Art. 3 
 
                Compiti degli organismi di vigilanza 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, gli organismi di vigilanza  emanano,  di  concerto  tra  loro,
apposite  istruzioni  per   l'esercizio   di   controlli   rafforzati
sull'operato  degli  intermediari  abilitati  onde   contrastare   il
finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio,  riparazione,
promozione,  vendita,  distribuzione,   importazione,   esportazione,
stoccaggio, detenzione o  trasporto  delle  mine  antipersona,  delle
munizioni e submunizioni cluster e di loro singoli componenti.  Nello
stesso termine,  i  medesimi  organismi  di  vigilanza  provvedono  a
redigere e pubblicare l'elenco delle societa' di cui all'articolo  1,
comma 1, e ad indicare  l'ufficio  responsabile  della  pubblicazione
annuale del medesimo elenco. 
  2. Nell'ambito dei compiti  riguardanti  l'Unita'  di  informazione
finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso  la  Banca  d'Italia
dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231,  i  controlli  dei
flussi finanziari sono estesi alle imprese e  alle  societa'  di  cui
all'articolo 1, comma 1. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,
          recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE  concernente
          la prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema  finanziario  a
          scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e
          di finanziamento del  terrorismo  nonche'  della  direttiva
          2006/70/CE che ne reca  misure  di  esecuzione»,  e'  stato
          pubblicato  sul   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007.