Art. 8 
 
                         Neutralita' fiscale 
 
  1. L'assegno non concorre alla formazione del  reddito  complessivo
di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte  sui  redditi  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8 del  Testo  unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Approvazione  del
          testo unico delle imposte sui redditi): 
                «Art. 8 (Determinazione del reddito  complessivo).  -
          1. Il reddito complessivo si determina sommando  i  redditi
          di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le
          perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non
          concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti
          i compensi non ammessi in deduzione ai sensi  dell'articolo
          60. 
                2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in
          accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche'  quelle
          delle societa' semplici e delle associazioni  di  cui  allo
          stesso  articolo  derivanti  dall'esercizio   di   arti   e
          professioni, si sottraggono per ciascun socio  o  associato
          nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
          della  societa'  in  accomandita  semplice   che   eccedono
          l'ammontare del capitale sociale la  presente  disposizione
          si applica nei soli confronti dei soci accomandatari. 
                3. Le perdite  derivanti  dall'esercizio  di  imprese
          commerciali e  quelle  derivanti  dalla  partecipazione  in
          societa' in nome collettivo e in accomandita semplice  sono
          computate in diminuzione dei  relativi  redditi  conseguiti
          nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi,
          in misura non  superiore  all'80  per  cento  dei  relativi
          redditi  conseguiti  in  detti  periodi  d'imposta  e   per
          l'intero importo che trova capienza in essi.  Si  applicano
          le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente
          alle  societa'  in  nome  collettivo  ed   in   accomandita
          semplice, quelle di cui al comma 3  del  medesimo  articolo
          84.».