza  l'ingresso  sul
proprio  territorio  di'   veicoli   immatricolati   nel   territorio
dell'altra Parte Contraente, in  esenzione  dai  diritti  doganali  e
dalle tasse dovute all'importazione, senza divieti ne' limitazioni, e
a condizione che essi siano riesportati. 
2. Le Parti  Contraenti  possono  esigere  che  detti  veicoli  siano
sottoposti  alle  formalita'  doganali  richieste  per   l'ammissione
temporanea sui loro rispettivi territori. 
3. I veicoli stradali immatricolati nel territorio di una  delle  due
Parti contraenti che, nel corso di trasporti di passeggeri e di merci
regolati dal presente  Accordo,  siano  temporaneamente  ammessi  nel
territorio dell'altra Parte Contraente, sono esenti,  sul  territorio
dell'altra Parte Contraente, da ogni  imposta  o  tassa  relativa  al
possesso e alla circolazione dei veicoli. 
4. La Commissione Mista potra' proporre  delle  modifiche  al  regime
fiscale previsto dal presente Accordo alle autorita'  dei  rispettivi
Paesi  che  hanno  la  competenza  ad  adottarle  sulla  base   della
legislazione nazionale di ciascuno dei due Paesi. 
5. I combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali  del
veicolo sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle  tasse
di entrata intendendosi per serbatoio  normale  quello  previsto  dal
costruttore del veicolo. 
6. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo,  che
effettua uno  dei  trasporti  previsti  dal  presente  Accordo,  sono
ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse  di  entrata,
senza limiti ne' restrizioni, a condizione che  siano  rispettate  le
formalita' doganali  previste  dalla  legislazione  delle  due  Parti
Contraenti. 
7. Le Parti sostituite e non riesportate sono soggette  al  pagamento
dei  diritti  doganali  e  delle  tasse  di  entrata,  a  meno   che,
conformemente  alle  disposizioni  della   legislazione   del   Paese
d'importazione, dette Parti non siano state  cedute  gratuitamente  a
tale  Paese  oppure  distrutte  a  spese  degli  interessati,   sotto
vigilanza doganale. 
8. Il conducente e  gli  altri  membri  dell'equipaggio  del  veicolo
possono importare, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di
entrata, una quantita'  ragionevole  di  oggetti  necessari  ai  loro
bisogni personali, in funzione della durata del  loro  soggiorno  nel
Paese di importazione. 
9. Sono ugualmente esonerate dai diritti doganali e  dalle  tasse  di
entrata le provviste alimentari per il consumo personale. 
10.  Tali  vantaggi  sono  concessi  nei  limiti  e  alle  condizioni
stabilite dalla normativa doganale vigente nel Paese di importazione.