Art. 10 
 
             Comitato di coordinamento e programmazione 
 
  1.  Per  assicurare  l'unitarieta'  di  azione   e   l'allineamento
informativo dei Servizi sugli indirizzi e le decisioni strategiche in
merito  all'organizzazione,  al  funzionamento   e   alle   attivita'
dell'Agenzia, il direttore generale puo'  convocare  il  Comitato  di
coordinamento e programmazione. 
  2. Il Comitato e' presieduto dal Direttore generale ed e'  composto
dal Vice Direttore  generale  e  dai  Capi  dei  Servizi  o  da  loro
delegati. 
  3. Il Comitato si riunisce su convocazione del Direttore  generale,
che ne definisce l'ordine del giorno. 
  4. Alle riunioni del Comitato puo' essere invitato  a  partecipare,
in funzione  degli  argomenti  da  trattare,  anche  altro  personale
dell'Agenzia.