Art. 10 Comitato di coordinamento e programmazione 1. Per assicurare l'unitarieta' di azione e l'allineamento informativo dei Servizi sugli indirizzi e le decisioni strategiche in merito all'organizzazione, al funzionamento e alle attivita' dell'Agenzia, il direttore generale puo' convocare il Comitato di coordinamento e programmazione. 2. Il Comitato e' presieduto dal Direttore generale ed e' composto dal Vice Direttore generale e dai Capi dei Servizi o da loro delegati. 3. Il Comitato si riunisce su convocazione del Direttore generale, che ne definisce l'ordine del giorno. 4. Alle riunioni del Comitato puo' essere invitato a partecipare, in funzione degli argomenti da trattare, anche altro personale dell'Agenzia.