Art. 12 
 
         Disposizioni in materia di assunzione di personale 
          per l'attuazione dell'Assegno unico e universale 
 
  1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel
presente decreto, l'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'
autorizzato a bandire apposite  procedure  concorsuali  pubbliche  e,
conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro  subordinato  a
tempo  indeterminato,   anche   mediante   scorrimento   di   vigenti
graduatorie di concorsi pubblici, con corrispondente incremento della
vigente  dotazione  organica,  un  contingente   di   personale   non
dirigenziale pari a 300 unita' da inquadrare nell'Area C -  posizione
economica C1 del Comparto Funzioni Centrali - Sez. Enti pubblici  non
economici. 
  2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'applicazione del comma 1,
pari a euro 8.015.336 per l'anno 2022 e a  euro  16.030.671  annui  a
decorrere dall'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 13. 
  3. L'INPS pone in essere tutte le iniziative di  semplificazione  e
di informazione all'utenza utilizzando le banche dati presenti  negli
archivi dell'Istituto, anche al fine di introdurre  gradualmente  gli
strumenti   necessari   ad    un'eventuale    erogazione    d'ufficio
dell'assegno.